Corte Costituzionale sentenza n. 331 SENTENZA 03 – 17 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 24-11-2010

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’articolo 1, comma 2,
della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni
in materia di energia nucleare), dell’articolo 8 della legge della
Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia
e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 – l. r. n. 9/2007), e dell’articolo 1, comma 2, della
legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione
Campania – Legge finanziaria anno 2010), promossi con ricorsi del
Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 5-11 febbraio, il
20-24 marzo e il 22-24 marzo 2010, depositati l’11 febbraio e il 30
marzo 2010 e rispettivamente iscritti ai nn. 19, 50 e 51 del registro
ricorsi 2010.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Puglia, Basilicata e
Campania nonche’ gli atti di intervento della Federazione Precari
della Sanita’ Campana, della FP – CGIL Medici Campania e del
CIMO-ASMD (Coordinamento italiano medici ospedalieri-Associazione
sindacale medici dirigenti) Regione Campania;
Udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
Uditi l’avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Maria Liberti e Leonilde
Francesconi per la Regione Puglia e Vincenzo Cocozza per la Regione
Campania.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 5 febbraio 2010 e depositato il
successivo 11 febbraio 2010 (reg. ric. n. 19 del 2010), il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha proposto questione di legittimita’
costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n.
30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), ed in particolare
dell’art. 1, comma 2, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma,
lettere d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della
Costituzione, nonche’ ai principi di sussidiarieta’, leale
collaborazione e ragionevolezza.
Il ricorrente premette che la legge impugnata, «ed in particolare
l’art. 1, comma 2», stabilisce che «nel pieno rispetto dei principi
di sussidiarieta’, ragionevolezza e leale collaborazione e in assenza
di intese con lo Stato in merito alla loro localizzazione, il
territorio della Regione Puglia e’ precluso all’installazione di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi».
Tale previsione, nella parte concernente i depositi di rifiuti e
materiali radioattivi, pare al ricorrente, sulla base della stessa
giurisprudenza costituzionale, lesiva anzitutto degli artt. 117,
secondo comma, lettera s) e 120 Cost., poiche’ la disciplina
concernente tale oggetto atterrebbe alla tutela dell’ambiente, e
poiche’ le Regioni non possono adottare misure che ostacolino la
libera circolazione delle cose tra le Regioni stesse.
Ne’ gioverebbe alla norma impugnata la previsione che il
territorio regionale possa essere sede del deposito, in ipotesi di
intesa con lo Stato sulla localizzazione, poiche’ in ogni caso la
legge regionale non potrebbe introdurre un ostacolo neppure
temporaneo alla circolazione o al deposito dei materiali e rifiuti in
questione.
Per quanto attiene all’installazione di impianti di produzione di
energia nucleare e di stoccaggio del combustibile e dei rifiuti
radioattivi, l’Avvocatura osserva che tali oggetti rientrano
nell’ambito della strategia energetica nazionale affidata dall’art. 7
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al
Governo, e che con l’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonche’ in materia di energia), si e’ provveduto ad avviare
il processo normativo di «ritorno al nucleare».
A tale scopo, prosegue il ricorrente, assumono rilievo tre
profili: «il cambiamento climatico, la sicurezza
dell’approvvigionamento e la competitivita’ del sistema produttivo»,
che, a propria volta, chiamerebbero in causa, con carattere
prevalente, le competenze legislative esclusive dello Stato in
materia di ordine pubblico e sicurezza, di sicurezza dello Stato, di
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di tutela della concorrenza.
Nell’ipotesi che le norme impugnate fossero attribuite alla
materia della produzione, trasporto e distribuzionale nazionale
dell’energia e del governo del territorio, l’Avvocatura denuncia la
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiche’ la previsione
dell’intesa «riguardando una scelta di carattere generale, in ipotesi
applicabile a tutte le Regioni, atterrebbe comunque alla potesta’
legislativa concorrente di determinare i principi fondamentali della
materia».
Inoltre, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 118 Cost.
e dei principi di sussidiarieta’, leale collaborazione e
ragionevolezza, poiche’, quand’anche si fosse resa necessaria la
chiamata in sussidiarieta’ di funzioni amministrative in capo allo
Stato, sarebbe spettato alla legge di quest’ultimo la relativa
disciplina sull’intesa.
