T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 1037 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visti i motivi della disposta esclusione dalla gara;

atteso che l’uso della modulistica propria dell’Istituto di credito e/o della Compagnia assicuratrice non è idonea a garantire né il potere del sottoscrittore di impegnare l’intestatario del modulo, né l’assunzione dell’obbligazione fideiussoria da parte dello stesso;

ricordato che l’istituto della fideiussione trova la sua disciplina nelle norme di diritto comune contenute nel codice civile, che consente il ricorso alla fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ai fini della prestazione della cauzione provvisoria per la partecipazione delle pubbliche gare;

che l’art. 1943 cod. civ. prescrive che "il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace";

che l’obbligo in questione non può dirsi assolto, allorché il soggetto presentato sia una persona giuridica (nella specie una società di capitale autorizzata in base al D.M. 27 novembre 1990), se il sottoscrittore del documento in cui è portata la garanzia, non sia titolare del potere di obbligare il soggetto in questione (e cioè un organo della stessa dotato dei poteri di rappresentanza, un institore, o anche procuratore munito del potere di impegnare il soggetto proposto);

che la norma dell’art. 1943 c.c. deve essere, dunque, integrata dalla disposizione contenuta nell’art. 1393 dello stesso codice, il quale statuisce che "il terzo che contratta col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri", che, trasferita ai rapporti fra il debitore ed il suo creditore, si risolve in un obbligo del debitore medesimo di fornire al secondo gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore della garanzia fideiussoria che il citato art. 1393 gli dà la facoltà di esigere;

che la regola di carattere generale che se ne deve trarre in tema di contratti della pubblica amministrazione è che, il soggetto che partecipa ad una pubblica gara, con l’obbligo di prestare cauzione provvisoria, può fare ricorso alla fideiussione, ma è, comunque, obbligato a presentare soggetto capace a prestare la garanzia e, trattandosi di una società per azioni regolarmente autorizzata (come nella specie), a fornire alla stazione appaltante, con il documento fideiussorio, anche gli elementi giustificativi dei poteri del sottoscrittore di costituire l’obbligazione di garanzia a carico della società presentata (in questi termini C.d.S., V, n. 4421/2005);

osservato che la presentazione della fideiussione priva della documentazione richiesta circa i poteri del sottoscrittore equivale a mancanza della fideiussione stessa, trattandosi di elemento essenziale alla luce delle chiare prescrizioni del bando circa la documentazione a corredo della stessa e necessarie, a pena di esclusione, ai fine della sua validità;

che quindi non era possibile nel caso di specie il ricorso all’integrazione ex art. 46 D.lgs. 163/06;

atteso, inoltre, il disposto del richiamato art. 46, che limita la possibilità dell’integrazione alla documentazione relativa ai requisiti previsti dagli articoli da 38 a 45, fra i quali non è compresa la prestazione della cauzione,

ritenuto che la prescrizione della lex specialis, indipendentemente dalla sua intrinseca insindacabilità, non risulta illogica, né vessatoria, né di difficile interpretazione;

per le suddette ragioni il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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