Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-05-2011) 13-06-2011, n. 23623

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

p.1. Con sentenza del 19/05/2010, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 3/12/2009 dal Tribunale della medesima città, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 648 c.p., comma 1 rideterminava la pena nei confronti di M. F., in anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:

p.2.1. violazione dell’art. 648 c.p. per avere la Corte ritenuto la configurabilità del comma 1 della suddetta norma, non avendo considerato che, "essendo stato indicato sul supporto cartaceo un importo, vi è la certezza della quantificazione del danno patrimoniale recato alla persona offesa che, non può certo considerarsi di entità non trascurabile";

p.2.2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO: si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale gli ha negato le attenuanti generiche che non avrebbero potuto essergli negate "in considerazione della funzione giuridica dell’attenuante de qua che è quella di attenuare i rigori edittali della pena".
Motivi della decisione

p.3. VIOLAZIONE dell’art. 648 c.p.: la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell’ipotesi attenuata di cui al secondo comma rilevando che, nella fattispecie, non ricorrevano "quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentono di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta".

Si tratta di un giudizio di merito che, oltre che essere logico ed adeguato rispetto agli evidenziati elementi fattuali, è anche perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte (SSUU 35535/2007 rv. 236914), sicchè non si presta alla generica censura dedotta dal ricorrente che, a ben vedere, attiene più che altro alla problematica della concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, questione, però, non scrutinabile in questa sede non risultando essere stata dedotta in grado di appello. p.4. TRATTAMENTO SANZIONATOLO: la Corte ha negato la concessione delle attenuanti generiche "in considerazione dei numerosissimi precedenti specifici": tanto basta per ritenere la motivazione adeguata e congrua avendo la Corte correttamente esercitato il potere discrezionale in ordine al trattamento sanzionatorio ex artt. 123 e 133 c.p.. p.5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile;

norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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