Corte Costituzionale sentenza n. 312 SENTENZA 02 – 05 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 10-11-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 9, commi 2
e 3, e 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 dicembre
2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del
rischio sismico e per la semplificazione amministrativa),
modificativo dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge della Regione
Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 9 – 13 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 16
febbraio 2010 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Campania nonche’
l’atto di intervento, fuori termine, della Confederazione Italiana
della Proprieta’ Edilizia, Confedilizia;
Udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice
relatore Paolo Grossi;
Uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del
Consiglio dei ministri e gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e
Rosanna Panariello per la Regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 9 febbraio 2010 e depositato il
successivo 16 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato l’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione
Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata sul B.U.R. del 29 dicembre 2009, n. 80,
che prevede che «Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o
mutamento d’uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini
dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del
fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma
1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono
altresi’ raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale,
strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza
dell’intero fabbricato» (comma 2); e dispone che «Con successivo
regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato
nonche’ le modalita’ per la redazione, la custodia e l’aggiornamento
del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il
fascicolo si compone della valutazione [di sicurezza] di cui al comma
1 e del certificato di collaudo, ove previsto» (comma 3).
Sulla premessa di una contraddizione rispetto alle espresse
finalita’ della legge, diretta all’incentivazione dell’edilizia
privata, il ricorrente sostiene che la istituzione del fascicolo del
fabbricato – nell’accollare ai privati una serie di accertamenti,
nonche’ l’acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti
(compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione
nell’esercizio della propria funzione di vigilanza) – si pone in
contrasto: a) con l’articolo 3 della Costituzione, per violazione del
profilo del canone di ragionevolezza, e con l’articolo 97 Cost., per
lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione (come gia’ affermato dalla sentenza n. 315 del 2003,
«pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella
legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27»); b) con gli
articoli 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che,
«incidendo sulla liberta’ di iniziativa economica e sul diritto di
proprieta’», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina
statale»; c) con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. per
violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento civile (come ribadito da questa Corte nella
sentenza n. 369 del 2008); d) in subordine, con l’articolo 117, terzo
comma, Cost., giacche’, nella materia concorrente governo del
territorio, «l’istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce
indubbiamente espressione di un principio fondamentale», tanto piu’
che «un obbligo siffatto non e’, in alcun modo, desumibile dalla
normativa vigente, cui le regioni possano far riferimento per le
proprie leggi in materia».
1.2. – Nello stesso ricorso, il Presidente del Consiglio dei
ministri impugna, altresi’, per violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., l’articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale
n. 19 del 2009, che sostituisce l’articolo 4 della legge della
Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle
funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio
sismico), i cui novellati commi 2 e 3 prevedono, ora, che in tutte le
zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita’, l’inizio
dei lavori edilizi sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione
sismica (comma 2) e che nelle zone classificate a bassa sismicita’, i
lavori possano iniziare dopo che il competente Settore provinciale
del Genio Civile, all’esito del procedimento di verifica, abbia
attestato l’avvenuto e corretto "deposito sismico", disponendo
altresi’ che siano effettuati controlli sulla progettazione con
metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle
impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti
(comma 3).
Tali disposizioni, secondo il ricorrente, si pongono in contrasto
con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e
protezione civile, desumibili dal combinato disposto dell’articolo 94
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. Testo A), e degli articoli 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Infatti, poiche’ il deposito del progetto deve considerarsi denuncia
di inizio attivita’, la previsione regionale concreta una violazione
delle norme del testo unico in materia edilizia, che prescrive
l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edilizi in
zone classificate sismiche. Ed a sostegno della impossibilita’ della
introduzione di modalita’ di «controllo successivo o semplificato»
ove siano coinvolti interessi primari della collettivita’, la difesa
erariale richiama le argomentazioni svolte nella sentenza n. 182 del
2006 da questa Corte, secondo cui «l’intento unificatore della
legislazione statale e’ palesemente orientato ad esigere una
vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo ai rischio sismico,
attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito
della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela
dell’incolumita’ pubblica che fanno capo alla materia della
protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali».
2. – Si e’ costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto
del ricorso perche’ inammissibile ed infondato, in ragione dei motivi
articolati poi nella memoria difensiva di udienza, nella quale la
Regione ha eccepito, innanzitutto, l’assoluta genericita’ dell’intero
ricorso, con riferimento quindi sia alla questione relativa alla
normativa sul libretto del fabbricato (come, peraltro, la Corte –
adita con altro ricorso del Governo proposto con identiche
argomentazioni – ha gia’ ritenuto con ordinanza n. 200 del 2010, alle
cui motivazioni la difesa si riporta), sia a quella riguardante le
norme sui lavori in zone sismiche.