Per la medesima ragione, sarebbe leso anche l’art. 120 Cost.,
posto che la legge impugnata «inibirebbe» l’esercizio del potere
sostitutivo, in caso mancato raggiungimento dell’intesa.
Infine, l’Avvocatura deduce la violazione dell’art. 41 Cost.,
giacche’ l’impedimento a realizzare le opere sul territorio regionale
lederebbe la liberta’ di iniziativa economica.
2. – Si e’ costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del
ricorso.
La difesa regionale osserva che la legge impugnata appare
"rispettosa del principio di sussidiarieta’ di cui all’art. 118
Cost., che postula il necessario raggiungimento di un’intesa tra
Stato e Regioni".
In quest’ottica la Regione Puglia ha dapprima impugnato innanzi a
questa Corte l’art. 25, comma 2, lettera g), della legge n. 99 del
2009, nella parte in cui esso consentirebbe la costruzione e
l’esercizio di impianti nucleari previa intesa con la sola Conferenza
unificata, anziche’ con la singola Regione interessata; in seguito,
ha approvato la legge impugnata, con cui intende altresi’ rivendicare
le proprie scelte programmatiche in materia energetica.
3. – Con ricorso notificato il 20 marzo 2010 e depositato il
successivo 21 marzo 2010 (reg. ric. n. 50 del 2010 del 2010), il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita’ costituzionale della legge della Regione Basilicata 19
gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r.
n. 9/2007), ed in particolare, tra le altre disposizioni, dell’art. 8
di tale legge, in relazione agli artt. 41, 117, secondo comma,
lettere d), e), h) ed s), terzo comma, 118 e 120 della Costituzione,
nonche’ ai principi di sussidiarieta’, leale collaborazione e
ragionevolezza.
Il ricorrente premette che l’art. 8 impugnato stabilisce che «in
ossequio ai principi di sussidiarieta’, ragionevolezza e leale
collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione
Basilicata, nel territorio lucano non possono essere installati
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di
fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile
irraggiato e di rifiuti radioattivi, ne’ depositi di materiali e
rifiuti radioattivi».
Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con i parametri
sopra indicati, con argomenti del tutto analoghi a quelli svolti nel
precedente ricorso.
4. – Si e’ costituita la Regione Basilicata, chiedendo il rigetto
del ricorso.
La Regione ritiene che la norma impugnata costituisca disciplina
di dettaglio, relativa alla materia concorrente dell’energia, pur
«esplicando i propri effetti» anche con riguardo alle materie
«governo del territorio, urbanistica, protezione civile e tutela
della natura».
Ne’ sarebbe richiamabile la giurisprudenza di questa Corte in
tema di normative regionali recanti divieto di transito sul proprio
territorio di materiale radioattivo, poiche’, nel caso di specie,
«non si discute di movimentazione di rifiuti, ma dell’allocazione nel
territorio regionale di impianti». Parimenti, «il divieto non
riguarda la circolazione di persone e cose», sicche’ non sarebbe
conferente neppure l’art. 120 Cost., mentre l’art. 117, secondo
comma, lettera h), Cost. concernerebbe la sola attivita’ di
prevenzione dei reati.
La norma impugnata, invece, costituirebbe un’applicazione del
principio elaborato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, in
ordine alla necessita’ dell’intesa tra Stato e Regione interessata,
ai fini della localizzazione degli impianti: tale intesa «ha come
parti lo Stato e la Regione Basilicata, e, quindi, non coinvolge
altre Regioni».
5. – Con ricorso notificato il 22 marzo 2010 e depositato il
successivo 30 marzo 2010 (reg. ric. n. 51 del 2010 del 2010), il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di
legittimita’ costituzionale della legge della Regione Campania 21
gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria anno
2010), ed in particolare, tra le altre disposizioni, dell’art. 1,
comma 2, di tale legge, in relazione agli artt. 41, 117, secondo
comma, lettere d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della
Costituzione, nonche’ ai principi di sussidiarieta’, leale
collaborazione e ragionevolezza.
