Corte Costituzionale sentenza n. 314 SENTENZA 03 – 11 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 46 del 17-11-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 1, 9 e 10
della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative
e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilita’ e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza
statale», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 5-11 gennaio 2010, depositato in cancelleria il
12 gennaio 2010 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell’udienza pubblica del 21 settembre 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Nicoletta Gervasi per la
Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso del 4
gennaio 2010, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2010, ha
sollevato questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 1, 9 e
10 della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative
e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilita’ e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza
statale», per violazione dell’art. 117, terzo comma, della
Costituzione, che riserva alla potesta’ legislativa concorrente di
Stato e Regioni la materia «porti e aeroporti civili».
Le norme impugnate secondo lo Stato sarebbero censurabili per i
seguenti motivi:
a) l’art. 1, nel sostituire l’art. 25 della legge regionale
1° dicembre 1998, n. 88, ai commi 1 e 2, in particolare, riserva alla
Regione le funzioni per la «valutazione dell’idoneita’ tecnica dei
progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse
regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande
infrastrutturazione portuale» (art. 25, comma 1, lett. b). A tale
fine sono considerate opere di grande infrastrutturazione le
costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di
darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche’ l’escavazione e
l’approfondimento dei fondali;
b) l’art. 9, nel sostituire l’art. 47-ter della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1, al comma 3, prevede espressamente che
la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio
e vincolante sull’idoneita’ tecnica delle previsioni contenute nel
piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione
del piano;
c) l’art. 10, nell’introdurre l’art. 47-quater all’interno
della stessa legge regionale n. 1 del 2005, dispone che tutti i
progetti delle opere dei porti di interesse regionale siano conformi
al piano regolatore portuale e siano approvati dal comune di
interesse, previa valutazione positiva dell’idoneita’ tecnica
effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi
dell’articolo 25, comma 1, lett. b), come modificato ai sensi del
citato articolo 1 della legge regionale in esame.
Dette norme, cosi’ come esplicitato al punto 11 del «Considerato»
del preambolo della legge regionale, che della legge stessa
costituisce parte integrante, disciplinano la funzione concernente la
valutazione dell’idoneita’ tecnica dei progetti relativi alle opere
dei porti regionali, individuando una struttura regionale che opera
detta valutazione, attivita’ svolta in precedenza dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici.
Le predette norme regionali, attribuendo la prevista attivita’
valutativa esclusivamente agli uffici regionali, si pongono in
contrasto con il complesso di disposizioni statali che affermano
l’obbligatorieta’ del parere – peraltro non vincolante – del
Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di «Piani
regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere.
Infatti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi
dell’art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell’art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204
(Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori
pubblici), esercita funzioni consultive ed esprime pareri, tra
l’altro, di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero,
nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
sui piani portuali, ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). Si
segnala inoltre che l’art. 8, comma 1, n. 6), della legge 18 giugno
2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita’, nonche’ in materia di processo
civile), tra le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), volte alla certezza dei tempi
in caso di attivita’ consultiva e valutazioni tecniche, ha introdotto
una specifica disposizione a salvaguardia della previsione di cui
all’articolo 127 del predetto codice dei contratti pubblici.
Rispetto all’obbligatorieta’ del parere previsto dalla normativa
statale di riferimento in materia di «Piani regolatori portuali» e
realizzazione delle relative opere in capo al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, la legge regionale nulla dispone, attribuendo
l’attivita’ valutativa esclusivamente agli uffici regionali
competenti.
Alla luce del complesso delle disposizioni statali riferite alla
materia in oggetto non potrebbe che desumersi che le stesse, nel
prevedere il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, concretizzino un principio fondamentale nella materia di
potesta’ concorrente «porti e aeroporti civili», a garanzia
dell’uniformita’ sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo
coerente ed organico della pianificazione delle aree portuali e che
tale principio non possa essere disatteso dal legislatore regionale.
Pertanto, le norme regionali sopra richiamate risulterebbero
adottate in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, considerato il mancato rispetto del principio
fondamentale in materia di «porti e aeroporti civili», riferito
all’obbligatorieta’ dell’acquisizione del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per la realizzazione di opere
all’interno di un porto.
2. – Con memoria del 29 gennaio 2010 la regione Toscana ha
chiesto che il ricorso sia respinto, rilevando che l’articolo 105 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove
disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime),
successivo alla normativa di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale), stabilisce la
permanenza in capo allo Stato delle sole funzioni amministrative nei
porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato,
nei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale nonche’
nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con
l’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime
escluse della delega alle regioni ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616), ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 della
legge n. 84 del 1994.