Nel merito, la Regione deduce la manifesta infondatezza di
entrambe le questioni con riferimento a tutti gli evocati profili di
illegittimita’ costituzionale. Infatti, la difesa sottolinea come, da
un lato, la disciplina del fascicolo del fabbricato posta in essere
dai censurati commi 2 e 3 dell’art. 9 abbia contenuto precettivo
affatto diverso rispetto a quello delle norme dichiarate
incostituzionali con la richiamata sent. n. 315 del 2003; e come,
dall’altro lato, la normativa concernente le condizioni per l’inizio
dei lavori nelle zone sismiche sia perfettamente in linea con i
principi posti dall’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 (individuati
nella sent. n. 182 del 2006, citata dalla Regione). In particolare,
per la Regione, il provvedimento di deposito non e’ assimilabile alla
denuncia di inizio di attivita’ (non configurando alcuna ipotesi di
silenzio assenso), trattandosi di un provvedimento amministrativo che
consegue ad una specifica e puntuale istruttoria sulla completezza
dei documenti progettuali depositati, in assenza del quale non e’
possibile dare inizio ai lavori strutturali.
Alla memoria illustrativa e’ allegata copia autentica della
delibera della Giunta della Regione Campania n. 651 del 13 settembre
2010, che ha ratificato la costituzione in giudizio dinanzi alla
Corte costituzionale del Presidente della Giunta, avvenuta senza
previa autorizzazione.

Considerato in diritto

1. – Nel presente giudizio in via principale il Presidente del
Consiglio dei ministri propone due diverse questioni di legittimita’
costituzionale concernenti altrettante disposizioni della legge della
Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente,
per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa).
In primo luogo, il ricorrente impugna l’articolo 9, commi 2 e 3,
di tale legge. Il comma 1 prevede che «Ogni fabbricato oggetto di
incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge
deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo,
di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della
valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove
previsto. Nel fascicolo sono altresi’ raccolte e aggiornate le
informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico,
geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato»; il comma
2 dispone che «Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti
del fascicolo del fabbricato nonche’ le modalita’ per la redazione,
la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione
[di sicurezza] di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove
previsto».
Per il ricorrente, l’istituzione del fascicolo del fabbricato si
porrebbe in contrasto: a) con l’articolo 3 della Costituzione, per
violazione del canone di ragionevolezza, e con l’articolo 97 Cost.,
per lesione del principio di efficienza e buon andamento della
pubblica amministrazione; b) con gli articoli 23, 41 e 42 Cost.,
trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla liberta’
di iniziativa economica e sul diritto di proprieta’», «non possono
che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con
l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della
competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile; d) in subordine, con l’articolo 117, terzo comma,
Cost. per lesione della competenza statale sui principi fondamentali
in materia di governo del territorio.
1.1. – In secondo luogo, il ricorrente impugna l’articolo 10,
comma 2, della medesima legge regionale n. 19 del 2009, che
sostituisce l’articolo 4 della legge della Regione Campania 7 gennaio
1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia
di difesa del territorio dal rischio sismico), i cui novellati commi
2 e 3 prevedono, ora, che «In tutte le zone sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicita’, l’inizio dei lavori edilizi e’ subordinato
al rilascio dell’autorizzazione sismica» (comma 2) e che «Nelle zone
classificate a bassa sismicita’ […], i lavori possono iniziare dopo
che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del
procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito
sismico», disponendo altresi’ che «Sono effettuati controlli sulla
progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la
correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme
tecniche vigenti» (comma 3).
La difesa erariale deduce che tali disposizioni violerebbero
l’articolo 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i
principi fondamentali in materia di governo del territorio e
protezione civile – desumibili dal combinato disposto dell’articolo
94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia. Testo A), e degli articoli 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
-, «poiche’ il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di
inizio attivita’».
2. – Entrambe le questioni, sotto tutti i prospettati profili,
sono inammissibili.
2.1. – Come eccepito dalla Regione Campania – e come gia’
rilevato da questa Corte nella sentenza n. 200 del 2010,
relativamente ad altro precedente giudizio in via principale,
riguardante analoga normativa della Regione Basilicata in tema di
fascicolo del fabbricato e proposto sulla base di motivazioni
identiche – anche il presente ricorso, nei termini in cui e’ stato
formulato, risulta nel suo complesso apodittico, in quanto privo di
un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole
censure mosse alle norme impugnate (sentenza n. 45 del 2010). Il
ricorrente si limita, infatti, ad affermare la lesivita’ delle
disposizioni in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali,
senza tuttavia fornire una adeguata motivazione in ordine alle
specifiche ragioni che determinerebbero le dedotte violazioni di tali
principi.
In definitiva, le doglianze vengono basate esclusivamente
sull’assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformita’ delle
previsioni oggetto di impugnazione ai parametri di volta in volta
evocati: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza e
completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di
legittimita’ costituzionale, a maggior ragione nei giudizi proposti
in via principale (sentenze n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006).
