Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23686 Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 24.11.2010, il Tribunale di Messina, investito ex art. 310 c.p.p., rigettava l’appello interposto dal pm avverso l’ordinanza con cui il gip del Tribunale di Messina aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere disposta a carico di M.N., con quella degli arresti domiciliari. Secondo il Tribunale si erano attenuate le esigenze di ordine cautelare, in ragion del fatto che il periodo di custodia cautelare trascorsa in carcere era significativo, l’accusa su cui era basata la misura custodiale faceva leva su un unico episodio di spaccio di stupefacente, ammesso dall’interessato e che a carico dello stesso vi era un unico precedente penale.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Messina, per dedurre erronea applicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3 e mancanza di motivazione.

Viene ricordato che medio tempore il prevenuto era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per plurimi episodi di illecito commercio di stupefacente, che cionondimeno il tribunale ha ritenuto che il decorso del tempo aveva avuto effetti mitigatori sulle esigenze cautelari, senza che fosse disponibile alcun elemento fattuale a conforto della ritenuta attenuazione. Viene fatto rilevare che si procede per reato di cui all’art. 416 bis c.p., con il che le esigenze di prevenzione andavano presunte, in mancanza di dati contrari.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Il Tribunale di Messina ha fornito congrua e completa motivazione delle ragioni che avevano portato a ritenere mitigate le esigenze cautelari – sotto il profilo social preventivo – che originariamente imposero l’adozione di misura di restrizione della libertà dell’imputato nella forma più rigorosa, enucleandole nel fatto che con la misura di custodia cautelare in carcere era stato contestato un unico episodio di reato, nella circostanza del decorso del tempo, nel fatto che M. tenne un comportamento collaborativo, nel fatto che registrava un unico precedente penale.

Le doglianze avanzate dal ricorrente muovono tra l’altro da un dato di fatto errato e cioè che il M. sia indagato di violazione dell’art. 416 bis cod. pen., laddove egli è attualmente imputato del solo reato in materia di stupefacenti.

La valutazione sulla attenuazione delle esigenze cautelari è intervenuta sulla base di un carcervo di fattori e non solo sulla valorizzazione del decorso del tempo, come sostenuto dal ricorrente;

il giudizio di adeguatezza della misura adottata si deve riconoscere sorretta da motivazione congrua ed immune da illogicità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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