T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 1059 Distanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La G., con nota del 9 novembre 2010, ha comunicato al comune di Nardò di essere divenuta, a seguito della volturazione effettuata con atto del 26 ottobre 2010, titolare della DIA del 27 agosto 2008 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, e con successiva nota dell’11 novembre 2010 ha comunicato che avrebbe iniziato i lavori il 12 novembre 2010 e che l’impresa esecutrice delle opere sarebbe stata la R.C…

Il Comune, con ordinanza del 21 dicembre 2010 ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori di costruzione dell’opera e con successiva ordinanza del 27 dicembre 2010 ha ordinato "di osservare le distanze e il rispetto degli arretramenti previsti dall’art. 83 e 119 NTA del PRG per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico… e di rimuovere le strutture realizzate in difformità entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza".

Avverso questo provvedimento, la G. e la R.C., hanno proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPR 380/2001 (TU Edilizia). Violazione dell’art. 7 e degli artt. 21 quinquies e nonies l. 241/1990. 2. Difetto di motivazione, contraddittorietà della P.A., erronea applicazione delle norme relative alle NTA del comune di Nardò. Eccesso di potere. Violazione degli artt. 27 e 31 DPR 380/2001.

Deducono le ricorrenti che le ordinanze impugnate sono state adottate oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio; che non è stato comunicato l’avvio del procedimento; che non è stato indicato l’interesse pubblico all’annullamento; che entrambe le ordinanze sono carenti di motivazione; che le norme regolamentari violate riguardano gli edifici.

Il Comune si è costituito con atto del 19 gennaio 2011.

Le sigg.re Lubello si sono costituite con atto di intervento ad opponendum del 21 gennaio 2011 rilevando che hanno proposto ricorso avverso la DIA e avverso l’ordinanza di demolizione nella parte in cui dispone la rimozione solo delle strutture realizzate in difformità dallo strumento urbanistico e con successiva memoria del 26 gennaio 2011 hanno rilevato che l’impianto fotovoltaico non rispetta le disposizioni regolamentari delle NTA del PRG e che l’assenso non poteva ritenersi formato perché la relazione asseverativa era inidonea, a causa dell’equivocità, a integrare validamente la documentazione; in conclusione,che la DIA non si è mai formata.

Le ricorrenti, con motivi aggiunti del 22 gennaio 2011, hanno dedotto i seguenti ulteriori motivi: 1. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 83 e 119 delle NTA del PRG vigente; violazione dell’art. 19 l. 241/1990; violazione della circolare del Ministero per la semplificazione normativa prot. MSN 0001340P del 16 settembre 2010; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Deducono le ricorrenti che le linee guida nazionali e regionali nono stabiliscono nulla con riferimento agli impianti fotovoltaici e che per questi impianti non si applicano le normative relative alle distanze per gli edifici; che l’amministrazione può intervenire solo in presenza delle circostanze di pericolo annoverate dal comma 4 dell’art. 19 l. 241/1990.

Con memoria del 22 gennaio 2011, le ricorrenti hanno poi eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum perché l’atto è meramente formale e non contiene le ragioni su cui si fonda.

Le interventrici, con memoria del 22 gennaio 2011, hanno ribadito che l’impianto in questione viola le normative in tema di distanze dal confine e distacchi dal ciglio stradale, che l’ingiunzione di demolizione è un atto dovuto e quindi non necessità della comunicazione di avvio del procedimento, che la DIA non può ritenersi formata e che comunque la volturazione della DIA non si è mai realizzata perché in contrasto con la normativa vigente.

Le ricorrenti, con memoria del 4 febbraio 2011, hanno precisato che la gran parte delle argomentazioni svolte dalle interventrici esulano dall’ambito del presente giudizio ma riguardano il giudizio R.G. 51/2011, chiamato alla stessa udienza, alle cui difese si richiamano. Nel merito, le ricorrenti hanno rilevato che agli impianti fotovoltaici non è applicabile analogicamente la disciplina relativa alle costruzione o agli edifici e che a questi impianti si può al più applicare la disciplina prevista per gli impianti di distribuzione del carburante o quella per le serre.

Le interventrici, con memoria del 5 febbraio 2011, hanno rilevato che le linee guida articolano raccomandazioni di massima e che i pannelli devono essere stabilmente infissi al suolo,di qui la qualificazione degli stessi come costruzioni.