Tale assetto di competenze e’ stato considerato conforme a
Costituzione dalla Corte costituzionale che, nelle sentenze n. 89 del
2006 e n. 344 del 2007, ha chiarito che i porti non classificati come
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, ne’
come porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, sono di
interesse economico regionale, e nel loro ambito le competenze sono
regionali; questo per il rispetto del riparto di attribuzioni
risultante dall’art. 117 della Costituzione nelle materie del governo
del territorio, porti ed aeroporti civili, grandi reti di trasporto e
navigazione, turismo, industria alberghiera e lavori pubblici.
In sostanza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il suo parere tecnico sulle opere e sui piani regolatori relativi ai
porti di competenza statale e non anche a quelli di rilievo
regionale. Infatti l’art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 non ha posto
alcuna eccezione in ordine alle funzioni consultive mantenute in capo
ad un organo consultivo statale, ma ha chiaramente stabilito che
tutte le funzioni sono trasferite alle Regioni e, in particolare,
quelle relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione
dei porti di rilievo regionale ed interregionale e delle opere
edilizie a servizio dell’attivita’ portuale.
L’art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006 chiarisce, poi, in modo
inequivocabile che il Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ il
massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Non si rinviene
dunque, nell’ordinamento vigente, il principio alla luce del quale
detto organo debba esprimere un parere obbligatorio su tutti i piani
regolatori dei porti di rilievo regionale. Tale norma inoltre prevede
che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio sui progetti definitivi dei lavori pubblici di
competenza statale o comunque finanziati per almeno la meta’ dallo
Stato. Dunque, il ruolo consultivo obbligatorio del Consiglio e’
chiaramente ricondotto alle opere di competenza dello Stato, mentre,
come rilevato, per i porti regionali ormai le competenze fanno capo
alle Regioni. L’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 2006, n. 204, (Regolamento di riordino del Consiglio superiore
dei lavori pubblici) parimenti fa riferimento al ruolo consultivo del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i compiti attribuiti allo
Stato e, anzi, aggiunge che cio’ avviene «nel rispetto delle
prerogative delle Regioni». Ancora, l’art. 5 della legge n. 84 del
1994 deve essere letto alla luce del trasferimento di competenze
operato dal richiamato art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998. Infine,
l’art. 8, comma 6-bis, della legge n. 69 del 2009 dispone che resta
fermo quanto previsto dall’art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006 e
successive modificazioni, con la conseguenza che, per le
Amministrazioni diverse dallo Stato, il Consiglio superiore rilascia
i propri pareri su richiesta delle Amministrazioni stesse. Le norme
regionali non violerebbero dunque alcun principio posto dalla
normativa statale.
3. – Nell’imminenza della discussione la Regione Toscana ha
depositato memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni
contenute nell’atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale degli articoli 1, 9 e 10 della legge
della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante «Modifiche alla
legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti
locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale,
protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita’ e
trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme
per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), in materia di porti di
interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza
sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale»,
per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che
riserva alla potesta’ legislativa concorrente di Stato e Regioni la
materia «porti e aeroporti civili», in quanto, attribuendo la
valutazione dell’idoneita’ tecnica dei progetti relativi alle opere
realizzate nei porti regionali esclusivamente agli uffici regionali,
le norme impugnate si porrebbero in contrasto con il complesso di
disposizioni statali che affermano l’obbligatorieta’ del parere –
peraltro non vincolante – del Consiglio superiore dei lavori pubblici
in materia di «Piani regolatori portuali».
A queste conclusioni si oppone la Regione, la quale sostiene che,
dopo l’entrata in vigore dell’articolo 105 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall’articolo 9
della legge 16 marzo 2001, n. 88, (Nuove disposizioni in materia di
investimenti nelle imprese marittime), successivo alla normativa di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, (Riordino della legislazione
in materia portuale), sono rimaste allo Stato solo le funzioni
amministrative nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla
sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica nazionale ed
internazionale nonche’ nelle aree di preminente interesse nazionale
individuate con l’aggiornamento del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995 (Identificazione delle
aree demaniali marittime escluse della delega alle regioni ai sensi
dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai sensi di quanto
previsto dall’art. 4 della citata legge n. 84 del 1994.
2. – Il ricorso e’ fondato.