3. – In particolare, poi, con riferimento alle singole censure,
il ricorrente innanzitutto deduce che l’art. 9, commi 2 e 3, della
legge regionale n. 19 del 2009 «viola l’art. 3 della Costituzione,
sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l’art. 97 Cost., in
relazione al principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, cosi’ come, peraltro, gia’ rilevato» dalla sentenza
n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni
contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27,
recante "Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei
fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata
incolumita’"».
Proposta la censura in tali termini, va tuttavia rilevato che, in
quel giudizio, l’esame della omologa figura del "registro del
fabbricato", come a suo tempo regolamentata dalla legge campana, non
ha avuto ad oggetto la previsione della istituzione del registro in
quanto tale, ma le peculiari modalita’ di redazione e di tenuta di
questo, come allora specificamente disciplinate.
Chiarito espressamente che «nessun dubbio puo’ sussistere
riguardo alla doverosita’ della tutela della pubblica e privata
incolumita’, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al
conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di
tale finalita’ puo’ essere imposto ai proprietari degli edifici»,
cio’ che nella richiamata decisione ha determinato la declaratoria di
illegittimita’ costituzionale di alcune norme della citata legge
regionale e’ stata la considerazione che le specifiche modalita’ di
predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale
canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosita’ degli
obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici,
nonche’ al principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorieta’ della
imposta necessita’ di richiedere ad una pluralita’ di tecnici privati
informazioni gia’ in possesso delle competenti amministrazioni.
Al contrario, la disposizione oggi impugnata prevede l’obbligo di
dotare del fascicolo ogni fabbricato oggetto di incremento
volumetrico o mutamento d’uso, limitandosi – quanto alla definizione
del contenuto e delle modalita’ di redazione e di aggiornamento dello
stesso – ad operare un rinvio alla adozione di un successivo
regolamento (che, ove esorbitasse dagli specifici ambiti di
competenza regionale, sarebbe soggetto ai previsti rimedi
giurisdizionali, compreso eventualmente anche il ricorso per
conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte: sentenze n. 45 del
2010 e n. 200 del 2009).
Dunque, il percorso argomentativo basato esclusivamente sulla
mera asserita assimilazione delle due normative, rappresentando
l’unica motivazione svolta nel ricorso a sostegno della denunciata
violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e’ come tale inidoneo a
costituire sufficiente ed autonomo supporto argomentativo del
palesato profilo di incostituzionalita’.
3.1. – Quanto alla dedotta violazione degli artt. 23, 41 e 42
Cost., nel ricorso si afferma unicamente che gli obblighi di cui alla
norma impugnata si atteggerebbero quali «prestazioni imposte» che,
«incidendo sulla liberta’ di iniziativa economica e sul diritto di
proprieta’», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina
statale».
Anche tale profilo e’ inammissibile, giacche’ il ricorso, da un
lato, assume apoditticamente che la previsione della predisposizione
del fascicolo del fabbricato costituisca «prestazione imposta» ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 Cost. e che la relativa
riserva – in mancanza della individuazione da parte del ricorrente di
una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di
competenza attribuibile allo Stato (sentenza n. 344 del 2001) – sia
esclusivamente di legge statale; dall’altro lato, richiama
genericamente i principi tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., senza
alcuna spiegazione del perche’ e del come gli stessi sarebbero
violati, trascurando, altresi’, di considerare che essi non operano
in modo assoluto, ma in coerenza ed in bilanciamento con i previsti
limiti della loro utilita’ e funzione sociale (sentenza n. 167 del
2009).
3.2. – Altrettanto e’ a dirsi in ordine alla asserita (ma ancora
una volta non motivata) violazione della competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, che viene
denunciata mediante un mero richiamo ad argomentazioni svolte dalla
Corte nella sentenza n. 369 del 2008; argomentazioni che attengono,
in termini del tutto generali, unicamente alla natura ed alla ratio
del limite di cui al secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost.
In particolare, la carenza di riferimento alcuno, non tanto alla
specifica ed effettiva portata precettiva ed applicativa della
disposizione impugnata, quanto piuttosto (e soprattutto) alla
configurabilita’ della stessa (almeno in tesi) in termini di
previsione diretta a regolare rapporti tra privati (sentenze n. 123
del 2010 e n. 295 del 2009), rende anche tale censura inammissibile.
3.3. – Quanto, infine, alla subordinata denuncia di violazione
della competenza statale nella determinazione dei principi
fondamentali relativamente alla materia concorrente del «governo del
territorio» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), il ricorrente si
limita ad affermare (senza altro aggiungere) che «l’istituzione del
fascicolo del fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un
principio fondamentale della prefata materia», e che, dalla
«normativa vigente», un siffatto obbligo non e’ in alcun modo
desumibile.