Il ricorrente premette che la disposizione impugnata stabilisce
che «nel rispetto dei principi di sussidiarieta’, ragionevolezza e
leale collaborazione e in assenza di intese con lo Stato in merito
alla loro localizzazione, il territorio della regione Campania e’
precluso all’installazione di impianti di produzione di energia
elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile
nucleare nonche’ di depositi di materiali radioattivi».
Tale disposizione viene ritenuta in contrasto con i parametri
sopra indicati, con argomenti del tutto analoghi a quelli gia’ svolti
nei precedenti ricorsi.
Il ricorrente si limita ad aggiungere che la delega conferita
dall’art. 25 della legge n. 99 del 2009 e’ stata esercitata con il
d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione,
della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ misure
compensative e campagne informative al pubblico, a norma
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99); che ha gia’
adeguatamente provveduto ad assicurare il coinvolgimento regionale,
anche per mezzo di intese.
6. – Si e’ costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto
del ricorso.
La Regione afferma che la norma impugnata rientra nella propria
competenza in materia di energia, governo del territorio e tutela
della salute, poiche’ con essa si e’ voluto "confermare la necessita’
che l’attuazione di tali incisive scelte strategiche venga effettuata
nel rispetto dei principi di leale cooperazione".
Sia la legge delega n. 99 del 2009, sia il d.lgs. n. 31 del 2010
garantirebbero, in tal senso, la partecipazione regionale, con
previsioni di cui la norma impugnata non sarebbe che "la conferma".

Considerato in diritto

1. – Con separati ricorsi, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n.
30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), ed in particolare
l’art. 1 comma 2 (reg. ric. n. 19 del 2010); l’art. 8, tra altri,
della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in
materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – l.r. n. 9/2007 (reg. ric. n.
50 del 2010); e, tra gli altri, l’art. 1, comma 2, della legge della
Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania
– Legge finanziaria anno 2010) (reg. ric. n. 51 del 2010), in
riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere d), e), h) ed
s), terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed ai principi di
sussidiarieta’, ragionevolezza e leale collaborazione tra Stato e
Regioni.
I ricorsi hanno per oggetto disposizioni di analogo contenuto,
concernenti la preclusione del territorio regionale all’installazione
di impianti e depositi nucleari: essi meritano, pertanto, di essere
riuniti ai fini di una decisione congiunta.
2. – In via preliminare, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione, da parte dell’Avvocatura dello Stato, dell’art. 1,
commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2009, dal
momento che manca nella delibera del Consiglio dei ministri
l’indicazione di tale disposizione e dunque manca l’autorizzazione da
parte dell’organo politico deputato in via esclusiva ad individuare
l’oggetto della questione di costituzionalita’. (fra le molte,
sentenza n. 533 del 2002).
3. – Inammissibile e’ altresi’ la costituzione in giudizio della
Regione Campania, atteso che essa non e’ stata deliberata dalla
Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 2,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), cui si e’ adeguato l’art.
51 dello statuto (legge statutaria della Regione Campania 28 maggio
2009, n. 6), ma dal coordinatore dell’Avvocatura regionale (ordinanza
letta all’udienza del 25 maggio 2010, nel giudizio definito con la
sentenza n. 225 del 2010).
4. – Nel giudizio promosso avverso la legge della Regione
Campania n. 2 del 2010 sono intervenuti tre soggetti privati, le cui
deduzioni sono tuttavia riferite esclusivamente a disposizioni
normative, ivi contenute, diverse dall’art. 1, comma 2, che
costituisce il solo oggetto del presente giudizio. Tali interventi
non debbono, pertanto, intendersi riferiti alla parte del ricorso che
viene decisa in questa sede, sicche’ essi saranno valutati, anche
sotto il profilo preliminare dell’ammissibilita’, quando questa Corte
sara’ chiamata a valutare le censure, cui gli interventi sono
relativi.
5. – Sono, invece, da respingere le eccezioni di inammissibilita’
proposte dalla Regione Puglia, e basate sul duplice rilievo per cui
lo Stato non avrebbe indicato i principi fondamentali della materia
dell’energia che la Regione avrebbe violato, e avrebbe comunque
prematuramente agito in giudizio, senza provvedere a consacrare tali
principi tramite apposite disposizioni di legge. Infatti, il
ricorrente ha adeguatamente denunciato il carattere di principio
della normativa regionale impugnata, con riferimento al divieto di
installare impianti nucleari in assenza di intesa, asserendo che tale
disciplina eccede i confini della normativa di dettaglio, e frustra
le finalita’ perseguite dalla legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonche’ in materia di energia); tutto cio’ e’ sufficiente ai
fini della ammissibilita’ della censura.
