Corte Costituzionale ordinanza n. 330 ORDINANZA 03 – 17 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 24-11-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 24, comma
4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008,
n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico
di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e
della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la
notifica il 23 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 27 gennaio
2009 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso del 23 gennaio 2009, depositato il 27 gennaio 2009 (reg. ric.
n. 5 del 2009), ha impugnato gli articoli 24, comma 4, e 40, comma 4,
della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21 (Disciplina
degli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto,
delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve);
che, ad avviso del ricorrente, entrambe le disposizioni
censurate, nella parte in cui rinviano alla disciplina dettata dalla
legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27 (Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per
le costruzioni in zone classificate sismiche), come successivamente
modificata dalle leggi della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 23
(Modificazioni di leggi regionali in materia di potesta’
regolamentare), e 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche"), si porrebbero in contrasto con gli artt.
117, secondo comma, lettere e) e l), e 97 della Costituzione;
che nel giudizio si e’ costituita la Regione Veneto,
chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque,
non fondato;
che, in prossimita’ dell’udienza pubblica, gli artt. 3 e 4
della legge della Regione Veneto 22 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche
alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 «Disciplina degli
impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto, delle
piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza
nella pratica degli sport sulla neve»), hanno modificato le
disposizioni impugnate sostituendo, in entrambe le ipotesi (impianti
a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto e piste da sci), il
censurato rinvio alla disciplina della legge della Regione Veneto n.
27 del 2003 con un richiamo alla «normativa vigente in materia»;
che, nel corso dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010,
l’Avvocatura generale dello Stato ha formulato richiesta di rinvio al
fine di poter consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di
valutare, a seguito delle modifiche legislative intervenute, la
persistenza dell’interesse al ricorso, e che la Regione Veneto ha
aderito alla richiesta di rinvio, confermando che le disposizioni
impugnate non hanno trovato medio tempore applicazione;
che questa Corte, con ordinanza n. 90 del 2010, ritenendo la
richiesta di rinvio, concordemente formulata dalle parti, meritevole
di accoglimento, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, al fine di
consentire al ricorrente di valutare la persistenza dell’interesse al
ricorso e di permettere, a entrambe le parti, di raccogliere ed
eventualmente fornire a questa Corte ulteriori elementi probatori
riguardanti la asserita mancata applicazione delle disposizioni
impugnate nel periodo in cui esse sono state in vigore;
che la Regione Veneto, con nota n. 196952/SC.00 del 9 aprile
2010 sottoscritta dal segretario regionale ai lavori pubblici e dal
segretario regionale alle infrastrutture e mobilita’, ha reso noto
che, nel periodo tra il 10 dicembre 2008, data di entrata in vigore
della legge della Regione Veneto n. 21 del 2008, e il 27 gennaio
2010, data di entrata in vigore della legge della Regione Veneto n. 4
del 2010 (che ha modificato le disposizioni impugnate),
l’amministrazione regionale, con riferimento agli interventi di
realizzazione o revisione di impianti a fune, ovvero di realizzazione
di piste da sci, non ha affidato alcun incarico di collaudo con le
modalita’ previste dalle norme censurate;
che, con atto depositato il 28 aprile 2010, l’Avvocatura
generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, come
indicato nella delibera del Consiglio dei ministri approvata nella
riunione del 16 aprile 2010, ne sono venute meno le motivazioni;
che tale rinuncia e’ stata formalmente accettata dalla
Regione Veneto, con atto depositato presso la cancelleria di questa
Corte in data 9 giugno 2010.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al
ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita,
comporta l’estinzione del processo.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 17 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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