T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 15-06-2011, n. 1549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, proprietari di un terreno (mapp. 228) su cui insiste la loro abitazione, nel Comune di Leggiuno hanno proposto i ricorsi in epigrafe, avverso i diversi atti emessi dal Comune in relazione ad un intervento edilizio realizzato sulla proprietà limitrofa, finalizzato a realizzare due box.

Nel corso del 1999 i ricorrenti hanno denunciato la realizzazione di suddetta opera, priva di titolo edilizio, costruita in parte sul terreno di loro proprietà e inserita nella fascia di rispetto fluviale.

A fronte di tale denuncia, con ordinanza n. 240 del 13.1.99 il Comune ne disponeva la demolizione.

La domanda di sanatoria presentata a fronte dell’ordinanza, veniva respinta con provvedimento del 14.5.99, rilevando che i box erano stati costruiti parzialmente sul mappale 228 di proprietà di terzi, reiterando l’ordine di demolizione, secondo quanto disposto nel provvedimento 240/99.

In data 12.6.2002 il Comune avviava il procedimento per l’esecuzione d’ufficio, a fronte dell’inottemperanza.

Tuttavia il 14.3.2003 veniva sottoscritto tra le parti un accordo ex art 11 L. 241/90, volto alla sostituzione della sanzione ripristinatoria della demolizione con una sanzione riparatoria, con contestuale revoca dell’ordinanza di demolizione del manufatto.

Avverso detto atto parte ricorrente ha proposto il ricorso n. 1605/2003, facendo valere i seguenti profili di illegittimità:

1) violazione e falsa applicazione di legge dell’art 11 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza e perplessità;

2) eccesso di potere per sviamento; travisamento dei fatti; eccesso di potere e violazione di legge per violazione della L. 47/85; contraddittorietà manifesta; difetto di motivazione;

3) violazione dell’art 32 L. 47/85; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si costituivano in giudizio il Comune intimato e i contro interessati, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1157 del 10.7.2003 la domanda cautelare veniva accolta, ritenendo fondate le censure relative alla violazione dell’art 11 L. 241/90.

L’Amministrazione, a seguito di una fase di riesame, adottava il provvedimento n. 9150 del 19.12.2003, con cui stato statuiva di revocare il precedente provvedimento comunale del 13.1.1999 e di applicare la sanzione pecuniaria riparatoria della violazione, quantificandola in Euro 18.000,00, somma corrispondente al doppio del valore attribuibile all’opera abusiva, dando atto che detta sanzione era già stata assolta dai contravventori.

Avverso detto atto parte ricorrente ha proposto un’autonoma impugnazione, (n. 1706/2004) per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di legge dell’art 32 L. 47/85; violazione e falsa applicazione della L. 431/85 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria;

2) violazione di legge; eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per carenza istruttoria, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza e perplessità;

3) Violazione della L. 47/85, in quanto non sussistevano i presupposti per la

Anche in questo giudizio si costituiva l’Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 981/2004 la domanda cautelare veniva respinta, non sussistendo alcun profilo di periculum.

Medio tempore, i controinteressati presentavano domanda di condono ai sensi della L. 326/2003 ed ottenevano due titoli in sanatoria, (il n.59/04 e il n. 60/2004, entrambi del 27.3.2008).

Con la nota del 27 gennaio 2009 veniva comunicato ai ricorrenti che l’Amministrazione aveva rilasciato i titolo in sanatoria relativi alla costruzione del box.

Gli esponenti hanno quindi chiesto copia degli atti e contestualmente hanno proposto motivi aggiunti (depositati in data 27 aprile 2009), avverso il solo titolo 2773/2008, riproponendo le censure già articolate nel ricorso principale.

L’Amministrazione si avvedeva di aver rilasciato i titoli in sanatoria, senza aver acquisito il parere preventivo dell’organo di tutela ambientale, posto che l’immobile ricade in area sottoposta a vincolo ambientale imposto dopo la sua realizzazione.

Pertanto, dopo aver rinnovato l’istruttoria ed acquisito il parere favorevole in materia ambientale, espresso dalla commissione edilizia integrata dagli esperti ambientali, rilasciava, in data 27.10.2009, due nuovi titoli edilizi in sanatoria, che sostituivano i precedenti del 2008.

