Corte Costituzionale sentenza n. 327 SENTENZA 03 – 17 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 47 del 24-11-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 30 della legge
della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia), promosso dal Consiglio di Stato nel
procedimento vertente tra D. R. ed altri e l’Azienda sanitaria locale
della Provincia di Brindisi con ordinanza del 2 ottobre 2008 iscritta
al n. 92 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di D. R. ed altri, della Regione
Puglia e della Azienda sanitaria locale della Provincia di Brindisi;
Udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
Uditi gli avvocati Vincenzo Parato per D. R. ed altri, Luigi
Volpe per la Regione Puglia ed Ernesto Sticchi Damiani per l’Azienda
sanitaria locale della Provincia di Brindisi.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 2 ottobre 2008, notificata il 10 febbraio
2009 ed iscritta al n. 92 del registro ordinanze dell’anno 2009, il
Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 97, terzo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo
30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).
1.2. – La disposizione censurata prevede che, «In attuazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, delibera un piano per la
stabilizzazione del personale» (personale c.d. precario) «in possesso
dei requisiti previsti dalla legge sopracitata».
1.3. – In attuazione di questa disposizione, la Giunta regionale
della Regione Puglia ha adottato la delibera 15 ottobre 2007, n. 1657
(Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 565. Piano di
stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende
Sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell’art. 30 della
legge regionale 16 aprile 2007, n. 10. Criteri applicativi), che, nel
disciplinare la stabilizzazione del personale c.d. precario, prevede,
tra l’altro, che, «per i profili professionali del comparto, oggetto
del processo di stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS
pubblici non possono procedere ad indire e/o proseguire procedure
concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi gia’
espletati per la copertura dei posti vacanti da destinare
all’attuazione del suddetto processo».
2. – Il Collegio remittente premette, in fatto, di essere
investito dell’appello avverso la sentenza 19 gennaio 2008, n. 125
del Tribunale amministrativo regionale per la Regione Puglia, sede di
Lecce, Sez. III, che ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la
delibera n. 1657 del 2007 della Giunta regionale della Regione Puglia
da parte di alcuni soggetti, impiegati a tempo determinato della
Azienda unita’ sanitaria locale di Brindisi, che hanno partecipato al
concorso per la copertura di 75 posti di collaboratore professionale
sanitario – infermiere categoria "D" e sono stati inseriti nella
graduatoria dei candidati riconosciuti idonei approvata nel mese di
gennaio 2007.
L’impugnazione originaria, integralmente devoluta con gravame al
giudice rimettente, era stata proposta avverso la predetta delibera,
nella parte in cui vieta di procedere all’assunzione di personale
inserito in graduatorie concorsuali valide ed efficaci: a) per la
asserita violazione dell’art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207
(Disciplina transitoria per l’inquadramento diretto nei ruoli
nominativi regionali del personale non di ruolo delle unita’
sanitarie locali), che, a dire dei ricorrenti nel giudizio a quo,
(non solo consentirebbe, ma) imporrebbe agli enti del Servizio
sanitario nazionale di utilizzare, a scorrimento, le graduatorie
concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti nel biennio
dalla loro approvazione; b) per la asserita violazione dell’art. 12,
comma 9, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12
(Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2005), che, sempre a dire dei ricorrenti nel giudizio a
quo, imporrebbe, specificamente, alle Aziende sanitarie della Regione
Puglia di procedere alla copertura dei posti vacanti, nell’ordine,
mediante procedure di mobilita’, mediante utilizzo delle graduatorie
concorsuali, mediante nuove procedure concorsuali; c) nonche’ per
l’asserito ingiustificato favor riconosciuto ai lavoratori c.d.
precari a detrimento di soggetti, quali i ricorrenti, che hanno
superato un concorso pubblico e sono stati, pertanto, inseriti quali
idonei in una graduatoria concorsuale.
2.1. – Il Collegio remittente, «indottovi dalle censure formulate
dagli appellanti, dubita della legittimita’ costituzionale dell’art.
30 della legge regionale n. 10 del 2007, con il quale la Regione
Puglia, nell’ambito della competenza riconosciutale dal’art. 117,
quarto comma, della Costituzione, ha ritenuto di fare propria la
normativa di cui alla legge statale n. 296 del 2006».
