Cons. Stato Sez. IV, Sent., 16-06-2011, n. 3658 Collocamento a riposo o in congedo Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dott. I. C., già Ten. AUFP del Corpo Sanitario dell’Esercito, con atto di appello notificato in data 1 aprile 2009 ha impugnato la sentenza del Tar Lazio n.3743/08 nella parte in cui è stato rigettato il ricorso da lui proposto contro il del Ministero della Difesa e volto ad ottenere l’annullamento del diniego della concessione di ulteriore, chiesta rafferma prefissata quale ufficiale e della determinazione dell’Amministrazione militare di collocarlo in congedo a fine ferma nonché a veder dichiarata la illegittimità della mancata corresponsione del c.d. premio di congedamento.

Tale gravame, contrassegnato dal n.3158/09, veniva discusso e trattenuto in decisione, unitamente al connesso ricorso d’appello n.6481/08 del Ministero della Difesa all’udienza pubblica del 23 novembre 2010.

In quella sede, all’esito della Camera di Consiglio, questa Sezione con sentenza n.9266/2010, nel definire gli appelli riuniti sopra indicati rigettava integralmente il ricorso n.6481/08 e relativamente all’appello n.3158/09 così statuiva:

lo rigettava in parte;

per la restante parte e precisamente in ordine alle censure riguardanti la mancata corresponsione della c.d. indennità di congedamento, interlocutoriamente pronunziando, disponeva incombenti istruttori a carico dell’intimata Amministrazione della Difesa, ordinando

l’acquisizione di un documentata relazione.

In espressa "esecuzione dell’ordine istruttorio" suindicato, il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – ha fatto qui pervenire, depositata in data 16 febbraio 2011, relativamente alla questione in controversia sopra illustrata, una dettagliata relazione contenuta nella nota prot. n MDGMILO/V 9 SC 0067664 del 15/2/2011 (corredata altresì di documenti)

Tanto premesso, all’udienza del 1 marzo 2011 la causa viene trattenuta per la definitiva decisione.
Motivi della decisione

La Sezione è chiamata specificatamente a pronunziarsi, in relazione ad un apposito capo di domanda per la definizione del quale ebbe a disporre in precedenza incombenti istruttori, sulla questione della spettanza o meno all’appellante della c.d. indennità di congedamento.

Come in "fatto" accennato, il dott. C., ufficiale in ferma prefissata in congedo, si duole della mancata corresponsione, all’atto della cessazione dal servizio connesso al disposto congedamento per fine ferma, della c.d. indennità di congedo.

In particolare, l’interessato rivendica la spettanza di tale emolumento che, invece sarebbe stato corrisposto in favore di altri colleghi (undici) posti nella sua medesima situazione e tale diversificato trattamento sarebbe del tutto ingiustificato.

La pretesa patrimoniale qui fatta valere si appalesa infondata e tanto sia per ragioni giuridiche di carattere di per sé ostative al riconoscimento del beneficio de quo all’appellante sia con riferimento al dedotto vizio di disparità di trattamento.

L’indennità di congedamento, meglio indicata come premio di fine ferma, è stata introdotta in origine dall’art.38 della legge 20/9/1980 in favore degli ufficiali di complemento in rafferma, di quegli ufficiali cioè che svolgono un periodo di servizio aggiuntivo connotato dalla volontarietà e tale indennità andava così a premiare quegli ufficiali ausiliari che fossero ammessi ad ulteriore ferma, con l’erogazione, appunto, di un siffatto emolumento commisurato al 15% dello stipendio iniziale annuo lordo in godimento al sottotenente di complemento (o grado equiparato).

Successivamente, il d.lgs. 8 maggio 2001 n.215 ha introdotto la categoria degli ufficiali in ferma prefissata (UFP) considerati anche questi come ufficiali ausiliari di cui le Forze Armate si servono per esigenze operative e gli artt.24 e 28 di detta legge hanno esteso a questi ultimi la disciplina riguardante lo stato giuridico ed economico contemplata per gli ufficiali di complemento, stante la sostanziale analogia delle due figure professionali.

Sulla base di tale assimilazione, va allora osservato che il premio di fine ferma può (e deve essere) attribuito sempreché ricorrano le stesse condizioni e i medesimi presupposti che contrassegnano il riconoscimento di tale indennità per gli ufficiali di complemento (quelli in rafferma), dovendo, in particolare, sussistere la condizione per l’ufficiale (all’epoca quello di complemento, ora quello in ferma prefissata) di aver contratto una ferma ulteriore e successiva rispetto a quella iniziale.

Il beneficio economico de quo è dunque subordinato, quanto all’an e alla sua entità, alla contrazione di una ferma ulteriore all’evidente scopo di incentivare l’ulteriore trattenimento in servizio del personale e in difetto di tale requisito (ammissione all’ulteriore ferma annuale) viene meno la ragione per corrispondere l’emolumento in questione.

Ora l’insussistenza della condizione dell’ulteriore periodo di ferma rispetto a quella iniziale si invera anche per l’UFP dott. C. per il quale è stato, appunto, disposto il congedamento al termine della ferma, senza essere ammesso alla chiesta ulteriore rafferma e ciò è sufficiente a precludere il riconoscimento del rivendicato beneficio.

L’appellante invoca, per il vero, una disparità di trattamento atteso che per altri ufficiali nelle sue stesse condizioni tale premio sarebbe corrisposto, ma una siffatta circostanza di per sé non vale a permettere allo stesso dott. C. di fruire di un beneficio non spettante.

Quello dedotto dall’interessato costituisce infatti un vizio di contrasto logico e di palese ingiustizia che non è configurabile nei confronti di attività amministrativa vincolata nell’an e nel quid, lì dove per altri casi in cui tale premio sia stato erroneamente erogato l’Amministrazione provvederà, se del caso, al recupero di quanto indebitamente corrisposto.

In forza delle suesposte considerazioni anche il capo di domanda relativo alla rivendicata erogazione dell’indennità di congedamento, previa dichiarazione del comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione, si appalesa infondato e anche per tale parte l’appello va respinto.

Quanto alla spese del doppio grado del giudizio, afferenti entrambi i ricorsi in appello in epigrafe indicati, la cui definizione venne rinviata dalla Sezione a questa udienza di trattazione definitiva, sussistono giusti motivi per compensarle tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando, rigetta integralmente il ricorso in appello n.3158/09.

Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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