Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-05-2011) 14-06-2011, n. 23785 Violazioni di carattere penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 21 settembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di P.G. perchè il fatto non sussiste in ordine al reato di truffa ai danni della Provincia di Campobasso, in quanto quale dipendente, faceva figurare come dovute a ragioni di servizio anzichè personali allontanamenti dal luogo di lavoro, essendogli stati negati permessi richiesti al dirigente preposto.

Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero il quale deduce manifesta illogicità della motivazione, posto che erroneamente il giudice ha confuso la conoscenza della illiceità della condotta dell’imputato da parte del dirigente con la consapevolezza dei fatti da parte della amministrazione di appartenenza. D’altra parte, se il raggiro poteva astrattamente considerarsi come non idoneo a trarre in inganno la persona giuridica, malgrado ciò è stato in grado di indurre in errore, in concreto, a corrispondere lo stipendio il soggetto erogatore, che ha provveduto a corrispondere la retribuzione anche per le ore non lavorate.

Il difensore dell’imputato ha prodotto diffusa memoria nella quale, ripercorsi i termini della vicenda, sottolinea l’assenza degli elementi strutturali della contestata fattispecie di truffa, concludendo per la inammissibilità o il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

Il ricorso è fondato. Questa Corte ha infatti avuto modo reiteratamente di affermare che la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare economicamente apprezzabili (Cass., Sez. 2, 6 ottobre 2006, Buttiglieri; Cass., Sez. 2, 12 giugno 2008, Cosenzo).

Ne deriva, quindi, che alla stessa ratto occorre ispirarsi nelle ipotesi in cui, come nella specie, altrettanto fraudolentemente il dipendente faccia figurare come autorizzato un allontanamento dal servizio invece arbitrario, non potendo rivestire alcun risalto – come invece erroneamente dedotto dal giudice a quo – che il superiore gerarchico fosse a conoscenza della mancanza di autorizzazione all’allontanamento dal servizio, posto che è l’amministrazione in quanto tale, attraverso i soggetti deputati ad operare il controllo ex post delle presenze, ai fini, anche, della liquidazione dei compensi, che nel frangente sono stati indotti in errore.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale per le nuove determinazioni in sede di udienza preliminare, alla luce dei principi innanzi affermati.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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