2.2. – Questa disposizione, per il remittente, si porrebbe,
anzitutto, in contrasto con l’art. 97, terzo comma, della
Costituzione, in quanto, consentendo la stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato dalle aziende sanitarie locali e,
pertanto, consentendo la copertura da parte di questo personale c.d.
precario dei posti vacanti nella pianta organica a detrimento di
coloro che, come i ricorrenti abbiano partecipato ad un concorso
pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man
mano che si rendono vacanti nel corso del biennio successivo alla
approvazione della graduatoria in cui sono inseriti, sovvertirebbe un
sistema (quello del c.d. scorrimento delle graduatorie, regolato, per
quanto interessa il caso di specie, dall’art. 9 della legge n. 207
del 1985 e dall’art. 12, comma 9, della legge della Regione Puglia n.
12 del 2005), che costituirebbe applicazione del principio
costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni.
L’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, per il
remittente, si porrebbe, inoltre, in contrasto con i principi di
ragionevolezza ed imparzialita’ della funzione legislativa (che il
remittente ritiene espressi dall’art. 117, primo comma, Cost.), in
quanto sarebbe diretto a comprimere posizioni in atto o acquisibili a
seguito di concorso pubblico quali quelle prefigurate per le aziende
sanitarie locali dall’art. 9 della legge n. 207 del 1985 e dall’art.
12, comma 9, della legge della Regione Puglia n. 12 del 2005.
Nessuna rilevanza assumerebbe, invece, per il remittente, la
circostanza che il censurato art. 30 della legge della Regione Puglia
n. 10 del 2007 sia attuativo dell’art. 1, comma 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), posto
che con questa ultima disposizione il legislatore avrebbe consentito,
ma non avrebbe affatto imposto alle Regioni di attivare le procedure
di stabilizzazione del personale c.d. precario.
2.3. – Il remittente ritiene, infine, che la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 30 della legge regionale n. 10
del 2007 sia rilevante «in quanto la deliberazione della Giunta
regionale impugnata, che applica al personale delle unita’ sanitarie
locali la norma ora citata, preclusiva in via definitiva della loro
assunzione, e’ immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche degli
appellanti che, essendo stati riconosciuti idonei al concorso per
infermieri professionali e inseriti nella relativa graduatoria, hanno
conseguito un’aspettativa all’assunzione in relazione ai posti che si
rendessero vacanti nel corso del biennio successivo all’approvazione
della graduatoria».
3. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Puglia, con una
memoria nella quale sostiene l’inammissibilita’ e l’infondatezza
della questione.
3.1. – Secondo la difesa regionale, posto che la disposizione
regionale censurata non avrebbe un suo contenuto precettivo autonomo,
ma sarebbe meramente riproduttiva della disciplina statale in materia
di stabilizzazione del personale c.d. precario e che costituirebbe
solo «il vettore di recepimento del suggerimento statale di
armonizzazione», la questione sarebbe inammissibile, in quanto «priva
di oggetto», non essendo stata estesa dal remittente anche alla
disposizione statale, che sarebbe l’unica ad avere un contenuto
normativo sostanziale e che avrebbe abilitato le Regioni a trasferire
all’interno del proprio ordinamento giuridico il predetto contenuto
normativo.
3.2. – Nel merito, la difesa regionale ritiene la questione
infondata sotto vari profili.
Anzitutto, la Regione Puglia sostiene che dal complessivo
disposto della legge n. 207 del 1985 non emergerebbe affatto
l’obbligo di utilizzazione delle graduatorie esistenti per la
copertura dell’organico, ma piuttosto che il principio del pubblico
concorso e quello dell’utilizzo delle graduatorie possono essere
derogati in presenza di ragionevoli circostanze dal legislatore nel
suo discrezionale apprezzamento della complessita’ e della criticita’
delle situazioni.