6. – Le disposizioni impugnate, con analoghe formule, vietano
l’installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di
energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di
depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che venga
previamente raggiunta un’intesa con lo Stato in merito alla
localizzazione.
Esse, pertanto, riproducono in parte il contenuto di analoghe
norme regionali, finalizzate a precludere la presenza sul territorio
di pertinenza di materiali nucleari e gia’ oggetto di sentenze di
questa Corte (n. 247 del 2006 e n. 62 del 2005); in altra parte,
invece, se ne distinguono, poiche’, rispetto alle prime, aggiungono
che il divieto non ha carattere assoluto, ma recede, ove sia
raggiunta l’intesa tra Stato e Regione interessata.
Tutte le leggi impugnate sono posteriori alla legge delega 23
luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di
energia), con cui si e’ rilanciato nel nostro Paese il processo di
utilizzazione dell’energia nucleare, ed anteriori al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione,
della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ misure
compensative e campagne informative al pubblico, a norma
dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), che ha conferito
attuazione alla delega.
Le Regioni Puglia e Basilicata non si sono limitate ad impugnare
innanzi a questa Corte l’art. 25, comma 2, della legge n. 99 del
2009, nella parte in cui esso avrebbe consentito di realizzare
impianti nucleari, in assenza di intesa con la Regione interessata.
Tali Regioni hanno altresi’ cercato di paralizzare gli effetti della
disciplina statale, introducendo con propria legge un contenuto
normativo corrispondente, per tale profilo, all’assetto del rapporto
con lo Stato, da esse ritenuto il solo conforme a Costituzione; la
Regione Campania ha invece provveduto in tale ultimo senso, senza
neppure impugnare la legge delega.
Il ricorrente ritiene che, in tal modo, siano stati violati gli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., dal momento che la disciplina di
localizzazione degli impianti, ed in particolare l’introduzione
dell’intesa a tal fine, costituirebbe principio fondamentale della
materia concorrente relativa alla produzione dell’energia.
Sarebbero, inoltre, invase, quanto agli impianti nucleari, le
competenze esclusive statali in materia di sicurezza dello Stato,
tutela della concorrenza, tutela dell’ambiente, ordine pubblico e
sicurezza (art. 117, secondo comma, lettere d, e, h ed s, Cost.), cui
il ricorrente ascrive in via prioritaria la normativa concernente
l’energia nucleare, mentre con specifico riferimento ai siti di
rifiuti radioattivi si evoca il solo art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost.
Inoltre, sarebbe leso l’art. 120 Cost., in relazione ai principi
di sussidiarieta’, ragionevolezza e leale collaborazione, posto che
le leggi impugnate avrebbero ostacolato la libera circolazione del
materiale radioattivo sul territorio nazionale.
Infine, sarebbe violato l’art. 41 Cost., in ragione di un’
ingiustificata limitazione alla liberta’ di iniziativa economica
delle imprese operanti nel settore.
7. – Le questioni basate sull’ artt. 117, secondo comma, lettera
s), e terzo comma Cost., sono fondate.
Questa Corte, con la sentenza n. 278 del 2010, ha gia’ chiarito a
quali titoli di competenza vadano ascritte disposizioni normative
concernenti il settore dell’energia nucleare e dei rifiuti
radioattivi. Quanto a questi ultimi, in particolare, si e’ ribadito,
in conformita’ alla precedente giurisprudenza (sentenze n. 247 del
2006 e n. 62 del 2005), che si verte nella materia, di competenza
esclusiva statale, «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art.
117, secondo comma, lettera s, Cost.), mentre, con riguardo agli
impianti di produzione, un giudizio di prevalenza ha condotto ad
indicare come prioritaria la materia, a riparto concorrente, della
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di
cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenza n. 278 del 2010, punto
12 del Considerato in diritto).
