Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-05-2011) 13-06-2011, n. 23610

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 10.5.2007, il Tribunale di Avellino assolse C.R. dall’imputazione di truffa aggravata e continuata, in danno de La Vincola del Titerno S.n.c. e La Vinicola Del Vecchio S.r.l., per non aver commesso il fatto.

Avverso tale pronunzia le parti civili sopra D.V.R. e D.L.T. proposero gravame e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 24.5.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarò C.R. responsabile civilmente del fatto a lui ascritto e lo condannò al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio, con provvisionali) ed alla rifusione delle spese a favore delle menzionate parti civili.

Ricorre per cassazione il difensore di C.R. deducendo:

1. violazione della legge processuale perchè la mancata partecipazione delle parti civili, sole appellanti, al giudizio di appello andava interpretata come rinuncia al gravame;

2. violazione di legge perchè al momento del deposito della motivazione della sentenza di primo grado i fatti erano prescritti;

3. vizio di motivazione essendo la stessa apparente: C. era stato assolto perchè non vi erano stati suoi contatti con le parti civili, in assenza di escussione delle stesse mancherebbe il collegamento tra C. ed i fatti contestati.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L’assenza nel giudizio d’appello della parte civile, che abbia proposto ritualmente impugnazione, non può essere di per sè considerata quale manifestazione inequivoca di una implicita rinuncia al gravame. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12165 in data 11.3.2009 dep. 19.3.2009 rv 242931).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudice d’appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione su impugnazione della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, non può condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima nel caso in cui la prescrizione non sia sopravvenuta ma si sarebbe dovuta pronunziare fin dal primo grado in luogo dell’assoluzione. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 47356 del 6.11.2009 dep. 14.12.2009 rv 246795).

Nel caso in esame la prescrizione era comunque sopravvenuta alla pronunzia della sentenza di assoluzione.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.

La Corte territoriale ha motivato circa i contatti avuti dalle parti civili, tramite un agente di commercio, con la CO.DIS S.r.l. ritenuta riconducibile a C..

Tale motivazione non è apparente e neppure manifestamente illogica.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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