Secondo la difesa regionale, in particolare, vi sarebbe un
«diritto vivente» (viene richiamata, al riguardo, la sentenza del
Consiglio di Stato, Sezione V, 5 luglio 2006, n. 4252) in ordine
all’interpretazione dell’art. 9 della legge n. 207 del 1985, per il
quale l’obbligo di utilizzo delle graduatorie sussisterebbe solo per
il conferimento di incarichi temporanei dovuti ad assenza o
impedimento del titolare, mentre sarebbe ampiamente discrezionale la
scelta dell’amministrazione di procedere o meno alla copertura dei
posti vacanti in organico mediante utilizzo di una graduatoria,
seppure nel biennio di validita’ (vengono richiamate, sul punto le
sentenze del Consiglio di Stato, Sezione V, 10 gennaio 2007, n. 53,
18 ottobre 2002, n. 5611, 2 ottobre 2002, n. 5180, 20 marzo 2000, n.
1510).
Per la difesa regionale, peraltro, anche laddove, seguendo la
tesi del remittente e contro il «diritto vivente», volesse
sostenersi, la sussistenza di un obbligo, discendente dall’art. 9
della legge n. 207 del 1985, all’utilizzo delle graduatorie anche per
la copertura dei posti vacanti, dovrebbe comunque escludersi che un
tale obbligo possa vincolare le Regioni. Dovrebbe infatti escludersi
che tale disposizione di legge statale possa costituire un parametro
interposto nel giudizio di costituzionalita’, dato che la materia
dell’impiego alle dipendenze delle Regioni e dei loro enti
strumentali rientra nella competenza residuale di cui all’art. 117,
quarto comma, Cost.
Parimenti la Regione Puglia esclude che l’art. 12, comma 9, della
legge regionale n. 12 del 2005 possa costituire un parametro
interposto nel proposto giudizio di costituzionalita’ dell’art. 30
della legge regionale n. 10 del 2007.
Trattandosi, infatti, di fonti di pari grado il loro asserito
contrasto non potrebbe in alcun modo fare dubitare della legittimita’
della disposizione sopravvenuta, ma semmai dovrebbe risolversi nel
senso della abrogazione della norma anteriore.
La difesa regionale, inoltre, sostiene la natura provvedimentale
e transitoria dell’art. 12 della legge della Regione Puglia n. 12 del
2005 ed esclude, pertanto, che da essa possa trarsi alcun principio
della materia e sostiene, comunque, che tra questa disposizione e
l’art. 30 della legge n. 10 del 2007 non sussisterebbe una effettiva
incompatibilita’, dato che l’art. 12 indicherebbe tre modi per la
copertura dei posti vacanti (mobilita’, scorrimento delle
graduatorie, nuova procedura concorsuale), ma non detterebbe alcun
ordine di preferenza, rimettendo alla discrezionalita’
dell’amministrazione (e, quindi, tanto piu’ a quella di un successivo
legislatore) la scelta del modo piu’ opportuno. Ma in ogni caso,
secondo la Regione, anche laddove si dovesse ritenere che
effettivamente l’art. 12 della legge regionale n. 12 del 2005
individui una preferenza nello scorrimento delle graduatorie rispetto
alla indizione di nuove procedure selettive, non potrebbe negarsi la
legittimita’ di una legge sopravvenuta, che per ragionevoli
circostanze effettui una scelta diversa.
La Regione Puglia, infine, dopo una ampia disamina della
giurisprudenza costituzionale in tema di concorso pubblico (vengono
richiamate le sentenze n. 81 del 1983, n. 320 del 1997, n. 1 del
1999, n. 141 del 1999, n. 373 del 2002, n. 274 del 2003, n. 34 del
2004, n. 205 del 2004, n. 159 del 2005 e l’ordinanza n. 517 del
2002), sostiene che l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007
rientrerebbe «perfettamente» nella deroga di cui all’art. 97, terzo
comma, Cost., «sia perche’ non e’ di certo ispirata (anzi: cio’ e’
strutturalmente impossibile, in quanto mera ricezione di normativa
statale) al fine di privilegiare predeterminati o predeterminabili
destinatari, sia perche’, a ben vedere, risulta priva di contenuti
normativi propri, essendosi limitata a recepire nell’ambito
regionale, in maniera tassativa, ipotesi gia’ disciplinate dal
legislatore statale (che, a sua volta, ha bene esplicitato la
finalita’ di "razionalizzazione" delle strutture della P.A.
interessate, e cio’ anzi in manifesta attuazione del canone
costituzionale del buon andamento e della imparzialita’ ex art. 97
Cost.)».
4. – Si e’ costituita in giudizio anche la Azienda sanitaria
locale (d’ora in poi: Asl) della Provincia di Brindisi, con una
memoria nella quale sostiene la inammissibilita’ e la infondatezza
della questione.
4.1. – L’Asl eccepisce, anzitutto, la carenza di interesse degli
appellanti nel giudizio principale. Cio’, in quanto non avrebbero in
alcun modo dimostrato di essere collocati in una graduatoria
oggettivamente utilizzabile, in caso di scorrimento, ai fini della
loro assunzione in luogo dei lavoratori precari oggetto della
procedura di stabilizzazione contestata. In particolare, gli stessi
non avrebbero dimostrato se la graduatoria in cui risultavano inclusi
sia stata approvata o meno ai sensi dell’art. 9 della legge n. 207
del 1985, invocato quale parametro del giudizio amministrativo.
La difesa della Asl sostiene che la graduatoria in cui rientrano
i ricorrenti sarebbe quella approvata con delibera del Direttore
generale della Asl di Brindisi 3 gennaio 2007, n. 1 e che questa
sarebbe stata adottata «sotto l’egida delle differenti previsioni
normative di cui al sopravvenuto d.P.R. n. 220/2001», che avrebbe
sostituito la disciplina dettata dalla legge n. 207 del 1985 e dal
cui art. 18, comma 7, si desumerebbe che l’utilizzo delle graduatorie
nel biennio di validita’ non sarebbe obbligatorio (come, invece,
previsto dall’art. 9 della legge n. 207 del 1985), ma meramente
facoltativo, e che il ricorso alle graduatorie sarebbe radicalmente
precluso per la copertura dei posti istituiti successivamente alla
data di indizione del concorso.
Questa ultima previsione sarebbe di particolare rilievo, nel caso
di specie, in quanto con delibera 28 febbraio 2008, n. 541 la Asl di
Brindisi avrebbe approvato una nuova pianta organica che, per quanto
specificatamente concerne il profilo di infermiere professionale,
contempla un numero complessivo di posti di nuova istituzione diverso
da quello originariamente previsto alla data di indizione del
concorso sostenuto dai ricorrenti e che non rappresenterebbe la mera
sommatoria dei previgenti organici delle amministrazioni sanitarie
confluite nella Asl di Brindisi.
Da tale circostanza di fatto deriverebbe, per la difesa della
Asl, la inutilizzabilita’ della graduatoria in cui sono inclusi gli
appellanti nel giudizio principale e, di risulta, la loro carenza di
interesse a censurare, nell’ambito del giudizio a quo, la delibera
della Giunta regionale n. 1657 del 2007, e nell’ambito del giudizio
costituzionale, l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007.
4.2. – La Asl di Brindisi eccepisce, poi, la manifesta
irrilevanza della questione proposta e la carenza di motivazione
della ordinanza di remissione in ordine alla prospettata immediata
lesivita’ dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 sulle
posizioni giuridiche degli appellanti. Motivazione che, secondo la
parte costituita, sarebbe stata assolutamente necessaria, posto che
l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 non avrebbe alcun
contenuto lesivo ed esprimerebbe solo una dichiarazione di intenti in
tema di stabilizzazione dei c.d. precari, limitandosi a demandare
alla delibera della Giunta regionale la definizione di criteri e
modalita’ della stabilizzazione stessa.
4.3. – Nel merito la Asl di Brindisi sostiene la infondatezza
della questione sotto vari profili.
Quanto al prospettato contrasto dell’art. 30 della legge
regionale n. 10 del 2007 con in principi di ragionevolezza ed
imparzialita’ della funzione legislativa in quanto diretto a
comprimere posizioni meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 207 del 1985 nonche’ dell’art. 12, comma 9, della legge
regionale n. 12 del 2005, la difesa della Asl sostiene, anzitutto,
che l’art. 9 della legge n. 207 del 1985 non avrebbe alcun rilievo
nella vicenda controversa, atteso che, come detto, la graduatoria
concorsuale cui i ricorrenti originari, odierni appellanti nel
giudizio a quo, sono inseriti, sarebbe stata adottata sotto la
vigenza della nuova disciplina dettata dal d.P.R. n. 220 del 2001. E
sostiene, poi, non diversamente dalla Regione Puglia, che l’art. 12,
comma 9, della legge regionale n. 12 del 2005 sarebbe una norma
transitoria, non contenente, pertanto, alcun principio della materia,
non riconoscerebbe alcuna preferenza all’utilizzo delle graduatorie,
rispetto alla indizione di nuove procedure concorsuali, limitandosi
ad individuare le modalita’ con cui, discrezionalmente, la
amministrazione potrebbe decidere di coprire i posti vacanti, e, in
ogni caso, non precluderebbe una successiva diversa scelta da parte
del legislatore regionale.
