Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-04-2011) 13-06-2011, n. 23725

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Ancona, sez. Jesi, dichiarava ndp nei confronti di C.F. in ordine al delitto di lesioni volontarie in danno del coniuge, per intervenuta remissione di querela.

Ricorre il P.G., che lamenta violazione di legge, atteso che le lesioni sono state inferte con un manico di scopa, costituente arma impropria.

E’ pervenuta memoria difensiva.

Il ricorso è fondato.

Agli effetti della legge penale, per espressa previsione dell’art. 585 c.p., comma 2, per "armi" si intendono, oltre a quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, anche tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo e, quindi, anche un bastone, se utilizzato in un contesto aggressivo, è da considerare arma. (v., e plurisbus, sez.v, 03.05.06, n. 21042, Colao).

Nella specie le lesioni sono state inferte con un manico di scopa, ossia un bastone di legno, il che integra l’aggravante di cui all’art. 585 c.p., comma 2, a prescindere dalla commissione dell’illecito contravvenzionale di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4.

La sentenza va annullata con rinvio al tribunale di Ancona per nuovo esame. Il giudice di rinvio si uniformerà al principio di diritto su enunciato.

Vanno oscurati i dati identificativi della p.o..
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Ancona per nuovo esame. Oscuramento dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *