Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21794 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La MA.VI.AL. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 72/5/06 della Commissione Regionale della Campania, depositata il 24/03/2006, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva accolto il ricorso della contribuente in ordine agli avviso di accertamento per Irpef Ilor per l’anno 1995; la CTR, in particolare, riformando la sentenza gravata, riteneva non provato dalla contribuente che le aziende con cui erano intervenute le transazioni finanziarie facessero parte della compagine sociale della MA.VI.AL. e che esse non fossero espressione di operazioni commerciali. Pone la ricorrente a sostegno del ricorso quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente deduce omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata dimostrazione in ordine alla circostanza che le società interessate facessero capo ad un unico azionista. Il motivo pecca di autosufficienza.

E’ invero giurisprudenza consolidata di questa Corte che il ricorrente che nel giudizio di legittimità deduca l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per mancata o erronea valutazione di alcune risultanze probatorie ha l’onere, sempre in virtù del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (art. 366 c.p.c.), di specificare, trascrivendole integralmente, le prove non valutate o mal valutate, nonchè di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse atteso che il mancato esame di una (o più) risultanze processuali può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione unicamente se quelle risultanze processuali non valutate o mal valutate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base(Cass. n. 3004/2004).

Col secondo motivo al ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53 in quanto al fine della individuazione di un’operazione commerciale soggetta ad iva occorreva fare riferimento al rapporto causale, non essendo sufficiente un mero trasferimento di somme di denaro.

Col terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 41 bis oltrechè insufficiente motivazione per avere la CTR ritenuto che il semplice trasferimento di denaro integrasse la presunzione che le relative operazioni sottendessero operazioni commerciali.

I motivi, da trattare congiuntamente per identità di ragioni logiche e giuridiche, sono infondati. Questa Corte (Cass. n. 1739 del 2007) in caso analogo di ingenti movimentazioni su un conto corrente che non trovavano corrispondenza nella documentazione contabile, e in cui il ricorrente sosteneva che le dette movimentazione bancarie non erano ricollegabili ad operazioni commerciali, trattandosi di semplici operazioni di finanziamento, così come provato dalle dichiarazioni raccolte delle parti interessate, rimanendo così superata la presunzione legale posta dall’ufficio a base del suo accertamento ha osservato che "utilizzando anche soltanto i dati emergenti dai movimenti dei conti correnti bancari (v. Cass. 25.01.2006, n. 22853) – incombeva sul contribuente e non sull’Ufficio, l’onere di dimostrare quali operazioni non fossero espressione di attività imponibile; onere che egli non ha assolto, atteso che non è stato in grado di dare una plausibile giustificazione sulla, per così dire, insolita movimentazione bancaria dei suoi conti correnti. Considerata la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, si deve ritenere, dunque, che la prova in parola deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, dimostrando che ciascuna delle operazioni effettuate fosse estranea a fatti imponibili; nella sentenza impugnata invece si fa solo generico riferimento di tali movimenti ad operazioni di finanziamento, neanche precisate nella loro natura (quali: mutui, sconti, anticipazioni ecc.).

Analoghe osservazioni risultano in Cass. n. 4589/2009 che ha affermato che "si verifica una inversione dell’onere della prova perchè "in presenza di accertamenti bancari", ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 (per l’IVA) o del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (per l’imposta sul reddito), è "onere del contribuente dimostrare che i proventi" desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere "recuperati a tassazione" o perchè egli ne ha già "tenuto conto nelle dichiarazioni" o perchè ("Cass. 9573/2007, 1739/07, 28324/07") "non sona fiscalmente rilevanti" in quanto "non si riferiscono ad operazioni imponibili".

"Nei casi previsti" dalle norme richiamate, invero (Cass., trib., 20 giugno 2008 n. 16837), "l’onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari" per cui "resta… a carico del contribuente l’onere di provare il contrario, realizzandosi così la cennata ipotesi d’inversione (Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005)" in quanto (Cass., trib., 14 novembre 2003 n, 17243; id., trib., 16 aprile 2003 n. 6073; id., trib. 1 aprile 2003 n. 4987) "la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività". Tale giurisprudenza questa Corte ritiene di dovere fare propria non essendo state addotte valide argomentazioni contrarie.

Orbene la contribuente dinanzi alla superiore presunzione non ha addotto prove per dimostrare che le movimentazioni monetarie sottendessero finanziamenti, ma ha opposto una inesistente presunzione(nè legale nè di fatto) che tali movimentazioni sottendessero operazioni finanziarie(e perciò esenti).

I motivi devono essere, pertanto, respinti.

Col quarto motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 e D.P.R. n. 917, art. 75 per omessa pronuncia sulla circostanza che non aveva interesse a non dichiarare i redditi per la esenzione decennale Irpeg e Ilor per le imprese costituite nel Mezzogiorno per la realizzazione di nuove iniziative produttive nonchè sui maggiori costi connessi ai maggiori ricavi.

Su tali motivi, assorbiti nell’accoglimento in primo grado e riproposti nelle controdeduzioni in appello, la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi.

Il primo profilo è infondato in quanto l’omesso esame di una ragione addotta dalla parte non costituisce vizio di omessa pronunzia ma deve essere dedotta quale vizio motivazionale qualora l’omesso valutazione della circostanza avrebbe comportato una diversa pronunzia(arg. ex.

Cass. SS.UU. n. 15982/2001, Cass. n. 7074/2006, Cass. n. 3957/2009).

Il secondo profilo è privo di autosufficienza non risultando dal ricorso se non un semplice richiamo numerico alle pagine del p.v. da cui risulterebbero le invocate componenti negative del reddito.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *