Corte Costituzionale sentenza n. 328 SENTENZA 03 – 17 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 24-11-2010

Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito
della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano del 14 aprile
2009 n. 1034, concernente nuovi modelli di attestati, diplomi,
pagelle e certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo
grado in lingua tedesca, italiana e ladina della Provincia, promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il
17-22 luglio 2009, depositato in cancelleria il 22 luglio 2009 ed
iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2009.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2010 il Giudice
relatore Giuseppe Frigo, sostituito per la redazione della sentenza
dal Giudice Ugo De Siervo;
Uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 17 luglio 2009 e depositato il
successivo 22 luglio, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia
autonoma di Bolzano in relazione alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, lamentando la violazione
degli artt. 33 e 117 della Costituzione, e del «principio di leale
collaborazione ai sensi degli articoli 117 e 118 Costituzione»,
nonche’ dei diversi limiti statutari in tema di competenze della
Provincia autonoma di Bolzano.
Il ricorrente espone che la Giunta provinciale, con la delibera
impugnata, ha approvato i nuovi modelli degli attestati, dei diplomi
e delle certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo
grado in lingua tedesca, italiana e delle localita’ ladine della
Provincia. Nei nuovi modelli, allegati alla delibera, non figura piu’
l’emblema della Repubblica italiana, ma solo lo stemma della
Provincia.
A seguito della vasta eco che l’iniziativa ha avuto sulla stampa
e anche in ambito politico locale, la Giunta provinciale ha
successivamente deciso di sospendere gli effetti della delibera. Cio’
non escluderebbe, tuttavia, la sussistenza di un interesse attuale
all’impugnativa: la circostanza, infatti, che la delibera non sia
stata revocata, ma solo sospesa; l’intento, manifestato pubblicamente
dal Presidente della Provincia, di rimandare al prossimo anno la sua
attuazione; il fatto che la Giunta provinciale abbia limitato la
sospensione alla nuova disciplina riguardante gli emblemi,
confermando, per il resto, le disposizioni della delibera impugnata,
dimostrerebbero che non vi e’ stato un «pieno superamento» di
quest’ultima, ma solo un differimento della sua concreta
operativita’.
Cio’ premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri assume
che, nel disporre l’eliminazione dell’emblema della Repubblica dai
modelli in questione, la Giunta provinciale di Bolzano avrebbe
esorbitato dalle competenze statutarie in materia di istruzione.
L’art. 9, primo comma, numero 2, dello statuto di autonomia, di
cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), attribuisce, infatti, alla Provincia di Bolzano
una competenza legislativa concorrente in materia di istruzione
elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale,
tecnica, professionale e artistica). Tale competenza deve essere,
pertanto, esercitata nei limiti previsti dall’art. 5 dello statuto,
vale a dire nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione
dello Stato, oltre che in armonia con la Costituzione, i principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nell’osservanza degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche’ delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
Ai sensi dell’art. 16 dello statuto, che adotta il principio del
«parallelismo», anche le competenze amministrative sono sottoposte ad
analoghi limiti.
Tale quadro normativo risulterebbe confermato, altresi’, dalle
disposizioni di attuazione. L’art. 1, primo comma, del d.P.R. 10
febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti
del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre
1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
provincia di Bolzano) – nel prevedere che «le attribuzioni dello
Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e
secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale e artistica), esercitate sia direttamente dagli organi
centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e
istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, sono
esercitate, nell’ambito del proprio territorio, dalla provincia di
Bolzano» – ribadisce, infatti, l’obbligo di rispetto dei «limiti di
cui all’articolo 16 dello statuto» e di «osservanza delle norme del
presente decreto».
L’art. 3 del medesimo d.P.R. n. 89 del 1983 afferma, inoltre, con
chiarezza che «le scuole di istruzione elementare e secondaria della
provincia di Bolzano hanno carattere statale» e che «i titoli di
studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli
effetti».
Permanendo il carattere statale delle scuole della Provincia,
esse resterebbero soggette alla normativa statale di ordine generale
contenuta nel d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (Testo A): normativa destinata ad
integrarsi con la disciplina concernente in modo piu’ specifico le
caratteristiche e i contenuti dei documenti formati dalle scuole. Fra
tali documenti rientrano tanto le cosiddette pagelle, con cui gli
istituti scolastici informano le famiglie sul rendimento e la
condotta dei discenti; quanto i diplomi, che attestano l’avvenuto
conseguimento di un titolo spendibile, in ragione del valore legale
attribuitogli dal legislatore nazionale, per l’accesso al ciclo
scolastico superiore ovvero all’universita’, a lavori o professioni e
per partecipare a selezioni o concorsi; quanto, infine, le
certificazioni integrative per le terze classi degli istituti
professionali e per le quinte classi delle scuole secondarie di
secondo grado.
Dalla specifica valenza dei documenti considerati si desumerebbe
che l’emblema della Repubblica italiana – cosi’ come la relativa
scritta – assumono un rilievo non solo formale, ma anche e
soprattutto sostanziale, attestando la provenienza del documento
stesso da una scuola che, per essere scuola statale, parificata o
legalmente riconosciuta, e’ autorizzata a rilasciarlo previa verifica
del raggiungimento da parte del discente di un certo livello di
conoscenze e competenze.
In conclusione, dunque, la Provincia non vanta una potesta’
legislativa esclusiva in materia di istruzione ed e’ tenuta ad
osservare le norme generali dettate in proposito dallo Stato ai sensi
dell’art. 33 Cost. e, comunque, a rispettare i principi fondamentali
contenuti nella legislazione statale. Le funzioni il cui esercizio e’
stato conferito alla Provincia con il d.P.R. n. 89 del 1983
sarebbero, infatti, unicamente quelle concernenti l’organizzazione
del servizio, e non quelle attinenti alle potesta’ di attestazione e
certificazione, le quali troverebbero diretta tutela nel citato art.
33 Cost., che prescrive, tra l’altro, un esame di Stato a conclusione
dei vari gradi scolastici.
Ne deriverebbe quindi l’obbligo, per la Provincia, di mantenere
l’emblema della Repubblica italiana sui titoli di studio e sulle
certificazioni, trattandosi di requisito funzionale al conseguimento
dei relativi effetti legali, quale il riconoscimento del titolo su
tutto il territorio nazionale e in ambito comunitario.
Per le ragioni esposte, il ricorrente chiede che la Corte
dichiari che non spettava alla Provincia deliberare l’eliminazione
dell’emblema della Repubblica dai modelli in questione e, per
l’effetto, annulli la deliberazione impugnata.
2. – Si e’ costituita la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo
che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.
In via preliminare, la resistente eccepisce l’inammissibilita’
del ricorso per tardivita’. Ricordato che, ai sensi dell’art. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale), il termine per proporre
ricorso per conflitto di attribuzione e’ di sessanta giorni «a
decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall’avvenuta
conoscenza dell’atto impugnato», la Provincia osserva che la
deliberazione censurata e’ stata adottata il 14 aprile 2009 e
conseguentemente pubblicata mediante affissione all’albo pretorio
provinciale.
Il ricorso e’ stato, per converso, notificato solo il 17 luglio
2009 e, dunque, ben oltre il termine prescritto.
Il ricorso sarebbe, in ogni caso, inammissibile per carenza di un
interesse attuale e concreto all’impugnativa.
La deliberazione censurata e’ stata, infatti, sospesa con
delibera della Giunta provinciale n. 1388 del 25 maggio 2009, con
conseguente riproduzione tanto dell’emblema che della denominazione
della Repubblica italiana (accanto allo stemma e alla denominazione
della Provincia autonoma di Bolzano) nei diplomi, nelle pagelle e
nelle certificazioni rilasciati dalle scuole della Provincia stessa.
La deliberazione impugnata, pertanto, non produceva effetti al
momento di notificazione del ricorso, ne’ ha avuto medio tempore
applicazione. La circostanza che – secondo quanto sostenuto dal
ricorrente – il Presidente della Provincia abbia manifestato
pubblicamente l’intento di rinviare al successivo anno l’attuazione
della delibera confermerebbe, d’altro canto, l’insussistenza dei
presupposti della attualita’ e della concretezza dell’interesse a
ricorrere.