La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di
stoccaggio, nonche’ dei depositi di rifiuti radioattivi, si
distribuisce pertanto tra Stato e Regioni secondo tali coordinate,
ferma restando la necessita’ di forme di collaborazione all’esercizio
delle relative funzioni amministrative che la Costituzione assicura
al sistema regionale, e che vanno rinvenute, per il grado piu’
elevato, nell’intesa tra Stato e Regione interessata.
La disciplina normativa di queste forme collaborative e
dell’intesa stessa, spetta, di conseguenza, al legislatore che sia
titolare della competenza legislativa in materia: si tratta, vale a
dire, del legislatore statale, sia laddove questi sia chiamato a
dettare una disciplina esaustiva con riferimento alla tutela
dell’ambiente, sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai
principi fondamentali, con riferimento all’energia.
Anche in quest’ultimo caso, infatti, determinare le forme ed i
modi della collaborazione, nonche’ le vie per superare l’eventuale
stallo ingenerato dal perdurante dissenso tra le parti, caratterizza,
quale principio fondamentale, l’assetto normativo vigente e le stesse
opportunita’ di efficace conseguimento degli obiettivi prioritari,
affidati dalla Costituzione alle cure del legislatore statale.
Ne’ puo’ dirsi, come fa la difesa della Regione Puglia, che il
carattere costituzionalmente dovuto dell’intesa renderebbe privo di
rilievo il fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla
legge regionale, anziche’ da quella nazionale.
Questo modo di ragionare confonde, infatti, due questioni
diverse, ovvero i vincoli costituzionali che il legislatore e’ tenuto
ad osservare, da un lato, e la competenza legislativa a disciplinare
una fattispecie in accordo con detti vincoli, dall’altro lato.
Se, con riguardo al primo profilo, questa stessa Corte ha
evidenziato la necessita’ di garantire adeguate forme di
coinvolgimento della Regione interessata (sentenza n. 278 del 2010,
punto 13 del Considerato in diritto), con riguardo alla seconda
questione, e’ evidente che a tale compito dovra’ attendere il
legislatore cui spetta la relativa competenza in base all’art. 117,
secondo comma, lettera s) Cost., ossia il legislatore statale. Va poi
da se’ che le scelte cosi’ compiute potranno essere sottoposte al
vaglio di costituzionalita’ che spetta a questa Corte, ove ritenute
non rispettose dell’autonomia regionale, ma che, in nessun caso, la
Regione potra’ utilizzare «la potesta’ legislativa allo scopo di
rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato
che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura
dannosa o inopportuna, anziche’ agire in giudizio dinnanzi a questa
Corte, ai sensi dell’art. 127 Cost.» (sentenza n. 198 del 2004).
In effetti, successivamente alle disposizioni censurate nei
presenti ricorsi, il legislatore statale ha operato nel senso sopra
indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andra’ rinvenuta, in
rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di
realizzazione degli impianti e dei depositi, eventualmente
assoggettabile al controllo di questa Corte.
Del resto, non e’ immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di
determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, assunte per
un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare,
possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa
derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di
solidarieta’ economica e sociale.
Pertanto, le disposizioni impugnate contrastano con l’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. nella parte in cui disciplinano i
depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l’art. 117, terzo
comma, Cost., nella parte relativa agli impianti di produzione,
fabbricazione, stoccaggio dell’energia nucleare e del combustibile, e
vanno conseguentemente dichiarate costituzionalmente illegittime, con
assorbimento di ogni altra residua censura.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;
Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni
di costituzionalita’ promosse nei confronti della legge della Regione
Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano
di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs.3 aprile 2006, n.
152 – l. r. n. 9/2007) e della legge della regione Campania 21
gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria
2010);
Dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione
Campania;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 2,
della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni
in materia di energia nucleare);
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 8 della legge
della Regione Basilicata n. 1 del 2010;
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, comma 2,
della legge della Regione Campania n. 2 del 2010;
Dichiara inammissibile la questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, della legge della regione
Puglia n. 30 del 2009, promossa dal Presidente del Consiglio dei
ministri, in riferimento agli artt. 41, 117, secondo comma, lettere
d), e), h) ed s), e terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, ed ai
principi di sussidiarieta’, ragionevolezza e leale collaborazione tra
Stato e Regioni, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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