Per la difesa della Asl, inoltre, non sussisterebbe alcun
contrasto tra l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 ed il
principio del pubblico concorso, posto che la procedura di
stabilizzazione prevista dai legislatori statale e regionale
richiedono espressamente il superamento di una prova concorsuale.
Infine, la Asl di Brindisi richiama la sentenza n. 274 del 2003
di questa Corte, sostenendo che dalla stessa si desumerebbe la
ragionevolezza di norme finalizzate alla stabilizzazione di personale
c.d. precario.
5. – Si sono costituiti in giudizio anche D. R. ed altri,
appellanti nel giudizio a quo, con una memoria nella quale chiedono
l’accoglimento della questione.
5.1. – Gli appellanti del giudizio a quo aderiscono, in buona
sostanza, agli argomenti sviluppati nell’ordinanza di remissione e
ribadiscono, in particolare, il carattere obbligatorio del ricorso
alle graduatorie per la copertura dei posti vacanti nel biennio di
validita’, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 207 del 1984.
Disposizione quest’ultima, che sarebbe applicabile alla graduatoria
cui sono iscritti, essendo la relativa procedura stata indetta nella
vigenza di questa disciplina normativa.
Rilevato che la prevista procedura di stabilizzazione costituisce
una peculiare ipotesi di procedura concorsuale interamente riservata,
queste parti, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale
(vengono richiamate le sentenze n. 141 del 1999, n. 194 del 2002, n.
373 del 2002, n. 274 del 2003, n. 34 del 2004, n. 159 del 2005, n. 81
del 2006, n. 190 del 2006, n. 205 del 2006, n. 363 del 2006)
sostengono, inoltre, che l’art. 30 della legge regionale n. 10 del
2007 sarebbe in contrasto con l’art. 97, terzo comma, Cost., anche in
quanto avrebbe previsto una irragionevole procedura concorsuale
riservata, che si risolverebbe in un arbitrario privilegio a favore
di una generica categorie di persone.

Considerato in diritto

1. – Il Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale,
dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 30 della legge
della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009 della Regione Puglia), il quale prevede che, in attuazione
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, delibera un piano per la
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti
dalla legge sopracitata.
Per il remittente questa disposizione si porrebbe, anzitutto, in
contrasto con l’art. 97, terzo comma, Cost., in quanto, consentendo
la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalle
aziende sanitarie locali e, pertanto, consentendo la copertura da
parte di questo personale (c.d. personale precario) dei posti vacanti
nella pianta organica a detrimento di coloro che abbiano partecipato
ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui
predetti posti man mano che si rendano vacanti nel corso del biennio
successivo alla approvazione della graduatoria in cui sono inseriti,
sovvertirebbe un sistema (quello del c.d. scorrimento delle
graduatorie), che costituirebbe applicazione del principio
costituzionale del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni.
La disposizione censurata, secondo il remittente, si porrebbe poi
in contrasto con i principi di ragionevolezza ed imparzialita’ della
funzione legislativa (che il remittente ritiene espressi dall’art.
117, primo comma, Cost.), in quanto sarebbe diretta a comprimere
posizioni in atto, o acquisibili a seguito di concorso pubblico,
quali quelle prefigurate per le aziende sanitarie locali dall’art. 9
della legge 20 maggio 1985, n. 207 (Disciplina transitoria per
l’inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale
non di ruolo delle unita’ sanitarie locali) e dall’art. 12, comma 9,
della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2005).