Nel merito, la resistente osserva che la sottoposizione della
Provincia di Bolzano, nell’esercizio delle funzioni ad essa spettanti
in materia di istruzione, alle norme generali dettate dallo Stato ai
sensi dell’art. 33 Cost. e ai principi fondamentali contenuti nella
legislazione statale, non comporterebbe l’obbligo per la medesima di
inserire nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni l’emblema
della Repubblica italiana e la relativa dicitura. Nessuna delle
disposizioni dell’evocato d.P.R. n. 445 del 2000, ne’ alcuna altra
norma di legge statale «di principio» prevede, infatti,
esplicitamente o implicitamente, che i provvedimenti amministrativi
debbano recare i predetti elementi al fine di garantire la loro
riconducibilita’ alla Repubblica italiana e, in particolare – quanto
ai documenti scolastici – per assicurare che gli stessi provengano da
una scuola statale (o ad essa equiparata), quale soggetto autorizzato
ad attestare il grado di istruzione conseguito o il profitto
scolastico realizzato.
Ancora piu’ a monte, peraltro, la circostanza che, ai sensi
dell’art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983, le scuole di istruzione
elementare e secondaria della Provincia di Bolzano abbiano carattere
statale, non implicherebbe affatto – contrariamente a quanto assume
il ricorrente – che le istituzioni scolastiche provinciali restino
soggette alla disciplina statale in materia di documenti
amministrativi. Detta previsione normativa sarebbe, infatti,
funzionale all’affermazione della validita’ «a tutti gli effetti» dei
titoli di studio conseguiti nelle predette scuole, contenuta nel
comma 2 dello stesso articolo, in rapporto alla circostanza che, ai
sensi del successivo art. 4, «all’istituzione di scuole elementari e
di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche’ di corsi
finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la Provincia in
base ai piani da essa predisposti». Ne’, ancora, il citato art. 3
subordina l’affermata validita’ «a tutti gli effetti» dei titoli
rilasciati dalle scuole provinciali all’apposizione dell’emblema
della Repubblica italiana.
Quanto, poi, al richiamo alla normativa che regolamenta «piu’
specificamente caratteristiche e contenuti dei documenti formati
dalle scuole», la Provincia eccepisce l’inammissibilita’ della
censura per genericita’, rilevando che, comunque, disposizioni di
tale segno avrebbero natura di «norme di dettaglio» e non potrebbero
dunque esplicare, proprio in applicazione dei principi costituzionali
e statutari che il ricorrente reputa violati, alcuna efficacia
limitativa della competenza legislativa concorrente e delle correlate
funzioni amministrative spettanti alla Provincia di Bolzano in
materia di istruzione.
3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria
illustrativa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Secondo la difesa dello Stato, l’eccezione di tardivita’ del
ricorso, formulata dalla Provincia resistente, sarebbe priva di
fondamento. Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, la
piena conoscenza dell’atto – rilevante ai fini della decorrenza del
termine di impugnazione di cui all’art. 39, secondo comma, della
legge n. 87 del 1953 – coincide con la sua pubblicazione nel giornale
ufficiale della Regione. Nella specie, la delibera impugnata e’ stata
pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige del 19
maggio 2009, supplemento n. 2: donde la tempestivita’ del ricorso,
notificato il 17 luglio 2009 e, dunque, entro il sessantesimo giorno
da detta pubblicazione.
Parimenti infondata sarebbe l’ulteriore eccezione di
inammissibilita’ per carenza di interesse. Varrebbero, infatti, al
riguardo, le considerazioni gia’ svolte nell’atto introduttivo,
relative alla circostanza che la delibera impugnata non e’ stata
revocata, ma solo sospesa dalla successiva delibera n. 1388 del 25
maggio 2009; la quale, d’altro canto, si e’ limitata a sospendere la
nuova disciplina riguardante gli emblemi, confermando le restanti
disposizioni della delibera n. 1034. La nuova delibera non avrebbe,
pertanto, determinato il pieno superamento della precedente, ma ne
avrebbe soltanto rinviato la concreta operativita’, lasciando cosi’
persistere l’interesse del Governo all’impugnativa.
Quanto al merito del conflitto, l’Avvocatura dello Stato contesta
che la censura afferente alla soggezione delle scuole della Provincia
di Bolzano alla disciplina statale in materia di documentazione
amministrativa possa considerarsi generica, risultando essa
accompagnata da un «chiaro e specifico riferimento alla normativa»
(in particolare, al d.P.R. n. 445 del 2000).
