T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-06-2011, n. 5302

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ancesco Rossi per la parte ricorrente;
Svolgimento del processo

Premette la società ricorrente che, con decreto del 14 dicembre 2009, a modifica ed integrazione dei dd. mm. 5.2.2009 e 29.07.2009, il Ministero dello sviluppo economico ha indetto procedura negoziale per la concessione di agevolazioni per la realizzazione di progetti di rilevanti dimensioni, finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica.

Espone, ancora, di avere presentato in data 21 giugno 2010 dieci domande di accesso alle agevolazioni di cui si tratta, corredate dei rispettivi programmi di massima, secondo le modalità richieste con il d. m. del 14.12.2009.

Con il ricorso in epigrafe impugna la nota in data 5 luglio 2010 con cui le istanze di cui sopra sono state restituite, in quanto non suscettibili di accoglimento ai sensi del decreto in data 28 maggio 2010, pubblicato su G.U. dell’8 giugno 2010, pure impugnato, con cui è stata disposta la sospensione della presentazione delle domande a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso provvedimento.

Ritenendo l’illegittimità degli impugnati provvedimenti ha dedotto unico articolato motivo, per violazione della procedura negoziale prevista dal bando, violazione della legge 46/1982 e del d.lgs. 123/1998 ed eccesso di potere.

Illegittimamente con il decreto del 28 maggio è stato fissato un termine perentorio entro cui le istanze di accesso avrebbero dovuto essere presentate, ancorché, con il bando di cui al d. m. del 14.12.2009, fosse stato indicato, a pena di inammissibilità, solo il termine iniziale di presentazione delle stesse.

Inoltre è stato introdotto un criterio, quello legato alla data di presentazione della domanda di agevolazione, non coerente con la ratio della normativa di settore – di cui alla legge 46/1982 e d. lgs. 123/1998 – che prevede, invece, diverse tipologie di procedure in cui l’assegnazione delle risorse disponibili avviene in modo differente (automatica, ex art. 4; valutativa, ex art. 5 e negoziale, ex art. 6).

Non può, pertanto, costituire ragione sufficiente per la chiusura dei termini di presentazione la circostanza che siano state presentate istanze in grado, in astratto, di determinare un fabbisogno superiore ai fondi disponibili, non essendo stato tenuto in conto che l’accesso alle agevolazioni di cui si tratta non è condizionato solo dall’ordine di presentazione ma anche dalla valutazione sulla meritevolezza e affidabilità del progetto presentato.

I provvedimenti impugnati contrastano, pertanto, con quanto previsto con l’art. 2, comma 3, del d. lgs. 12371998, che dispone la restituzione delle richieste solo in caso di avvenuto esaurimento delle risorse stanziate.

Lamenta, ancora, la ricorrente la disparità di trattamento tra imprese aspiranti alle agevolazioni in quanto l’Amministrazione non ha interrotto la ricezione delle istanze al raggiungimento nominale delle risorse disponibili, ma ha proseguito nella ricezione, interrotta senza preavviso in un secondo tempo.

E’ illegittimo, altresì, il rifiuto di acquisizione delle domande come se le stesse non fossero mai state presentate, pure essendo stato dato atto che non era stata ancora conclusa, in relazione alle istanze già ricevute, la valutazione di ammissibilità dei progetti, e che, ove individuate ulteriori disponibilità, sarebbero stati riaperti i termini di presentazione.

Conclude la parte ricorrente chiedendo, in accoglimento degli esposti motivi di ricorso, l’annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati.

Si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimato Ministero dello sviluppo economico per resistere al ricorso avversario di cui ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011, fissata ai sensi dell’art. 55, c.p.a., con l’ordinanza n. 4431/2010 dell’8 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione

Oggetto di controversia è la legittimità del decreto direttoriale del 28 maggio 2010 con cui è stata disposta la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione previste dal Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica tramite procedura negoziale di cui al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica e del provvedimento con cui, in applicazione del primo, sono state restituite alla società ricorrente le istanze di accesso al detto Fondo, non suscettibili di accoglimento in quanto presentate oltre il termine ivi indicato.

Il ricorso è fondato.

Le agevolazioni in controversia si inquadrano nell’ambito degli interventi per i settori dell’economia di rilevanza nazionale, recati con la legge n. 46 del 1982, ed in particolare di quelli relativi al Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica in relazione ai programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.