Le ricorrenti, con memoria del 9 aprile 2011, hanno dedotto sulla legittimità della DIA e delle successive volturazioni.

Le ricorrenti e le intervenienti hanno ribadito le proprie deduzioni, rispettivamente, con memorie del 20 e del 21 aprile 2011 e con memoria del 20 aprile 2011.

Nella pubblica udienza dell’11 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. L’eccezione di inammissibilità per genericità dell’atto di intervento deve essere disattesa perché l’atto di intervento deve considerarsi integrato dalla memoria, che è stata depositata il 26 gennaio 2011, e quindi nei termini per garantire il diritto di difesa.

2. Con le ordinanze nn. 414 e 416 del 2010, impugnate nel presente giudizio, nel ritenere "che gli impianti industriali per la produzione di energia fotovoltaica sono assimilabili, per analogia, agli edifici in ragione del collegamento stabile al suolo", il Comune ha dapprima ordinato la sospensione dei lavori e poi la rimozione delle strutture "realizzate in difformità".

3. Ritiene il Collegio che la realizzazione di impianti fotovoltaici, in assenza di specifiche previsioni normative, non può ritenersi soggetta a prescrizioni urbanisticheedilizie dettate con riferimento ad altre tipologie di opere, quali le costruzioni.

L’applicazione analogica non può basarsi sull’assunto di una supposta equivalenza in termini edilizi fra il concetto di costruzione e quello di impianto tecnologico, perché un impianto fotovoltaico ha caratteristiche del tutto diverse da quelle delle costruzioni in senso proprio.

Infatti, gli impianti tecnologici normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, se non limitatamente ai basamenti o alle cabine accessorie, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno l’impatto sul territorio degli edifici in cemento armato o muratura e non hanno lo stesso carico urbanistico.

Pertanto, nel caso in esame, ai fini dell’individuazione della disciplina sulle distanze applicabile è necessario distinguere tra l’impianto, individuato nei pannelli fotovoltaici, e le cabine accessorie.

In particolare, una volta stabilito che i pannelli fotovoltaici non possono essere paragonati agli edifici anche perché non esprimono volumetria, deve escludersi l’applicabilità a questi della disciplina contenuta nell’art. 83 delle NTA del PRG del Comune, il quale prende in considerazione le distanze che devono essere rispettate nella costruzione degli edifici, ma deve ritenersi applicabile l’art. 119 delle NTA che, nell’individuazione delle distanze minime da osservarsi, richiama il d.m. 1° aprile 1968 n. 1404.

Questo ultimo, a sua volta, deve essere interpretato alla luce dell’art. 26 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, che disciplina la distanza dal nastro stradale distinguendo le costruzioni che sviluppano volumetria e i muri di cinta.

La normativa prevista per i muri di cinta, per la quale la distanza dal nastro stradale deve essere pari a metri 3, può essere applicata analogicamente anche agli impianti fotovoltaici, proprio per la loro caratteristica di non sviluppare volumetria.

Pertanto, l’intervento in questione, con particolare riferimento ai pannelli fotovoltaici, deve ritenersi rispettoso delle distanze, proprio perché, come risulta dalla perizia del procedimento penale, la distanza dell’impianto dalla strada comunale è pari a metri 5.

4. Un discorso diverso deve essere fatto per le cabine elettriche dell’impianto in questione, perché queste devono essere considerate delle costruzioni.

Nel caso in esame, lungo il lato est del lotto di intervento è presente una strada.

La difesa della ricorrente, richiamando una giurisprudenza risalente della Cassazione, sostiene che a tale strada non possa essere applicato il regime delle distanze, perché questa non può essere definita strada.

In realtà, la giurisprudenza della Cassazione più recente ha ritenuto che "L’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall’articolo 879, comma 2, c.c. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell’applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all’uso concreto di esso da parte della collettività" (Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2008, n. 6006).

La strada in questione, come risulta dalla trascrizione per vendita, è una strada interpoderale a servizio dei lotti e come tale deve essere ritenersi soggetta alle normative sulle distanze legali,ribadite con riferimento alle strade interpoderali dalle stesse N.T.A. (art. 119).

In conclusione il ricorso deve essere in parte accolto, per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, e in parte respinto, per quanto riguarda la cabina elettrica.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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