Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 13-06-2011, n. 23665

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il G.i.p. ha respinto l’istanza di scarcerazione per decorrenza termini avanzata dall’odierno ricorrente ritenendo che il dies a quo per calcolare il termine semestrale di custodia andasse individuato nella ordinanza ammissiva del rito abbreviato e in quello di fissazione dell’udienza camerale;

Considerato che, con dichiarazione presentata il 25.3.11, il difensore ha rinunciato al ricorso in Cassazione tempestivamente proposto contro la citata ordinanza, allegando il provvedimento con cui il Tribunale per il Riesame, in accoglimento del gravame, ha scarcerato il B.;

Dovendosi ritenere indubitabilmente venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso da parte dell’indagato (risultando, in tal modo, irrilevante la circostanza che la rinuncia sia pervenuta da difensore privo di procura speciale).

Poichè si è in presenza di una causa di inammissibilità ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) ma alla relativa declaratoria non segue la condanna alle spese processuali nè al versamento di alcuna somma a favore della Cassa delle Ammende dal momento che il sopraggiunto venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso è derivato da causa non imputabile al B..
P.Q.M.

Visti l’art. 615 c.p.p., e ss.; dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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