Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21792 Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 15/9/06 della Commissione Regionale della Campania, depositata il 8/02/2006, che aveva accolto l’appello della MA.VI.AL. s.rl. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che aveva rigettato il ricorso della contribuente in ordine agli avviso di accertamento Irpeg Ilor per l’anno 1994; la CTR, in particolare, riformando la sentenza gravata, riteneva che le aziende con cui erano intervenute le movimentazioni finanziarie facessero parte della compagine sociale della MA.VI.AL. e chetali operazioni non fossero espressione di atti commerciali bensì di mere attività finanziarie.

Pone la ricorrente a sostegno del ricorso due motivi.

La contribuente ha esistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.
Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, in quanto tale norma prevede una presunzione legale (juris tantum) che ad una movimentazione finanziaria corrisponde una operazione commerciale, salva prova contraria a carico del contribuente.

Col secondo motivo la ricorrente deduce vizio motivazionale, nelle plurime formule per avere escluso rilievo indiziario agli elementi dedotti dall’Ufficio, e ciò in conseguenza dell’errore di dritto censurato al punto che precede.

I motivi, da trattare congiuntamente per identità di ragioni logiche e giuridiche, sono fondati.

Questa Corte (Cass. n. 1739 del 2007) in caso analogo di ingenti movimentazioni su un conto corrente che non trovavano corrispondenza nella documentazione contabile, e in cui il ricorrente sosteneva che le dette movimentazione bancarie non erano ricollegabili ad operazioni commerciali, trattandosi di semplici operazioni di finanziamento, così come provato dalle dichiarazioni raccolte delle parti interessate, rimanendo così superata la presunzione legale posta dall’ufficio a base del suo accertamento ha osservato che "utilizzando anche soltanto i dati emergenti dai movimenti dei conti correnti bancari (v. Cass. 25.01.2006, n. 22853) – incombeva sul contribuente e non sull’Ufficio, l’onere di dimostrare quali operazioni non fossero espressione di attività imponibile; onere che egli non ha assolto, atteso che non è stato in grado di dare una plausibile giustificazione sulla, per così dire, insolita movimentazione bancaria dei suoi conti correnti. Considerata la disposizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, si deve ritenere, dunque, che la prova in parola deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, dimostrando che ciascuna delle operazioni effettuate fosse estranea a fatti imponibili; nella sentenza impugnata invece si fa solo generico riferimento di tali movimenti ad operazioni di finanziamento, neanche precisate nella loro natura (quali: mutui, sconti, anticipazioni ecc..).

Analoghe osservazioni risultano in Cass. n. 4589/2009 che ha affermato che "si verifica una inversione dell’onere della prova perchè "in presenza di accertamenti bancari", ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51 (per l’IVA) o del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (per l’imposta sul reddito), è "onere del contribuente dimostrare che i proventi" desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere "recuperati a tassazione" o perchè egli ne ha già "tenuto conto nelle dichiarazioni" o perchè ("Cass. 9573/2007, 1739/07, 28324/07") "non sono fiscalmente rilevanti" in quanto "non si riferiscono ad operazioni imponibili".

"Nei casi previsti" dalle norme richiamate, invero (Cass., trib., 20 giugno 2008 n. 16837), "l’onere dell’amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari" per cui "resta … a carico del contribuente l’onere di provare il contrario, realizzandosi così la cennata ipotesi d’inversione (Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005)" in quanto (Cass., trib., 14 novembre 2003 n. 17243; id., trib., 16 aprile 2003 n. 6073; id., trib. 1 aprile 2003 n. 4987) "la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari od operazioni imponibili si correla ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui possa disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività".

Tale giurisprudenza questa Corte ritiene di dovere fare propria non essendo state addotte valide argomentazioni contrarie.

Orbene la contribuente dinanzi alla superiore presunzione non ha addotto prove per dimostrare che le movimentazioni monetarie sottendessero finanziamenti, ma ha opposto una inesistente presunzione (nè legale nè di fatto) che tali movimentazioni sottendessero operazioni finanziarie(e perciò esenti).

In ordine alla osservazione della Ma.VI.AL che ha dedotto l’inapplicabilità della presunzione alle imposte dirette,deve osservarsi che il principio è di natura generale, non sussistendo nè essendo state dedotte valide per ritenere tale principio compatibile solo con l’Iva.

Per quanto concerne il ricorso incidentale la contribuente censura la sentenza laddove aveva ritenuto assorbita la questione relativa all’esenzione decennale Irpeg e Ilor e deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105 e del D.P.R. n. 917, art. 75, non avendo interesse a non dichiarare i redditi per la esenzione decennale Irpeg e Ilor per le imprese costituite nel Mezzogiorno per la realizzazione di nuove iniziative produttive.

Il motivo è inammissibile in quanto, a parte il rilievo appare proposto quale ragione argomentativa e la omissione della valutazione di una ragione argomentativa può avere rilevanza sotto il profilo motivazionale ove avrebbe comportato una diversa decisione (arg. ex (arg. ex. Cass. SS.UU. n. 15982/2001, Cass. n. 7074/2006, Cass. 3957/2009) il motivo è, comunque privo del tutto di autosufficienza non deducendosi con precisione le ragioni della esenzione.

Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.

In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto e la causa non abbisognando di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente e con ogni conseguenza in tema di spese.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Condanna il contribuente alle spese contribuente alle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida in Euro 9.000,00 oltre spese prenotate a debito quanto al presente giudizio, Euro 5.000,00 per ciascuno dei gradi di merito oltre accessori di legge.

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