Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-10-2011, n. 21838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il 14 marzo 2007 la polizia municipale di Cavezzo accertava a mezzo telelaser infrazione al C.d.S. per superamento del limite di velocità (97 km orari su 50) a carico di M.A.. Il giudice di pace di Mirandola accoglieva l’opposizione del trasgressore, sul rilievo che la pattuglia che aveva effettuato il rilevamento non era visibile.

Il tribunale di Modena con sentenza 25 novembre 2008 respingeva l’appello proposto dal comune di Cavezzo, che ricorre per cassazione con due motivi. L’opponente resiste con controricorso.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.

Il primo motivo, che concerne violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

Quanto al secondo motivo che espone "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" in relazione all’art. 360, n. 5, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5 deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Inoltre questa censura, nel richiedere una nuova valutazione di merito, sarebbe ammissibile solo nei limiti del controllo della logicità e congruità della motivazione. A tal fine il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative(Cass. 11886/06; 8960/06; 7610/06).

Nella specie tale onere è stato assolto solo con riferimento a parte delle risultanze di cui si chiede nuova valutazione.

I vizi della motivazione, tuttavia, non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass 6064/08;

18709/07).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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