T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-06-2011, n. 5291 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A. 1.- Con ricorso notificato in data 7 aprile 1997, il prof. Pericle Polillo, docente di "discipline e tecniche commerciali" presso l’I.T.C. di Vetralla, impugnava i provvedimenti in epigrafe, chiedendo la declaratoria del diritto a essere utilizzato in altri compiti ex art. 23 C.C.N.L. 4 agosto 1995.

1.1.- Il ricorrente premetteva, in fatto:

– che in data 28 settembre 1994 era stato collocato in aspettativa per motivi di salute e che per l’a.s. 19951996 inoltrava domanda di trasferimento nella Provincia di Trento;

– che, all’esito della richiesta del Preside dell’I.T.C. di Vetralla di accertare l’idoneità fisica del ricorrente, questi, sottoposto a visita medicocollegiale in data 3 maggio 1995, veniva giudicato "non idoneo permanentemente all’insegnamentoidoneo ad altri compiti che non comportino impegni visivi";

– che, notificandogli l’esito di detta visita, il Provveditore agli Studi di Viterbo, invitava l’interessato a manifestare la propria volontà di essere utilizzato in compiti diversi dall’insegnamento; volontà che quest’ultimo confermava, richiedendo chiarimenti circa la possibile area di utilizzazione professionale;

– che intanto il ricorrente veniva trasferito nella D.O.P. della provincia di Trento e assegnato temporaneamente all’I.T.C. "Europa" di Trento; sennonché, in data 13 settembre 1995, il Provveditore agli Studi di Viterbo chiedeva al C.N.P.I. il parere ex art. 573 del d.lgs. n. 297/1994 per la dispensa dal servizio del ricorrente medesimo;

– che il Consiglio per il contenzioso del C.N.P.I., nell’adunanza del 22 settembre 1995, deliberava di soprassedere sul richiesto parere "in attesa che il docente sia messo in condizione di optare tra le possibili soluzioni";

– che il Provveditore agli studi di Viterbo trasmetteva al Provveditore agli Studi di Trento l’istanza del ricorrente del 28 ottobre 1995 intesa ad assumere incarichi in ben dieci aree occupazionali;

– che solo in data 21 agosto 1996 il Sovrintendente Scolastico di Trento convocava il ricorrente per esprimere la sua volontà o meno di essere adibito in altri compiti;

– che però, nonostante ulteriori solleciti per la definizione della sua situazione, l’amministrazione scolastica ometteva di adottare qualsiasi provvedimento, costringendo il ricorrente a notificare, in data 21 gennaio 1997, formale diffida ad adempiere;

– che tuttavia l’amministrazione comunicava al ricorrente il provvedimento impugnato, richiedendo contestualmente al C.N.P.I. il parere relativo alla proposta di dispensa dal servizio.

1.2.- Il ricorrente deduceva, in diritto:

a.- Violazione degli artt. 3, 7, 8, 10 e 11 della 1. 7 agosto 1990, n. 241 con riferimento agli artt. 24 e 97 della Costituzione e agli artt. 1, 4, 5 e 10 del d.m. 6 aprile 1995 n. 190 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

L’amministrazione intimata, in palese violazione delle riferite norme della legge n. 241/1990 e del d.m. n. 190/1995 attuativo di detta legge, non solo avrebbe omesso di indicare il responsabile del procedimento, ma non avrebbe nemmeno comunicato l’avvio del procedimento di dispensa, lasciando il ricorrente per ben due anni nell’incertezza circa la propria posizione lavorativa, ancorché egli avesse ripetutamente richiesto l’assegnazione in altri compiti.

b.- Violazione ed erronea applicazione dell’art. 23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e motivazione. Sviamento di potere.

Il provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell’assenza per malattia dal 1 settembre 1995 si fonderebbe sull’erroneo presupposto che, da tale data, il ricorrente non prestava servizio per motivi di salute quando invece era egli solo in attesa di conoscere a quali compiti, diversi dall’insegnamento, avrebbe dovuto essere destinato.

Il ricorrente non era nell’impossibilità di prestare servizio (ed erroneamente sarebbe stato invocato il procedimento per dispensa), essendo egli solo in attesa di conoscere le determinazioni dell’amministrazione di utilizzarlo in compiti diversi dall’insegnamento.

c.- Violazione degli artt. 1, 4, 5 e 6 del e d.m. 6 aprile 1995, n. 190 relativa tabella allegata in riferimento alla legge n. 241/1990. Eccesso di potere.

Ai sensi della tabella A allegata al decreto ministeriale di cui sopra l’amministrazione aveva l’obbligo di concludere, nel termine di 180 giorni, il procedimento per l’utilizzazione in altri compiti del docente.