L’ordinanza di remissione, prospetta, pertanto, in riferimento
agli indicati parametri, l’incostituzionalita’ dell’art. 30 della
legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, giacche’ questa
privilegerebbe la posizione dei lavoratori precari stabilizzandi
rispetto a quanti, come gli appellanti nel giudizio a quo, siano
inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale ancora valida ed
aspirino, quindi, ad essere chiamati per la copertura dei posti
vacanti in organico.
Il petitum e’ individuabile, oltre che dal complessivo tenore
dell’ordinanza, specialmente dalla richiesta di assicurare una
priorita’, per la copertura dei posti vacanti in organico, al
meccanismo dello scorrimento delle liste, e dalla richiesta della
dichiarazione di incostituzionalita’ della norma regionale impugnata
nella parte in cui non prevede che possa farsi luogo a procedure di
stabilizzazione solo per quei posti che risultino vacanti in organico
dopo avere previamente esaurito lo scorrimento di tutte le
graduatorie ancora temporalmente valide.
Il remittente, pertanto, non contesta in quanto tale l’istituto
della stabilizzazione cosi’ come previsto prima dalla legge n. 296
del 2006, poi dalla legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, e
dunque, la circostanza che le procedure di stabilizzazione introdotte
da tali leggi prevedano un concorso interamente riservato ad una
determinata categoria di c.d. lavoratori precari, ma censura solo la
preferenza accordata ai suddetti precari, a scapito dello scorrimento
delle graduatorie e, in particolare, contesta la prevista
inutilizzabilita’ delle graduatorie concorsuali per le figure
professionali interessate alla procedura di stabilizzazione.
2. – Cosi’ interpretato e delimitato l’oggetto del presente
giudizio, deve, preliminarmente, dichiararsi l’inammissibilita’ della
ulteriore questione di legittimita’ costituzionale proposta dalle
parti costituite, appellanti nel giudizio a quo, in riferimento
all’art. 97, terzo comma, Cost., in quanto l’impugnato art. 30 della
legge della Regione Puglia n. 10 del 2007 avrebbe previsto una
irragionevole procedura concorsuale riservata, che si risolverebbe in
un arbitrario privilegio a favore di una generica categorie di
persone.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo sentenza n. 50 del 2010), l’oggetto del giudizio di
costituzionalita’ in via incidentale e’, infatti, limitato alle norme
ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo
essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati,
ulteriori questioni o profili di costituzionalita’ dedotti dalle
parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a
quo, sia che, come nel caso di specie, siano diretti ad ampliare o
modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze.
3. – Sempre in via preliminare, devono essere disattese le
eccezioni di inammissibilita’ prospettate dalle parti costituite.
3.1. – La Regione Puglia sostiene l’inammissibilita’ della
questione, perche’ la legge regionale censurata, limitandosi a
recepire la scelta normativa statale, non avrebbe contenuto
precettivo suo proprio o, comunque, avrebbe dovuto essere contestata
unitamente alla disposizione statale.
L’eccezione non e’ fondata.
La disciplina statale, nel rimettere ai legislatori regionali la
scelta di procedere o meno ad una stabilizzazione del personale
regionale precario, si limita, a fini di coordinamento della finanza
pubblica, a porre vincoli ad una scelta normativa regionale che e’
del tutto autonoma e rientra, per il resto, nella competenza
legislativa residuale delle Regioni in ordine alla organizzazione dei
propri uffici.
3.2. – La Asl di Brindisi, a sua volta, sostiene la
inammissibilita’ della questione per carenza di interesse degli
appellanti nel giudizio a quo sull’assunto della inutilizzabilita’
della graduatoria concorsuale in cui sono inseriti gli appellanti, in
quanto questa, ai sensi dell’art. 18, comma 7, del d.P.R. 27 marzo
2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del
personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), che
secondo la difesa della Asl sarebbe applicabile al caso de quo
ratione temporis, in luogo dell’art. 9 della legge n. 207 del 1985,
non sarebbe utilizzabile per posti di nuova istituzione, quali
sarebbero quelli cui gli appellanti in concreto aspirerebbero,
essendo stata variata la pianta organica dopo la indizione del
concorso, da parte della delibera 28 febbraio 2008, n. 541 della Asl.
