T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, Sent., 15-06-2011, n. 1031 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’erronea indicazione del codice di avviamento postale contenuta nell’indirizzo per il recapito delle offerte di cui sia al bando che al disciplinare di gara – 34121, relativo alla città di Trieste, invece di 30121 relativo alla città di Venezia -, la cui responsabilità è interamente addebitabile alla stazione appaltante, ha comportato il recapito tardivo del plico contenente l’offerta della ricorrente;

che la disposizione del bando secondo la quale "il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l’amministrazione non assume responsabilità anche qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato nel termine perentorio stabilito" non può essere interpretata con un rigore assoluto tale da comportare l’addebito al concorrente anche nel caso in cui il mancato rispetto del termine discenda da una circostanza, quale quella indicata, che consenta di qualificare come scusabile l’errore in cui sarebbe incorsa la ditta ricorrente;

che, in tale quadro, del tutto irrilevanti sono le considerazioni attinenti alla tempestiva spedizione e ricezione dei plichi presentati dalle altre ditte offerenti, una volta che sia stata appunto riconosciuta la sussistenza di errore scusabile;

che, peraltro, è altrettanto irrilevante la circostanza che l’indirizzo riportasse chiaramente l’indicazione della città di Venezia, non potendosi escludere che lo smistamento automatico della corrispondenza operato con lettore ottico specificamente rivolto al solo codice di avviamento postale rendesse del tutto inutile la predetta indicazione;

che, conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

che le spese del ricorso, per la peculiarità del caso, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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