Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23635 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Sanremo, a seguito di giudizio di rinvio da parte della Suprema Corte, con sentenza in data 8/11/2010, applicava, ex articolo 444 c.p.p. a B.O., imputato di illecita detenzione di sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina destinati a uso personale, ritenuto la sussistenza dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, escluso l’aumento di pena per la contestata recidiva, la pena di anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 2000 di multa.

Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova eccependo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla esclusione dell’aumento di pena per la recidiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. Il cd. patteggiamento, regolato dall’art. 444 c.p.p. e segg., è un istituto processuale in base al quale il P.M. e l’imputato si accordano sulla qualificazione giuridica del fatto contestato, sulla concorrenza e comparazione delle circostanze, sull’entità della pena.

Il patteggiamento comporta, altresì, la rinunzia a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale (nei limiti dell’art. 129 c.p.p.) e processuale (nei limiti dell’art. 179 c.p.p.) salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.

Nel caso in esame l’eventuale violazione dedotta, con riferimento alla mancata applicazione dell’aumento di pena per la recidiva (che peraltro non risulta neanche contestata nel capo di imputazione) pur se in ipotesi esistente, non rientra in alcuna di quelle assolute e insanabili previste dall’art. 179 c.p.p. e deve pertanto ritenersi che il il P.M., anche senza fare riferimento alle regole sulla deducibilità e sanatoria delle nullità ( artt. 182 e 183 c.p.p.), abbia rinunziato all’aumento di pena per la recidiva, avendo prestato il consenso all’applicazione della pena (cfr da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 16832 del 11/04/2008 Cc. – dep. 23/04/2008 – Rv. 239543).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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