Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 9.8.20101 veniva emesso dal gip tribunale di Milano decreto di giudizio immediato nei confronti dello Z., difeso dagli avv.ti M. Grondona e Maria Bianca Parrelli che veniva notificato all’interessato, decreto con cui veniva convocato in giudizio per il reato di tentata estorsione, per il giorno 1.12.2010;

in data 30.11.2010 l’avv. Falessi successivamente nominato, chiedeva di essere restituito in termini ex art. 175 cod. proc. pen., per avanzare istanza di giudizio abbreviato; all’udienza dibattimentale del giorno 1.12.2010, il tribunale restituiva in termini l’imputato ai fini della formulazione di richiesta di rito abbreviato, e avanzata la richiesta in tal senso, disponeva lo stralcio e la trasmissione degli atti al gip. Con ordinanza del 20.12.2010, il gip di Milano qualificato abnorme l’atto con cui gli furono trasmessi gli atti per procedere alla celebrazione del giudizio abbreviato, in quanto estraneo ad ogni previsione dell’ordinamento e tale da determinare una regressione illegittima del processo, rilevava che la richiesta di rito abbreviato era già stata avanzata e dichiarata inammissibile dal gip; che non poteva avere applicazione la regola di cui all’art. 28 cod. proc. pen. sulla prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del gip, versandosi in aperto conflitto di competenza. Veniva richiamato l’art. 176 cod. proc. pen. che mira ad evitare la regressione del procedimento, disponendo che il giudizio doveva celebrarsi davanti al giudice del dibattimento che aveva disposto la restituzione in termini. Veniva così sollevato conflitto ex art. 28 cod. proc. pen..
Motivi della decisione

Sussiste nel caso in esame materia di conflitto, ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), pur riguardando il conflitto sollevato dal giudice dell’udienza preliminare una decisione del giudice dibattimentale: è infatti stato ritenuto che la previsione dell’art. 28 c.p.p., comma 2 (sulla prevalenza in caso di contrasto tra gip e giudice del dibattimento, della decisione di quest’ultimo) è riferibile esclusivamente ai "casi analoghi" richiamati dal comma 1, ovverosia alle situazioni di stallo che dipendono dai dissensi tra uffici del medesimo organo giudiziario, quanto a situazioni diverse dalla ripartizione della giurisdizione e della competenza (Sez. 1^, 1.4.2010, Bellucci, n. 16555). Nella presente fattispecie non ricorre "un caso analogo", ma un conflitto vero e proprio, sussumibile nell’ambito dall’art. 28 cod. proc. pen., comma 1, n. 2, posto che entrambi i giudici ricusano contemporaneamente di prendere posizione sul medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Ciò premesso, il conflitto deve essere risolto attribuendo la competenza al giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Milano. In tale senso milita infatti la giurisprudenza di questa Corte che ha fissato il principio di diritto della competenza funzionale del gip a procedere al giudizio abbreviato. Deve infatti essere osservato che il difensore dell’imputato chiese di essere restituito nel termine per consentire l’opzione del rito abbreviato in limine alla celebrazione del giudizio immediato, cosicchè una volta accolta, a torto o a ragione, la richiesta in tale senso ed operata da parte dell’interessato l’opzione per il rito alternativo, il tribunale ha correttamente trasmesso gli atti al giudice dell’udienza preliminare per la celebrazione del giudizio abbreviato (Sez. 1^ 23.6.2010, n. 27578, Sez. 1^ 15.6.2006, n. 25858).
P.Q.M.

Dichiara la competenza del gip del Tribunale di Milano cui dispone trasmettersi gli atti.

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