Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-03-2011) 13-06-2011, n. 23597

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.5.2010 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Frosinone con sentenza del 25.6.2009 del ricorrente alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, concessa l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 equivalente all’aggravante contestata ed alla recidiva, per i reati di rapina e lesioni.

Il ricorrente veniva ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un connazionale aggredito con un coltello e percosso onde privarlo della somma di circa 20,00 Euro in monete provento della rivendita in strada di fazzoletti di carta.

La Corte territoriale riteneva credibili e non contraddittorie le dichiarazioni rese dalla parte offesa, riscontrate da quanto riferito dal teste Gattabuia commesso in un negozio sito a breve distante dal luogo del fatto e dall’agente di P.S. C. intervenuto circa dieci minuti dopo il fatto.

Per la Corte territoriale il ricorrente nel periodo tra la rapina ed il suo fermo ben avrebbe potuto disfarsi del coltello con cui aveva minacciato la parte offesa e cambiare o cedere ad altri le monete sottratta alla stessa (il ricorrente fui trovato in possesso di una banconota da 5,00 Euro e di cinque monete).

Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega la nullità della sentenza impugnata in quanto la motivazione era puramente per relationem senza un autentico esame dei motivi del ricorso.

Con il secondo motivo si deduce che era totalmente mancato un esame critico dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, che aveva negato di conoscere l’imputato, il che era invece emerso.

Sussistevano poi svariate ed oggettive contraddizioni tra quanto dichiarato e quanto emerso.

Non si era trovata una bottiglia di birra vicino all’imputato, nè il coltello di cui aveva parlato la parte offesa.

Con il terzo motivo si allega che manca qualsiasi riscontro al fatto che la rapina fosse stata commessa con l’uso di un’arma e cioè di un coltello.

Il Presidente del Collegio avrebbe dovuto astenersi avendo già pronunciato altre condanne a carico dell’imputato.

L’interprete non aveva tradotto fedelmente quanto dichiarato dalla parte offesa.

Con il sesto motivo si rileva che l’imputato comunque avrebbe dovuto essere assolto con formula dubitativa stante le contraddizioni del narrato della parte offesa.

Nessuna motivazione era stata offerta in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Con l’ottavo motivo si deduce che l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 doveva essere ritenuta prevalente sull’aggravante e sulla recidiva.

Inoltre la pena era palesemente sproporzionata alla reale entità del fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo la sentenza impugnata offre una puntuale ricostruzione dei fatti ed una dettagliata risposta alle doglianze sviluppate nell’atto di appello.

L’attendibilità della parte offesa è stata attentamente vagliata nelle sentenze di merito e la Corte territoriale ha verificato l’inesistenza di contraddizioni di rilievo nel narrato della parte offesa (apparsa peraltro molto agitata nell’immediatezza dei fatti) e l’assenza di qualsiasi motivo di risentimento di questa nei confronti del ricorrente, che del resto non è mai stato neppure sommariamente indicato.

Il mancato rinvenimento del coltello e della bottiglia di birra vicino al luogo ove si trovava l’imputato, visto che l’intervento della P.S. non fu immediato, non sono circostanze tali da far legittimamente dubitare dell’attendibilità del narrato della parte offesa.

La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente; mentre le censure sono di mero fatto e ripropongono questioni di natura puramente fattuale già esaminate nelle fasi precedenti del giudizio.

Circa il terzo motivo l’uso di un coltello per commettere il delitto contestato risulta dalle dichiarazioni della parte offesa, che per le ragioni prima ricordate, devono ritenersi credibili.

Eventuali motivi di astensione dei membri del Collegio dovevano essere, per costante giurisprudenza di questa Corte, fatti tempestivamente valere con istanza di ricusazione e sono pertanto non proponibili in questa sede.

Il motivo seguente è del tutto generico e non comprovato: del resto non si precisa quali siano le dichiarazioni infedelmente tradotte e che incidenza possano avere nel processo.

Il sesto motivo è generico e palesemente inammissibile.

La Corte territoriale ha ampiamente richiamato gli elementi in base ai quali doveva ritenersi accertata la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati.

La circostanze attenuati generiche non sono state concesse per la gravità dei reati commessi ed in quanto il ricorrente ha già riportato condanna per lesioni personali, porto di armi e tentato omicidio: la motivazione appare congrua e logicamente coerente.

Analogamente deve dirsi in ordine al successivo motivo concernente la richiesta di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 sulle contestate aggravanti: la Corte territoriale ha già rilevato che non sussistono motivi per giustificare tale giudizio di prevalenza, stante l’importanza delle due aggravanti e i gravi precedenti prima ricordati.

Generico, immotivato e di merito appare, infine, l’ultimo motivo sulla sproporzione della pena emergendo ex actis la gravità dei fatti e stante i precedenti penali del ricorrente.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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