Con atto in pari data l’Amministrazione ha comunicato ai ricorrenti di aver rilasciato detti nuovi titoli edilizi in sanatoria.

Avverso quest’ultimo atto di comunicazione sono stati depositati motivi aggiunti in data 18 gennaio 2010, facendo valere le censure già proposte, relative alla insanabilità delle opere e la seguente nuova censura:

1) violazione dell’art 3 L. 241/90; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; violazione dell’art 1 L. 241/90;

Anche rispetto ai motivi aggiunti si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.

In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie a sostegno della propria posizione.

All’udienza del 7 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1) In via preliminare deve disporsi la riunione dei ricorsi, sussistendone i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva.

2) Parte ricorrente ha impugnato con i ricorsi in esame e i motivi aggiunti, gli atti relativi ad opere edilizie realizzate nella proprietà limitrofa.

Dalla ricostruzione in fatto emerge come si siano susseguiti una serie di provvedimenti, alcuni dei quali annullati in via di autotutela, fino a giungere ai due titoli in sanatoria del 27 ottobre 2010.

Vanno quindi esaminate in via preliminare le eccezioni di sopravvenuta carenza di interesse sollevate dalle difese dell’Amministrazione e dei controinteressati.

2.1 L’eccezione è fondata rispetto ai ricorsi principali e ai motivi aggiunti del 27.4.2009, in quanto gli atti impugnati hanno cessato la loro efficacia, sia espressamente, sia implicitamente, per un nuovo atto sopravvenuto, che sostituisce il precedente e contiene una nuova statuizione.

Infatti l’accordo ex art 11 del 14.3.2003 (impugnato con il ricorso 1605/2003), è stato sostituito dal provvedimento 9159/2003, che oltre a revocare l’ordinanza di demolizione, ha applicato la sanzione pecuniaria, sostanzialmente superando il contenuto dell’accordo ex art 11 L. 241/90.

Non è condivisibile la tesi, seppur molto articolata, della difesa dei ricorrenti, che sostiene che l’accordo sarebbe atto presupposto e consequenziale ai provvedimenti successivi e quindi sussisterebbe ancora l’interesse al ricorso.

Infatti l’Amministrazione ha poi adottato i successivi atti in forza di procedimenti autonomi, disciplinati da norme specifiche, quali quelle in materia di condono.

Per tale ragione anche rispetto al ricorso 1605/2003 va dichiarata la sopravvenuta carena di interesse.

2.2 L’atto prot. 9150 del 19 dicembre 2003 con cui è stata applicata la sanzione, in sostituzione alla demolizione, seppure non annullato con un provvedimento espresso, è però stato sostituito dai successivi titoli edilizi in sanatoria, rilasciati a seguito di un nuovo procedimento avviato con la domanda di condono.

Pertanto anche il ricorso n. 1706/2004 è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.3 I provvedimenti in sanatoria impugnati con i primi motivi aggiunti depositati in data 27 aprile 2007 sono stati superati dai successivi titoli edilizi del 27 ottobre 2009, che contengono l’espressa statuizione di annullamento, per un vizio che ne inficiava la legittimità (il mancato parere dell’autorità preposta al vincolo).

3) Con i motivi aggiunti depositati in data 19.1.2010 viene impugnata la comunicazione diretta ai ricorrenti con cui vengono notiziati del rilascio di un titolo edilizio in sanatoria, che sostituisce il precedente.

L’impugnazione avverso detto atto è inammissibile, avendo ad oggetto un atto privo di natura provvedimentale, con un contenuto meramente informativo; tanto che gli stessi ricorrenti osservano che alla comunicazione non veniva allegato il titolo edilizio e articolano le censure avverso la sanatoria, senza tuttavia impugnare il titolo edilizio.

4) In conclusione il ricorso n. 1605/2003, i motivi aggiunti del 27.4.2009 e il ricorso n. 1706/2004 sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

È invece inammissibile il ricorso per motivi aggiunti del 19.1.2010.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, dichiara improcedibili i ricorsi nn. 1605/2003, e 1706/2004, nonché i motivi aggiunti sul primo ricorso depositati in data 27.4.2009.

Dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19.1.2010.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge, da ripartirsi in parti uguale a favore del comune e dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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