Contrariamente a quanto mostra di ritenere la Provincia, inoltre,
il carattere statale delle scuole della Provincia di Bolzano,
espressamente affermato dall’art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983, e
l’apposizione dell’emblema della Repubblica italiana risulterebbero
«indissolubilmente legati da un nesso logico-giuridico». Lo stemma
concorrerebbe, infatti, ad identificare il titolo scolastico che, in
ragione del valore legale attribuitogli dal legislatore nazionale, e’
richiesto per l’accesso ai livelli piu’ elevati di istruzione ovvero
al mondo del lavoro, dimostrando che il soggetto che ha provveduto a
formarlo era a cio’ legittimato e che, prima di rilasciare il
documento, ha verificato l’avvenuto raggiungimento di un determinato
livello di competenze.
Di qui l’obbligo di mantenere l’emblema della Repubblica italiana
sui titoli di studio e sulle certificazioni, trattandosi di requisito
non solo formale, ma funzionale al conseguimento degli effetti
legali, quale il riconoscimento del titolo su tutto il territorio
nazionale e in ambito comunitario.
Tale conclusione risulterebbe in linea con l’affermazione della
giurisprudenza costituzionale, per cui l’esigenza di garantire un
trattamento scolastico in condizioni di eguaglianza a tutti i
cittadini, quale obbligo dello Stato scaturente dal secondo comma
dell’art. 33 Cost., «e’ indubbiamente connessa al riconoscimento del
valore legale dei titoli di studi, diretti ad attestare la
preparazione culturale e professionale del loro titolare» (sentenza
n. 290 del 1994). Nel «complesso intrecciarsi», quanto alla
disciplina dell’istruzione, di norme generali, principi fondamentali
e potesta’ concorrente (sentenza n. 13 del 2004), la predetta
conclusione sarebbe, altresi’, coerente con l’assetto delineato dal
terzo comma dell’art. 117 Cost., «rispettandone l’impostazione
strutturale e la dinamica delle relazioni tra enti».
4. – Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria
illustrativa, con la quale ha ribadito quanto gia’ dedotto con l’atto
costitutivo sia in ordine ai profili di inammissibilita’ che alla
infondatezza del ricorso.
La Provincia precisa, peraltro, di non avere mai voluto
«eliminare» l’emblema della Repubblica italiana dai modelli di
attestati, diplomi e certificazioni delle scuole secondarie della
Provincia. Con la deliberazione impugnata la Giunta provinciale
avrebbe inteso, per contro, soltanto adattare i predetti modelli alle
nuove prescrizioni dettate dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca nei mesi compresi tra il novembre
2008 e il marzo 2009; prescrizioni relative, in particolare, al
cosiddetto certificato integrativo, che accompagna il diploma di
qualifica professionale e nel quale sono evidenziati i dettagli del
profilo professionale relativi al corso seguito dallo studente
(introdotto con nota del Direttore generale prot. n. 11660 del 6
novembre 2008); al nuovo modello di diploma di licenza del primo
ciclo di istruzione, con valutazione complessiva in decimi dell’esame
conclusivo (approvato con d.m. 24 febbraio 2009, n. 22); nonche’ alle
modifiche dei modelli di diploma e di certificazioni integrative per
i corsi di istruzione secondaria di secondo grado, disposte con d.m.
3 marzo 2009, n. 26, al fine di renderli conformi a quanto stabilito
dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e
le universita’), riguardo all’attribuzione del punteggio alle diverse
prove d’esame e del credito scolastico.
Tramite la deliberazione censurata la Giunta provinciale avrebbe
inteso, inoltre, adeguare i modelli al nuovo «corporate design»
dell’amministrazione provinciale, introdotto al fine di rendere
uniformi gli emblemi utilizzati dai vari uffici della Provincia e
facilitare l’accesso degli istituti scolastici agli stessi.
In tale occasione, per un «errore tecnico», l’emblema della
Provincia sarebbe stato posto lungo l’intera testata dei modelli e
non, invece, come in precedenza, accanto all’emblema della Repubblica
italiana.
Accortasi dell’errore, la Giunta, con la deliberazione n. 1388
del 25 maggio 2009 – adottata, quindi, solo sei giorni dopo la
pubblicazione della deliberazione impugnata – ha immediatamente
modificato i formulari approvati e reintrodotto i modelli recanti
entrambi gli emblemi, ripristinando la testata da sempre in vigore.
