Corte Costituzionale ordinanza n. 307 ORDINANZA 20 – 28 ottobre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 44 del 3-11-2010

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
del decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009,
recante la proroga per un quinquennio della data di scadenza dei
contratti di servizio attualmente in corso con le imprese del
trasporto pubblico locale, promosso dal Presidente del Consiglio dei
ministri con ricorso notificato il 13 ottobre 2009, depositato in
cancelleria il 20 ottobre 2009 ed iscritto al n. 12 del registro
conflitti tra enti 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
Ritenuto che con ricorso, notificato il 13 ottobre 2009 e
depositato il successivo 20 ottobre, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della
Regione Siciliana avverso il decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni della Regione
Siciliana del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U. della Regione
Siciliana del 14 agosto 2009, parte I, n. 28, con il quale
quest’ultima ha disposto la proroga per un quinquennio della data di
scadenza dei contratti di servizio attualmente in corso con le
imprese del trasporto pubblico locale;
che, secondo il ricorrente, il predetto provvedimento sarebbe
in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost., in
quanto, disponendo la proroga dei richiamati contratti del trasporto
pubblico locale con atto amministrativo e, in via generale,
indipendentemente dalla scadenza naturale di ciascun rapporto,
invaderebbe le competenze statali in tema di tutela della
concorrenza;
che esso violerebbe anche l’art. 117, primo comma, Cost. in
quanto lesivo degli obblighi comunitari in tema di affidamento della
gestione dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 43, 49 e ss. del
Trattato CE ed applicabili a tutti i tipi di contratto;
che nel giudizio si e’ costituita la Regione Siciliana,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque
infondato, posto che il provvedimento impugnato, adottato in
applicazione di una norma statale, l’art. 61 della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonche’ in materia di energia), che ha anticipato
l’entrata in vigore dell’art. 8 del Regolamento CE 1370/07
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n.
1107/70], il quale ha concesso ai Paesi membri un termine molto ampio
(sino al 2019) per adeguare i propri sistemi di affidamento alla
tipologia dei contratti pubblici individuata dallo stesso
regolamento, non si porrebbe in violazione ne’ delle competenze
legislative statali, ne’ dei principi comunitari, ne’ della sfera di
competenza costituzionale del ricorrente;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sulla base della
delibera del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010, ha depositato
atto di rinuncia al conflitto, accettata dalla Regione Siciliana.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al
ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta
l’estinzione del processo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Tesauro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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