Nel caso di specie, il termine sarebbe stato disatteso, considerato che il ricorrente, dopo essere stato dichiarato inidoneo all’insegnamento ma non ad altri compiti, aveva espresso la propria volontà di essere utilizzato in compiti diversi individuando ben dieci aree occupazionali di possibile impiego.

1.3.- Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, ma senza dispiegare difese o produrre documentazione.

B.- 2.- Con successivo ricorso notificato in data 23 maggio 1997, il medesimo prof. Pericle Polillo impugnava gli ulteriori provvedimenti specificati in epigrafe, insistendo per la declaratoria del proprio diritto a essere utilizzato in compiti diversi dall’insegnamento ex art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 e del diritto al trattamento economico per intero per tutto il periodo di assenza asseritamente ritenuto dalle amministrazione scolastica.

2.1.- Soggiungeva, in fatto, che perdurando l’inerzia dell’amministrazione nell’assegnarlo a compiti diversi dall’insegnamento, il Preside dell’I.T.C. Europa di Trento adottava un ulteriore provvedimento di assenza per malattia senza assegni e che, nel frattempo, in data 24 marzo 1997, la Direzione Provinciale del Tesoro accertava nei suoi confronti un debito di Lire 10.154.050 per assegni corrisposti durante il periodo di aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di utilizzazione in altri compiti.

2.2.- Formulava, in diritto, in aggiunta ai mezzi di gravame dedotti con il precedente ricorso, un ulteriore motivo deducente: "violazione dei principi generali in materia di revoca e di annullamento di ufficio, nonché eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria, dei presupposti e di motivazione".

2.3.- Anche in relazione a tale secondo ricorso, le amministrazioni scolastiche intimate resistevano non dispiegando difese ma depositando documentazione.

3.- Alla camera di consiglio del 27 giugno 1997, il provvedimento cautelare richiesto dal ricorrente veniva accolto nei limiti e alle condizioni evidenziate in motivazione ("limitatamente al disposto recupero e condizionatamente alla prestazione di corrispondente garanzia fideiussoria nei modi di legge e/o da parte di primario istituto bancario o assicurativo").

4.- Con decisione interlocutoria n. 344/2007, previa riunione dei due ricorsi, venivano disposti incombenti istruttori, ottemperati dall’amministrazione scolastica intimata con relazione documentata, depositata in data 25 maggio 2007.

5.Alla udienza pubblica del 28 aprile 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

6.- I ricorsi sono fondati alla stregua di quanto segue.

7.- Nella complessa vicenda, quale descritta in narrativa, che ha interessato la posizione di lavoro del ricorrente vanno considerati, in particolare, i seguenti elementi fattuali.

7.1.- Il ricorrente, docente collocato in aspettativa per motivi di salute, e successivamente sottoposto a visita medica collegiale intesa ad accertarne l’idoneità fisica all’attività di insegnamento, veniva giudicato "non idoneo permanentemente all’insegnamentoidoneo ad altri compiti non comportanti impegni visivi" (seduta medica collegiale del 3 maggio 1995).

In disparte (perché non significative) le successive circostanze, che hanno preceduto la presentazione dell’istanza del ricorrente al Provveditore agli Studi di Viterbo volta a disporne l’impiego in compiti diversi dall’insegnamento, non è contestato che tale istanza reca la data del 28 ottobre 1995 e che con essa l’interessato manifestava la volontà di essere utilizzato in dieci aree occupazionali che venivano specificatamente indicate.

Non è peraltro contestato che a tale istanza non è seguito alcun provvedimento formale di utilizzazione del docente in compiti di istituto diversi dall’insegnamento.

7.2.- L’ora enunciata circostanza dà corpo alle censure dedotte con il terzo motivo di ricorso – ribadito con l’ulteriore gravame – che l’amministrazione scolastica abbia violato gli artt. 1, 4, 5 e 6 del d.m. 6 aprile 1995, n. 190, e relativa tabella allegata, contenente il regolamento di attuazione dell’art. 2, secondo comma, e dell’art. 4, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo ai termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti finali di competenza di organi ed uffici dell’amministrazione della pubblica istruzione, e alla individuazione dei responsabili delle unità organizzative; in particolare, che l’amministrazione abbia violato la precitata tabella che, in tema di provvedimenti concernenti "comandi, rinnovi, collocamento fuori ruolo e utilizzazione in altri compiti", fissa in 180 giorni il termine previsto per la loro adozione.