L’eccezione, che involge questioni di fatto e di diritto non
riferite dall’ordinanza di remissione, e’ evidentemente
inaccoglibile. Ed e’, altresi’, infondata, a prescindere da ogni
accertamento di fatto, posto che la variazione della pianta organica
evocata dalla difesa della Asl e’, comunque, intervenuta dopo la
proposizione del ricorso originario e dopo la stessa sentenza del TAR
impugnata davanti al giudice a quo e quindi non potrebbe in alcun
modo dimostrare la asserita originaria carenza di interesse degli
stessi.
3.3. – La Asl di Brindisi, inoltre, sostiene la manifesta
irrilevanza della questione proposta e la carenza di motivazione
della ordinanza di remissione in ordine alla prospettata immediata
lesivita’ dell’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 sulle
posizioni giuridiche degli appellanti. Motivazione che, secondo la
parte costituita, sarebbe stata assolutamente necessaria, posto che
l’art. 30 della legge regionale n. 10 del 2007 non avrebbe alcun
contenuto lesivo ed esprimerebbe solo una dichiarazione di intenti in
tema di stabilizzazione dei c.d. precari, limitandosi a demandare
alla delibera della Giunta regionale la definizione di criteri e
modalita’ della stabilizzazione stessa.
E’ agevole osservare a questo proposito che la difesa della Asl,
piu’ che prospettare un motivo di inammissibilita’ della questione
sollevata dal Consiglio di Stato, formula una censura che attiene al
merito della questione stessa proponendo un problema di
interpretazione dell’art. 30 impugnato. Ed e’, pertanto, nella
trattazione del merito della questione che tali argomenti devono
essere valutati.
4. – Nel merito la questione prospettata non e’ fondata in quanto
si basa su un erroneo presupposto interpretativo.
L’impugnato art. 30 della legge regionale pugliese n. 10 del
2007, contrariamente a quanto assunto dal remittente, non dispone
alcunche’ in ordine alla utilizzabilita’ delle graduatorie
concorsuali per la copertura dei posti vacanti, limitandosi a
rimettere ad una delibera della Giunta regionale la adozione di
modalita’ e criteri per la procedura di stabilizzazione del personale
c.d. precario.
Nessuna disposizione in ordine al divieto di utilizzabilita’
delle graduatorie, d’altronde, e’ contenuta nella norma statale (art.
1, comma 558, della legge n. 296 del 2006), attuata dal legislatore
regionale, ne’, in via generale, nell’intera disciplina della
stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma
519 e ss.).
Tale disciplina, infatti, (art. 1, comma 536) si limita a
prevedere che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
(cioe’ quelle del personale delle amministrazioni dello Stato assunto
per parziale avvicendamento o in contratti di formazione e lavoro
prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 243, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), quelle
in essere alla data del 30 settembre 2006, quelle del personale
dell’amministrazione economico-finanziaria e delle agenzie fiscali)
sono autorizzate, previa documentata richiesta delle amministrazioni
interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente e dei relativi oneri, secondo le
modalita’ di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), tenendo presente che il termine di
validita’ di cui all’art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), e’ stato prorogato
al 31 dicembre 2008.
Il divieto di utilizzabilita’ delle graduatorie, unitamente a
quello di indire nuovi concorsi e di proseguire quelli in atto,
risulta, invece, espressamente, e per la prima volta, affermato
soltanto dal regolamento approvato con delibera 15 ottobre 2007, n.
1657, con cui la Giunta regionale ha dato attuazione all’art. 30
della legge della Regione Puglia n. 10 del 2007, prevedendo che «per
i profili professionali del comparto, oggetto del processo di
stabilizzazione, le Aziende Sanitarie e gli IRCSS pubblici non
possono procedere ad indire e/o proseguire procedure concorsuali
ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi gia’ espletati per
la copertura dei posti vacanti da destinare all’attuazione del
suddetto processo».
Sara’, dunque, compito del remittente valutare direttamente detta
disposizione regolamentare di attuazione, la quale introduce una
priorita’ della procedura di stabilizzazione rispetto alle altre
procedure di assunzione di personale previste dalle vigenti
disposizioni statali e regionali.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 30 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e
bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), sollevata, in
riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta Sezione giurisdizionale,
con l’ordinanza in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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