L’inesistenza di una volonta’ di «eliminare» l’emblema della
Repubblica italiana emergerebbe anche dalla semplice lettura della
deliberazione impugnata, che non contiene alcuna manifestazione di
volonta’ in tal senso.
I modelli oggetto di censura, d’altro canto, non hanno mai
trovato concreta applicazione.
Alla luce di tali considerazioni, la resistente chiede quindi che
la Corte dichiari cessata la materia del contendere, insistendo, in
via subordinata, nelle richieste di declaratoria della
inammissibilita’ o dell’infondatezza del ricorso per le ragioni gia’
esposte nell’atto di costituzione.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di
Bolzano in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale n.
1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei nuovi modelli degli
attestati, dei diplomi e delle certificazioni per le scuole
secondarie di primo e secondo grado.
Il ricorrente nega che spetti alla Provincia autonoma di Bolzano
eliminare dagli attestati, diplomi e certificazioni per le scuole
secondarie di primo e secondo grado l’emblema della Repubblica
italiana, mantenendo solo quello della Provincia autonoma.
Si asserisce che la deliberazione sarebbe lesiva degli articoli
33 e 117 della Costituzione, nonche’ del principio di leale
collaborazione ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., ma si argomenta
soprattutto che la Giunta provinciale avrebbe esorbitato dalle
competenze statutarie di cui all’art. 9, numero 2, in riferimento
agli artt. 5 e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 1 delle norme di
attuazione di cui al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del
testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20
gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), invadendo
le competenze statali in materia di istruzione. Secondo il
ricorrente, il carattere statale delle scuole secondarie della
Provincia di Bolzano – espressamente affermato dall’art. 3 del
medesimo d.P.R. n. 89 del 1983 – comporta l’assoggettamento dei
documenti in questione alla disciplina statale in materia di
documentazione amministrativa e non consente, comunque, di eliminare
da essi l’emblema dello Stato, trattandosi di requisito funzionale al
conseguimento dei loro effetti legali su tutto il territorio
nazionale e in ambito comunitario.
Lo Stato nega che la successiva deliberazione della Giunta
regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, con cui e’ stata disposta la
sospensione degli effetti della delibera, «abbia comportato il pieno
superamento della precedente», con il conseguente venir meno
dell’interesse statale a ricorrere: cio’ in quanto la delibera
originaria non e’ stata revocata, ma solo sospesa limitatamente alla
mancata riproduzione dell’emblema statale, mentre il Presidente della
Provincia avrebbe manifestato pubblicamente l’intenzione di rimandare
al prossimo anno l’attuazione della originaria deliberazione.
2. – L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’,
formulata dalla difesa provinciale, non e’ fondata.
Il ricorso e’ stato, infatti, notificato il 17 luglio 2009 e,
dunque, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della
delibera impugnata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige, avvenuta il 19 maggio 2009: pubblicazione che –
alla luce della stessa giurisprudenza costituzionale citata dalla
resistente – fissa il dies a quo per il decorso del termine previsto
dal secondo comma dell’art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Nell’affermare che, ai fini della decorrenza del predetto
termine, la «pubblicazione» assume un rilievo assorbente e dirimente
rispetto al criterio alternativo dell’avvenuta conoscenza dell’atto
impugnato, tutte le volte in cui la pubblicazione stessa risulti
prescritta (sentenza n. 121 del 2005 e ordinanza. n. 195 del 2004) o,
comunque, quando si sia al cospetto di un atto di natura normativa, o
non, diretto a specifici destinatari (sentenze n. 140 del 1999 e n.
611 del 1987), la Corte si e’ costantemente riferita alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (sentenze n.
121 del 2005 e n. 461 del 1995; ordinanza n. 195 del 2004), ovvero
nel Bollettino Ufficiale della Regione (sentenze n. 140 del 1999, n.
611 del 1987 e n. 286 del 1985). Invece, nessun riscontro trova nella
giurisprudenza costituzionale la pretesa della Provincia resistente
di far decorrere – in tali fattispecie – il termine di proposizione
del ricorso dalla semplice affissione della delibera impugnata
nell’albo pretorio provinciale.
