Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23617

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 7/6/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 29/5/2008, appellata da R.F., dichiarato colpevole di ricettazione di un ciclomotore Aprilia Scarabeo 125, di provenienza furtiva e condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione Euro 3000 di multa. Pena sospesa.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:

a) erronea applicazione della legge penale per l’illegittimo rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore, richiesto con largo anticipo, specificando i motivi che lo giustificavano;

b) difetto di motivazione, non potendo differenziarsi la responsabilità di due soggetti a bordo di un ciclomotore di provenienza furtiva attraverso il solo dato oggettivo di ritenere il conducente responsabile e il mero trasportato non responsabile;

c) erronea e contraddittoria motivazione in merito alla valutazione da parte del Tribunale in termini di esclusione della non particolare gravità del fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1) Allorchè venga presentata istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonchè all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 c.p.p. (Cass. pen. 5.10.2010, n. 36539) Correttamente l’istanza è stata rigettata per la genericità della stessa in difetto dei motivi della scelta processuale di assistere l’imputato di (OMISSIS) piuttosto che l’attuale ricorrente e non avendo prodotto i verbali d’udienza relativi all’indicazione delle date di rinvio al fine di verificare anche quale degli impegni fosse stato preventivamente assunto.

2) Anche il secondo motivo è manifestamente infondato non contestandosi la responsabilità del prevenuto, censurandosi la motivazione solo per una asserita dedotta illogicità della stessa per non aver ritenuto la responsabilità del passeggero del ciclomotore per il medesimo reato, circostanza che non rileva ai fini della colpevolezza del R., che ne aveva, comunque il possesso, trovandosi alla guida del ciclomotore di provenienza furtiva, con targa grossolanamente contraffatta, senza fornire alcuna giustificazione relativamente al possesso del mezzo.

3) Del tutto generica è, inoltre, la censura relativa alla l’illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 che la Corte d’Appello ha correttamente disatteso in considerazione del valore venale non irrilevante del motociclo, pari a circa Euro1000-1200.

Perchè possa trovare applicazione l’ipotesi prevista dal capoverso dell’art. 648 cod. pen., è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue, restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il "fatto di particolare tenuità" prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Elemento primario di valutazione ai fini dell’esclusione sia dell’attenuante speciale di cui all’art. 648 cpv. c.p. che dell’art. 62 c.p., n. 4 è l’entità del danno, nel senso che ove questo non venga considerato lieve o tenue, come nel caso di specie, assorbe ogni altro ulteriore elemento di valutazione, da esaminarsi subordinatamente Deve, ritenersi, in linea di principio, che non si può attribuire particolare tenuità a un valore certamente non modesto, quale è quello il motociclo in questione (circa Euro 1200) in buone condizioni di efficienza.

Peraltro, nel caso in esame, l’attenuante richiesta è stata disattesa non solo per il valore non tenue del motoveicolo, ma anche per la personalità dell’imputato descritta dalla Corte territoriale.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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