Anche questa censura, nei termini prospettati, e’ generica ed
apodittica, in quanto priva di un apporto argomentativo a sostegno
della tesi (che si da’ per dimostrata) della natura di principio
fondamentale che la istituzione del fascicolo del fabbricato
assumerebbe nella indicata materia concorrente; laddove, una adeguata
motivazione di tale assunto sarebbe stata tanto piu’ necessaria
proprio in ragione della evidenziata assenza nella «normativa
vigente» statale di previsioni relative ad un siffatto obbligo di
istituzione.
4. – Analoghi profili di inammissibilita’ si configurano,
inoltre, riguardo alla questione riferita alle previsioni dei commi 2
e 3 dell’art. 4 della legge della Regione Campania n. 9 del 1983,
come modificati dall’impugnato art. 10, comma 2, della legge
regionale n. 19 del 2009 in esame.
Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare che le
disposizioni de quibus «si pongono in contrasto con i principi
fondamentali in materia di governo del territorio e protezione
civile, desumibili dal combinato disposto degli articoli 94 del DPR
n. 380/2001 e 19 e 20 della l. 241/1990»: cio’, in quanto – «poiche’
il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio
attivita’» – «la previsione regionale concreta una violazione delle
norme del DPR n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), che
prescrive l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi
edilizi in zone classificate sismiche», non potendosi consentire
«l’introduzione di modalita’ di "controllo successivo o semplificato"
ove siano coinvolti interessi primari della collettivita’».
Tale essendo la formulazione dei motivi di censura (ancora una
volta non altrimenti supportabili attraverso il mero rinvio alle
argomentazioni di ordine generale sulle ragioni della attribuzione
allo Stato della determinazione dei principi fondamentali nelle
materie de quibus, svolte da questa Corte nella richiamata sentenza
n. 182 del 2006), va sottolineato che il ricorrente, pur attribuendo
correttamente natura di principio fondamentale in materia di governo
del territorio e protezione civile all’art. 94 del d.P.R. n. 380 del
2001, tuttavia omette completamente di considerare che – nello
stabilire che «Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo
all’intervento edilizio, nelle localita’ sismiche, ad eccezione di
quelle a bassa sismicita’ […], non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico
della regione» (comma 1) – il legislatore statale differenzia
espressamente le condizioni reputate necessarie per l’inizio dei
lavori, modulandole in rapporto al grado di sismicita’ delle zone in
cui i lavori stessi verranno ad insistere. La mancata analisi del
diverso ambito di applicabilita’ delle regole di cui al richiamato
art. 94, determina un incolmabile deficit motivazionale che non si
concilia con la necessita’ di porre a premessa del rilievo di
incostituzionalita’ un motivato e chiaro raffronto tra lo specifico
principio fondamentale portato dalla norma interposta ed il contenuto
delle disposizioni impugnate.
Inoltre, alla insufficiente analisi del principio fondamentale
(tanto piu’ necessaria, come detto, in ragione della peculiare
articolazione del suo contenuto precettivo), si aggiunge il fatto che
il ricorso – nonostante il non motivato assunto per il quale le norme
de quibus introdurrebbero modalita’ di "controllo successivo o
semplificato" – trascura completamente di considerare che la
normativa regionale censurata prevede anch’essa (sempre in rapporto
al grado di sismicita’ dell’area) un diverso regime di autorizzazioni
(l’autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico), al cui
rilascio viene subordinato l’inizio dei lavori (si vedano,
rispettivamente, i novellati commi 2 e 3 dell’art. 4 della legge
regionale n. 9 del 1983, nonche’ gli artt. 5 e 3 del D.P.G.R. 11
febbraio 2010, n. 23, recante «Regolamento per l’espletamento delle
attivita’ di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Campania»).
Infine, risulta altrettanto priva di motivazione, e quindi
meramente assertiva, la conclusione del ricorrente, secondo cui,
«poiche’ il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di
inizio attivita’, la previsione regionale concreta una violazione
delle norme del d.P.R. n. 380/2001, che prescrive l’autorizzazione
regionale esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate
sismiche».
Ne consegue l’inammissibilita’ anche della seconda questione, la
quale (oltre che generica) risulta basata esclusivamente sulla
apodittica affermazione di una (non altrimenti argomentata) asserita
violazione dell’evocato principio fondamentale (la cui esatta portata
neppure viene specificamente individuata) ad opera di una normativa,
avente un contenuto altrettanto articolato e complesso, anch’esso non
adeguatamente valutato in riferimento alle sollevate doglianze.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della
Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il
rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente,
per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa), proposta – in riferimento agli articoli 3, 23, 41,
42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della
Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge della
Regione Campania n. 19 del 2009, proposta – in riferimento all’art.
117, terzo comma, Cost. – dal Presidente del Consiglio dei ministri
con lo stesso ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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