3. – Non e’ neppure fondata l’eccezione di inammissibilita’ del
ricorso per carenza di interesse, che e’ stata formulata dalla difesa
provinciale in considerazione dell’effetto prodotto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1388 del 25 maggio 2009, che
ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato proprio per quanto
riguarda la mancata riproduzione dell’emblema e della denominazione
della Repubblica italiana accanto all’emblema ed alla denominazione
della Provincia autonoma di Bolzano.
Si deve rilevare, a tale proposito, che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, tale interesse non sempre viene meno
per il semplice esaurimento degli effetti dell’atto impugnato, dal
momento che «la lesione delle attribuzioni costituzionali puo’
concretarsi anche nella mera emanazione dell’atto invasivo della
competenza, potendo, quindi, perdurare l’interesse dell’ente
all’accertamento del riparto costituzionale delle competenze»
(sentenza n. 287 del 2005; analogamente, sentenze n. 222 del 2006 e
n. 199 del 2004).
Cio’ tanto piu’ ove, come nel caso di specie, la Provincia abbia
motivato la propria delibera n. 1388 del 25 maggio 2009 nei seguenti
termini: «La Giunta provinciale ritiene opportuno sospendere la nuova
disciplina riguardante gli emblemi da riprodurre sui modelli di cui
sopra, e di riprodurre, per ora, sia l’emblema e la denominazione
ufficiale della Repubblica italiana sia l’emblema e la denominazione
ufficiale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige».
Inoltre, se la difesa della Provincia ha attribuito l’adozione
della deliberazione censurata ad un mero "errore tecnico", organi
rappresentativi della Giunta provinciale hanno affermato la piena
legittimita’ «di quanto deliberato … con provvedimento n. 1034» (ad
esempio, si veda la risposta di un assessore provinciale
all’interrogazione n.403/09 ). D’altra parte, nello stesso atto di
costituzione la Provincia autonoma di Bolzano afferma che nessuna
prescrizione imporrebbe, esplicitamente o implicitamente, «di
indicare, nei diplomi, nelle pagelle e nelle certificazioni, accanto
all’emblema e alla dicitura "Provincia autonoma di Bolzano", anche
l’emblema e la dicitura "Repubblica italiana"».
4. – Nel merito, il conflitto e’ fondato.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che «in materia di
istruzione e formazione professionale l’art. 117 Cost. non prevede
una forma di autonomia piu’ ampia di quella configurata dagli artt. 8
e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicche’ non
ricorrono, nella specie, le condizioni per l’applicazione dell’art.
10 della legge cost. n. 3/2001» (sentenza n. 213 del 2009); appare,
pertanto, inconferente l’evocazione degli artt. 117 Cost. e 118 Cost.
quali parametri asseritamente violati dalla deliberazione censurata.
Viene, invece, in rilievo l’art. 9, n. 2, del d.P.R. n. 670 del
1972, che attribuisce alla Provincia di Bolzano la potesta’
legislativa concorrente in materia di «istruzione elementare e
secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale e artistica)». Sulla base dello statuto regionale,
questa potesta’ legislativa deve, anzitutto, essere esercitata «in
armonia con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento giuridico
della Repubblica» e rispettare gli obblighi internazionali e gli
interessi nazionali, «nonche’ le norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica». Inoltre, in quanto potesta’
legislativa concorrente, essa incontra lo specifico limite «dei
principi stabiliti dalle leggi dello Stato».
Sul piano amministrativo, l’art. 16 dello statuto stabilisce al
primo comma, in applicazione del modello del parallelismo delle
funzioni, che «nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la
provincia puo’ emanare norme legislative, le relative potesta’
amministrative, che in base all’ordinamento preesistente erano
attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla regione
e dalla provincia».
Le specifiche competenze della Provincia autonoma di Bolzano in
tutto il settore scolastico hanno trovato una analitica disciplina in
una serie di apposite norme di attuazione ed, in particolare, nel
d.P.R. n. 89 del 1983, successivamente integrato dal decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434 (Norme di attuazione dello Statuto
per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89,
concernente l’ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano):
particolarmente significativo e’ che alla notevole vastita’ dei
poteri affidati o delegati alla Provincia corrisponde l’esplicita
affermazione, di cui al primo comma dell’art. 3, che «le scuole di
istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno
carattere statale», nonche’ la previsione di una molteplicita’ di
raccordi fra l’amministrazione provinciale e quella statale,
conformemente alla ribadita permanente competenza del legislatore
statale a determinare i principi della materia.