2.1. – E’ necessario partire dall’esame della legge n. 84 del
1994, il cui art. 4 opera la distinzione tra porti di interesse
internazionale, statale e regionale, mentre il successivo art. 5
stabilisce che il piano regolatore portuale e’ inviato per il parere
al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sulla base delle citate disposizioni lo Stato ritiene che la
normativa impugnata, escludendo il parere obbligatorio del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, violi l’art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Infatti: l’art. 1, comma 1, lettera b), della Regione Toscana n.
66 del 2009, attribuisce alla Regione la valutazione dell’idoneita’
tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di
interesse regionale, ivi compresi i progetti relativi alle opere di
grande infrastrutturazione portuale; l’art. 9, comma 3, dispone che
la struttura regionale competente esprime parere obbligatorio e
vincolante sull’idoneita’ tecnica delle previsioni contenute nel
piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione
del piano; mentre l’art. 10, comma 1, stabilisce che tutti i progetti
delle opere dei porti di interesse regionale sono conformi al piano
regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa valutazione
positiva dell’idoneita’ tecnica effettuata dalla struttura regionale
competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della
citata legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88.
Successivamente alla legge n. 84 del 1994, e’ intervenuto il
d.lgs. n. 112 del 1998, il quale, all’art. 104, stabilisce che «1.
Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: (omissis) s) alla
classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e
progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la
gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di
navigazione, delle opere edilizie a servizio dell’attivita’ portuale,
dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo
nazionale e internazionale»; mentre il successivo art. 105 dispone
che «1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le
funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo
e non attribuite alle autorita’ portuali dalla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Tra le funzioni
di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le
funzioni relative: (omissis) e) alla programmazione, pianificazione,
progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica
e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle
opere edilizie a servizio dell’attivita’ portuale».
Da tali norme emerge che residuano allo Stato solo le funzioni
concernenti porti internazionali e nazionali, mentre risultano
attribuite alla Regione tutte le funzioni concernenti i porti
regionali, con esclusione della subordinazione dell’esercizio di tali
attivita’ al parere del Consiglio superiore.
A cio’ si deve aggiungere che ai sensi dell’art. 127 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il
50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro,
nonche’ parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano
pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse
ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a
25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono
esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi
integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi
di particolare rilevanza e complessita’, il direttore del settore
infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione
illustrativa, al parere del Consiglio superiore».
Inoltre, l’art. 1 del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204 (Regolamento
di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici) dispone che
«Il Consiglio superiore, nell’ambito dei compiti attribuiti allo
Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province
autonome, delle province e dei comuni, esercita funzioni consultive
ed esprime pareri: a) di carattere obbligatorio sui progetti
definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti
preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo
superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui
progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato relativi all’informatica ed alle infrastrutture
tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e
marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica,
onde garantire l’interoperabilita’ delle tecnologie e delle
piattaforme software e agevolare l’accesso alle infrastrutture di
trasporto».
Infine, l’art. 8, comma 6-bis, della legge n. 69 del 2009 dispone
che resta fermo quanto previsto dall’art. 127 d.lgs. n. 163 del 2006
e successive modificazioni.
Dalla successione temporale delle disposizioni richiamate emerge
chiaramente che, sulla base degli artt. 4 e 5 della legge n. 84 del
1994, il piano regolatore portuale, adottato nei modi di legge, era
inviato per il parere obbligatorio al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprimeva entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell’atto, intendendosi tale parere reso in senso
favorevole dopo l’inutile decorso del predetto termine. A seguito del
mutamento del quadro normativo per effetto delle ricordate
disposizioni di cui agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e
127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ esclusa solo con
riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza
regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento
dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque
milioni di euro.
Viceversa il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per le altre ipotesi costituisce
principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili», e
pertanto le norme impugnate – le quali invece escludono in ogni caso
la richiesta di questo parere – sono costituzionalmente illegittime
per contrasto con tale principio fondamentale e, quindi, con l’art.
117, terzo comma, Cost.
Ne consegue che deve essere dichiarata l’illegittimita’
costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione
Toscana n. 66 del 2009, nella parte in cui escludono la richiesta
obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici
con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza
regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento
dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di
euro.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 1, 9 e 10
della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione
agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative
e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse
idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere
pubbliche, viabilita’ e trasporti conferite alla Regione dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre
1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia
di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla
sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza
statale», nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai
progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che
siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che
siano di importo superiore a venticinque milioni di euro.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l’11 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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