T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 5393 Carriera inquadramento Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone il ricorrente di essere stato assunto presso l’intimato Istituto a seguito di procedura concorsuale riservata al persona di ruolo statale proveniente dal Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.

Soggiunge che, con sentenza 6 settembre 2006 n. 8024, questa Sezione ha già avuto modo di affermare, con riferimento ad omogenea controversia, che – in ragione dell’assunzione presso ISVAP – non si sarebbe venuta a determinare la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, atteso il (mero) passaggio ad altra Amministrazione con conseguente modifica del rapporto precedente.

Nell’osservare come il suesposto principio sia stato ribadito anche dalla Sezione VI del Consiglio di Stato (sentenza 14 aprile 2008 n. 1590), rivendica il ricorrente il riconoscimento dell’anzianità maturata presso l’Amministrazione statale di provenienza dal 29 aprile 1982 al 10 maggio 1999.

Ribadisce, pur a fronte dell’inerzia osservata da ISVAP a fronte della sollecitazione (assistita da formale diffida) alla medesima rivolta per il riconoscimento dell’anzianità di che trattasi, la titolarità del relativo diritto: conclusivamente insistendo per l’accoglimento del gravame, con riveniente condanna di ISVAP alla corresponsione delle differenze stipendiali e contributive rispetto al trattamento in atto percepito, con maggiorazione dei relativi importi per accessori di legge.

L’Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha in primo luogo contestato l’ammissibilità del ricorso; ed ha, ulteriormente, analiticamente confutato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 25 maggio 2011.
Motivi della decisione

È fondata l’eccezione di inammissibilità del gravame, dedotta dall’Avvocatura Generale dello Stato con memoria depositata in 15 aprile 2011.

1. Va preliminarmente osservato come il mezzo di tutela all’esame sia preordinato – come illustrato in narrativa – al riconoscimento dell’anzianità pregressa (dal ricorrente maturata in ragione del servizio prestato presso il Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato) all’atto del transito nei ruoli dell’ISVAP, presso il quale l’interessato è stato inquadrato per effetto dell’utile collocazione nella conclusiva graduatoria del concorso riservato al personale del predetto Dicastero.

Va in proposito soggiunto che l’odierno ricorrente è stato nominato nella qualifica di funzionario con deliberazione del Consiglio di ISVAP assunta nella seduta del 15 aprile 1999, con presa di servizio fissata per il successivo 10 maggio.

Deve ulteriormente rammentarsi che posizioni pretensive analoghe a quella ora rivendicata in giudizio dall’odierno ricorrente sono state portate all’attenzione del Tribunale con precedente ricorso n. 1687/2001, definito con sentenza di accoglimento (resa dalla Sezione IIIter) n. 8024 del 6 settembre 2006 (confermata, poi, in appello, con sentenza n. 1590 del 14 aprile 2008 resa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato).

Di seguito alla formazione della cosa giudicata in esito alla controversia di cui sopra, l’odierno ricorrente presentava (in data 12 settembre 2008) istanza nei confronti di ISVAP per il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata durante il servizio prestato presso il Ministero di provenienza, relativamente all’arco temporale intercorrente fra il 29 aprile 1982 ed il 10 maggio 1999.

2. Come sopra precisati – ad integrazione di quanto esplicitato in narrativa – i termini della controversia all’esame, l’anticipata inammissibilità del gravame consegue all’omessa impugnazione, ad opera del ricorrente, dell’originario provvedimento di inquadramento, nella parte in cui in esso non veniva riconosciuta l’anzianità pregressa maturata durante il servizio ministeriale (oggetto, dapprima, di richiesta formulata nei confronti dell’Istituto intimata; e, ora, di azione di accertamento proposta dinanzi a questa Sezione).

Costituisce jus receptum che, in materia di inquadramento del personale, a fronte del potere dell’Amministrazione avente natura autoritativa, non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo, ma unicamente di interesse legittimo: le quali debbono essere azionate nel termine decadenziale previsto dal ratione temporis vigente art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, avente decorrenza dalla data di notificazione, comunicazione, o, altrimenti, acquisita conoscenza del provvedimento di inquadramento.

Il provvedimento di inquadramento è, infatti, atto autoritativo: e, come tale, soggetto a termine decadenziale di impugnazione, con la conseguenza che non è ammissibile un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento stesso; né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento in funzione di disapplicazione di provvedimenti dell’Amministrazione, atteso che l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, laddove la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della Pubblica Amministrazione è quella di titolare di un mero interesse legittimo (cfr., fra le ultime pronunzie in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2011 n. 1251).

Se il consolidato principio come sopra enunciato non appare ragionevolmente suscettibile di essere posto in discussione, va ulteriormente soggiunto – con specifico riferimento al proposto thema decidendum – che:

– se il riconoscimento dell’anzianità pregressa si sostanzia in una ricostruzione della carriera

– l’atto che a siffatta richiesta acceda ha valenza di accertamento costitutivo, dotato dei medesimi caratteri di un atto di inquadramento dello status giuridico in quanto destinato a definire quest’ultimo sul piano economico, nell’ambito dell’apparato organizzativo al quale il dipendente appartiene.

Deve, allora, ritenersi che a tale atto siano correlate posizioni di interesse legittimo tutelabili avanti al giudice amministrativo nel termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla piena conoscenza (di esso) da parte del destinatario e previa espressa impugnazione nei termini all’uopo previsti.

In altri termini, l’odierno ricorso avrebbe dovuto essere proposto sotto forma di azione di impugnazione dell’atto di inquadramento con il quale è stata determinata la posizione giuridicoretributiva del ricorrente all’interno di ISVAP, a seguito della collocazione del medesimo nei ruoli organici del personale dell’Istituto.

3. Va, allora, decisamente ribadita l’inammissibilità di un’azione di mero accertamento – quale nella fattispecie esperita – laddove con essa si intenda far valere una posizione giuridica (riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata presso l’Amministrazione di provenienza) che trova univoco pregiudizio nella determinazione di inquadramento nei ruoli ISVAP, nella parte in cui la posizione organicoretributiva per effetto di essa attribuita all’interessato non abbia tenuto conto del servizio prestato presso il Ministero di originaria appartenenza.

Ribadita, al fine di veicolare ammissibilmente la sindacabilità dell’inquadramento, l’esigenza di una tempestiva impugnazione del relativo provvedimento (a fronte della quale l’esperita azione di accertamento e condanna si presta ad una lettura in termini di surrettizia rimessione in termini, atteso il pluriennale arco temporale intercorso fra la proposizione dell’odierno gravame e la conoscenza dell’avvenuta immissione in ruolo presso ISVAP), non può esimersi il Collegio da dare atto dell’inammissibilità del gravame, nei termini sopra precisati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) dichiara inammissibile, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna il ricorrente sig. L.S. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), costituitosi in giudizio, in ragione di Euro 1.500,00 (euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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