Corte Costituzionale ordinanza n. 323 ORDINANZA 03 – 11 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 27 della legge
della Regione Liguria del 25 novembre 2009, n. 57, recante «Modifiche
alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio
sanitario regionale) e ad altre disposizioni regionali in materia
sanitaria» promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso spedito per la notifica il 22 gennaio 2010, depositato in
cancelleria il 2 febbraio 2010 ed iscritto al n. 17 del registro
ricorsi 2010.
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 22 gennaio 2010 e
depositato il successivo 2 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha proposto, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 27 della legge della Regione Liguria del 25 novembre 2009,
n. 57, recante «Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41
(Riordino del Servizio sanitario regionale) e ad altre disposizioni
regionali in materia sanitaria»;
che la legge regionale censurata ha apportato modifiche alla
legge della Regione Liguria 7 dicembre 2006, n. 417 (Riordino del
Servizio Sanitario Regionale);
che, in particolare, la norma impugnata e’ venuta ad
integrare l’art. 2 della legge della Regione Liguria 30 luglio 1999,
n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento
per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati.
Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997), prevedendo l’aggiunta, dopo
il comma 6, di due ulteriori commi, vale a dire, il comma 6-bis e il
comma 6-ter;
che il comma 6-bis prevede che «In attesa dell’emanazione
dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 8-ter, comma
4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni, gli
studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie condotte
da sanitari in forma singola ed associata non necessitano
dell’autorizzazione prevista dalla presente legge»;
che il successivo comma 6-ter stabilisce che «L’esercizio
degli studi di cui al comma 6-bis e’ regolato dai principi contenuti
nel decreto del Ministro della Sanita’ 28 settembre 1990 (Norma di
protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture
sanitarie e assistenziali pubbliche e private) e dalle norme in
materia di igiene e sanita’ pubblica e di sicurezza»;
che, pertanto, l’art. 27 della legge della Regione Liguria n.
57 del 2009, introducendo gli innanzi citati commi nella legge
regionale della Liguria n. 20 del 1999, finisce, secondo l’Avvocatura
dello Stato, con l’escludere dal regime dell’autorizzazione gli studi
medici privati e odontoiatrici, nonche’ di altre professioni
sanitarie, discostandosi (differentemente da quanto precedentemente
previsto dall’art. 2 della citata legge regionale n. 20 del 1999)
dagli artt. 8 e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421);
che, infatti, le sopra citate norme statali (norme espressive
di principi fondamentali, secondo quanto stabilito dall’art. 19 dello
stesso d.lgs. n. 502 del 1992), prevedono che tutti gli studi medici
e odontoiatrici, per la peculiarita’ dell’attivita’ posta in essere e
nel caso che debbano essere erogate «prestazioni di chirurgia
ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessita’
che comportino un rischio per la sicurezza del paziente», devono
essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati
con il d.P.R. 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell’atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attivita’ sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private»;
che, conseguentemente, secondo il ricorrente, la disposizione
regionale censurata eccederebbe la competenza concorrente attribuita
alla Regione in materia di tutela della salute dall’art. 117, terzo
comma, Cost.;
che l’Avvocatura sottolinea, altresi’, come questa Corte
abbia affermato (sentenza n. 371 del 2008) che «l’organizzazione
sanitaria cui puo’ ricondursi la regolamentazione dell’assetto
organizzativo e gestorio degli enti preposti alla erogazione delle
prestazioni – e’ parte integrante della "materia" costituita dalla
"tutela della salute", di cui al terzo comma, del citato art. 117
Cost.; che, pertanto, in tale ambito la legislazione regionale deve
svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal
legislatore statale, ritenuti tuttora vincolati anche in questa fase
di transizione dal vecchio al nuovo sistema di ripartizione delle
competenze legislative (sentenza n. 120 del 2005)»;
che la difesa erariale precisa, anche, come la giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 354 del 1994) abbia ritenuto che «i
principi concernenti l’organizzazione e la disciplina della struttura
del servizio sanitario nazionale costituiscono norme fondamentali di
riforma economico-sociale tanto che anche le disposizioni
regolamentari di dettaglio, che accompagnano dette norme
fondamentali, possono vincolare l’esercizio delle competenze
regionali, ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di
coessenzialita’ e di necessaria integrazione»;
che, in conclusione, poiche’ i richiamati artt. 8 e 8-ter del
d.lgs. n. 502 del 1992 (norme di principio e non di dettaglio)
impongono agli studi medici, pubblici e privati, il rispetto del
principio fondamentale dell’autorizzazione da parte delle Regioni nel
cui territorio essi operino – al fine di assicurare livelli
essenziali di sicurezza e di qualita’ delle prestazioni in ambiti nei
quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta
gestione e manutenzione assume preminente interesse per assicurare
l’idoneita’ e la sicurezza delle cure – l’art. 27 della legge della
Regione Liguria n. 57 del 2009 sarebbe costituzionalmente illegittimo
in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
che, inoltre, ad avviso del ricorrente, la norma censurata
sarebbe in contrasto anche con gli artt. 3 e 41 Cost.;
che, infatti, la disposizione regionale impugnata violerebbe
l’art. 3 Cost., poiche’ la stessa – non consentendo alcun tipo di
controllo preventivo ai fini dell’apertura degli studi medici ed
odontoiatrici – verrebbe a creare una disparita’ di trattamento fra i
sanitari che operano nella Regione Liguria e quelli che svolgono le
medesime attivita’ nelle altre Regioni italiane;
che, sempre secondo il ricorrente, la suddetta norma
contrasterebbe anche con il dettato dell’art. 41 Cost., in quanto
essa permetterebbe «l’esercizio di professioni sanitarie complesse o
che comportino rischi per la salute del paziente senza che venga
preventivamente verificata la sussistenza dei requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi richiesti dal legislatore statale
per la struttura ove tali prestazioni vengano erogate», in tal modo
eludendo «i requisiti minimi» di tutela imposti dal legislatore
statale per l’esercizio dell’iniziativa privata nell’ambito
dell’assistenza sanitaria, quali possono essere considerati il regime
dell’autorizzazione e le altre prescrizioni ad esso connesse e
stabilite dalla legislazione nazionale;
che la Regione Liguria non si e’ costituita in giudizio;
che, con atto notificato a controparte in data 28 maggio 2010
e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 3
giugno successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta
deliberazione governativa del 30 marzo 2010, ha dichiarato di
rinunciare al presente ricorso in quanto la Regione Liguria, con
legge 15 febbraio 2010, n. 2 (Disposizioni di adeguamento della
normativa regionale), art. 2, ha abrogato la norma impugnata.
Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della
parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi
dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n.
206 e n. 158 del 2010).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Napolitano

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria l’11 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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