Nel caso all’esame, nonostante la formale richiesta del ricorrente dell’istanza di utilizzazione di cui sopra, l’amministrazione scolastica non ha mai provveduto, nemmeno tardivamente, sull’istanza medesima, tanto che la vicenda lavorativa del docente si è conclusa con il decreto in data 30 aprile 1997 con il quale questi è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica, ai sensi dell’art. 512 del d.lgs. n. 297/1994.

7.3.- Osserva in proposito la Provincia Autonoma di Trento (cfr. relazione predisposta in ottemperanza alla decisione interlocutoria n. 344/2007) che "nonostante le numerose occasioni di incontro tra la Sovrintendenza e il ricorrente, finalizzate ad individuare possibili utilizzazioni in altri compiti del prof. Polillo compatibili con lo stato di salute dello stesso, è stato impossibile pervenire all’individuazione dì una soluzione praticabile"; che la "impossibilità di pervenire all’esito auspicato del procedimento, non è stata in alcun modo determinata dall’inerzia dell’Amministrazione ma dalla oggettiva difficoltà di individuare un impiego del ricorrente compatibile con le gravi condizioni di salute dello stesso e, soprattutto, dalla mancanza di una chiara ed esplicita manifestazione di volontà da parte del prof. Polillo"; che "nonostante i molteplici solleciti rivolti al ricorrente e la concessione allo stesso del differimento dei termini per decidere in merito alla questione, non è stata espressa da parte di quest’ultimo una scelta definitiva ed univoca relativamente ad un possibile impiego alternativo".

7.3.1.- Il Collegio non ritiene rilevanti le circostanza addotte dalla resistente al fine di coonestare la mancata adozione del provvedimento di utilizzazione del ricorrente in compiti diversi da quelli dell’insegnamento, e l’inerzia che ha caratterizzato la vicenda sul punto.

Deve rammentarsi che l’art. 514 del t.u. in materia di istruzione ("Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute"), così dispone: "Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. L’utilizzazione di cui al comma 1 è disposta dal Ministero per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione"; come si è già anticipato, la richiamata tabella allegata al d.m. n. 190/1995 fissa in 180 giorni il termine di conclusione del procedimento.

Orbene, la previsione della norma primaria è chiara nell’attribuire autonomamente all’amministrazione scolastica la competenza a disporre l’utilizzazione in questione, sulla quale evidentemente non può incidere la volontà del docente; il quale può, sì, esprimere delle opzioni in ordine al suo impiego in compiti diversi da quelli di insegnamento, ma tale opzioni assumono il valore di mere indicazioni che non possono condizionare il potere di assegnazione riservato, in via esclusiva, a detta amministrazione.

Si vuole in sostanza dire che, in presenza di un’istanza di utilizzazione in compiti diversi del docente dichiarato inidoneo per motivi di salute, l’amministrazione deve provvedere autonomamente, avendo riguardo alla preparazione culturale professionale del richiedente, senza potere – in ipotesi – tenere conto di richieste specifiche avanzate dall’interessato che si risolvano, come opposto dall’amministrazione resistente, in alternative professionali non praticabili o non compatibili con le patologie accertate in capo al medesimo.

Nella situazione all’esame non è sostenibile, a giustificazione dell’obiettiva omissione tenuta dall’amministrazione sull’istanza del ricorrente, che questi non avrebbe manifestato con chiarezza la volontà di un impiego alternativo.

Esiste agli atti l’istanza del ricorrente con il quale egli aveva espresso la disponibilità ad assumere incarichi in ben dieci aree di impiego.

Orbene, senza poter entrare nel merito della richiesta, è certo che in ordine ad essa avrebbe dovuto comunque provvedersi, eventualmente chiarendosi le ragioni per cui non era possibile esaudire la richiesta nei termini indicati dal ricorrente.

E’ invece avvenuto che l’amministrazione, superando il previsto termine di conclusione del procedimento (180 giorni dalla richiesta), ha omesso di adottare il provvedimento cui era tenuta, peraltro non provvedendovi affatto nemmeno tardivamente.

7.4.- Quanto precede è bastevole ad accogliere entrambi i ricorsi, atteso che il docente non avrebbe potuto essere considerato assente per il periodo successivo al 28 ottobre 1995, data a partire dalla quale egli aveva chiesto, a seguito dell’accertamento della sua permanente non idoneità a svolgere attività di insegnamento, di essere impiegato in altri compiti che non comportassero impegni visivi.

8.- Alla stregua di quanto precede, entrambi i ricorsi vanno accolti e per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati.

Giusti motivi spingono a compensare tra le parti le spese di giudizio e gli onorari di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti impugnati.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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