Non e’ dubbio che fra questi ultimi debba annoverarsi il potere
del Ministro della pubblica istruzione, espressamente previsto
dall’art. 5 della legge 31 ottobre 1963, n. 1529 (Rilascio gratuito
della pagelle e dei diplomi di licenza agli alunni soggetti
all’obbligo scolastico), di stabilire «con suo decreto i modelli
delle pagelle e di diplomi», potere piu’ volte successivamente
confermato da altre disposizioni normative che affidano, in modo
esplicito od implicito, al medesimo Ministro il potere di determinare
certificazioni ed attestazioni degli studi compiuti (si vedano in via
esemplificativa l’art. 13 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323
«Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’art.
1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425», nonche’ l’art. 9 del D.M. 9
agosto 1999, n. 323, «Regolamento recante norme per l’attuazione
dell’articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente
disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione»).
Dell’esercizio di questo potere ministeriale, consistente
nell’adozione di appositi modelli (che di norma recano, tra l’altro,
anche la denominazione e l’emblema della Repubblica italiana: scelta
ovviamente insindacabile ed, anzi, del tutto opportuna in
certificazioni del genere, che hanno finalita’ di attestazione a
livello nazionale ed internazionale), occorre necessariamente farsi
carico anche nell’ambito di quelle articolazioni istituzionali – come
nel caso della Provincia autonoma di Bolzano – in cui sia prevista
una gestione largamente autonoma del settore scolastico: cio’ che
fino ad oggi in realta’ e’ avvenuto pacificamente, interpretandosi
correttamente il potere della Giunta regionale di approvare «i
modelli dei diplomi per le scuole secondarie di primo e secondo grado
nonche’ degli attestati per le scuole secondarie di secondo grado»,
di cui all’art. 18 della legge della Provincia di Bolzano 29 giugno
2000, n. 12 (Autonomie delle scuole), come un potere condizionato e
limitato dai contenuti dei modelli ministeriali previamente adottati,
nella parte in cui essi siano espressivi di esigenze unitarie,
attribuibili alla sfera di competenza dello Stato.
Anche lo stesso provvedimento impugnato tiene in realta’ conto
delle modificazioni intervenute a livello nazionale («in base agli
sviluppi a livello statale gli attuali modelli devono essere
modificati»), ma, diversamente da quanto era stato fatto in
precedenza, questa volta esso non ha previsto la riproduzione della
denominazione e dell’emblema della Repubblica.
La deliberazione censurata, dunque, esorbita dai limiti posti
dagli artt. 9, numero 2, in riferimento agli artt. 5 e 16, dello
statuto regionale, ponendosi in contrasto con la Costituzione ed, in
particolare, con il principio di unita’ ed indivisibilita’ della
Repubblica, di cui all’art. 5, che trova riscontro anche nell’art. 1,
primo comma, dello stesso statuto regionale, la’ dove esso si
riferisce all’«unita’ politica della Repubblica italiana, una ed
indivisibile».
Sono assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita’ dedotti
dal ricorrente.
In conseguenza delle considerazioni esposte, deve dichiararsi che
non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano deliberare
l’eliminazione della denominazione e dell’emblema della Repubblica
italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle
certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Deve, pertanto, essere annullata la deliberazione della Giunta
provinciale di Bolzano n. 1034 in data 14 aprile 2009, pubblicata nel
supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale del Trentino – Alto Adige
del 19 maggio 2009, nella parte in cui approva allegati privi della
denominazione e dell’emblema della Repubblica.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava alla Provincia autonoma di Bolzano
deliberare l’eliminazione della denominazione e dell’emblema della
Repubblica italiana dai modelli degli attestati, dei diplomi e delle
certificazioni per le scuole secondarie di primo e secondo grado
della Provincia;
Annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta
provinciale n. 1034 del 14 aprile 2009, recante approvazione dei
nuovi modelli degli attestati, dei diplomi e delle certificazioni per
le scuole secondarie di primo e secondo grado, nella parte in cui
approva allegati privi della denominazione e dell’emblema della
Repubblica.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 novembre 2010

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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