I principi regolanti i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive sono stati introdotti con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che, per i fini di interesse nella presente controversia, ha stabilito all’art. 2, comma 3, che: "I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale."; all’art. 3, comma 1, che gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo, o negoziale; all’art. 6, comma 2, che nell’ambito di quest’ultima, il soggetto competente per l’attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell’ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l’attività istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all’impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacità dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.

In coerenza con tali coordinate normative è stato emanato il decreto ministeriale 5 febbraio 2009, con cui sono state individuate le modalità di attuazione delle procedure negoziali nell’ambito del fondo per l’innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46/1982.

In particolare, ai sensi dell’art. 4, richiamato d. m. 5 febbraio 2009, il Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, ne comunica l’esito "verificata la compatibilità della stessa con le risorse finanziarie disponibili".

Il decreto ministeriale 14 dicembre 2009, emanato ad integrazione e modifica dei d. m. 5 febbraio e 29 luglio 2009, indica, all’art. 6, le modalità di presentazione delle istanze di accesso alla procedura negoziale e, al comma 4, specifica che il Ministero esamina i progetti, "verificando preliminarmente la disponibilità delle risorse finanziate richieste dl progetto e la coerenza con gli indirizzi del Ministro in materia di innovazione tecnologica."

In tale contesto si inserisce il decreto direttoriale 28/5/2010, in impugnativa, con cui l’ufficio competente ad esaminare le istanze per le agevolazioni di che si tratta ha dato atto che le domande pervenute alla stessa data ed il complessivo finanziamento con le stesse richiesto, superano le risorse disponibili, sospendendo la presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2, del d. m. 14 dicembre 2009, con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e rinviando a successivo provvedimento l’eventuale riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui si tratta, ove individuate le risorse disponibili.

Ritiene il Collegio che se non può ritenersi illogica, in assoluto, la determinazione dell’Amministrazione di "soprassedere" all’esame di nuove ulteriori istanze, stante l’incapienza economica, elemento questo che potrebbe riverberarsi negativamente in fase valutativa delle stesse, alla stregua di quanto previsto con la normativa sopra richiamata, deve essere tuttavia tenuto in conto che appare, invece, abnorme il disposto non accoglimento delle istanze presentate successivamente ad un termine fissato, peraltro, intempestivamente, siccome intervenuto quando già il valore nominale delle agevolazioni in relazione alle istanze precedentemente presentate superava il plafond disponibile.

Peraltro, emerge dalle premesse del decreto direttoriale in esame che l’ufficio competente ha dato atto non solo dell’elevato numero di istanze di accesso pervenute e del complessivo finanziamento richiesto, superiore alle risorse in quel momento disponibili, ma ha anche specificato che per tali istanze di accesso non era stata ancora conclusa la valutazione di ammissibilità dei progetti stessi.

E’ illegittimo, allora, il provvedimento impugnato, in quanto intervenuto quanto ancora non era stata effettuata la quantificazione dei progetti meritevoli di finanziamento e l’individuazione in concreto, e non solo nominale, dei fabbisogni necessari per il soddisfacimento della domande ammesse alla fase di negoziazione.

Come sopra rilevato, l’art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 123/1998, se da un lato sancisce il diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, dall’altro, impone al competente ufficio di comunicare tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e di restituire agli istanti, le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese.

Pertanto, le istanze non possono essere respinte in assenza di una compiuta valutazione dei progetti presentati, da cui solo può evincersi l’effettivo esaurimento dei fondi disponibili, ove tutti fossero ritenuti meritevoli di positivo apprezzamento.

E’ illegittima, pertanto, la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di accesso alla agevolazioni previste dal FIT tramite procedura negoziale in quanto intervenuta quando ancora non si erano esaurite le risorse a tali fini stanziate, come invece richiesto dalla normativa di settore.

Alla illegittimità dell’atto presupposto, accede, per altrettanto, l’illegittimità del provvedimento adottato in applicazione del primo.

Alla stregua delle superiori il ricorso, siccome fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento, per l’effetto, della nota in data 5 luglio 2010 e del decreto direttoriale in data 28 maggio 2010, con lo stesso impugnati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, giusta liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese processuali in favore della Società ricorrente, liquidate nella somma di Euro. 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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