Corte Costituzionale sentenza n. 344 SENTENZA 17 – 26 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 1-12-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 16,
della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), promosso dal
Tribunale amministrativo regionale della Puglia nel procedimento
vertente tra la Farpower S.r.l. e la Regione Puglia ed altra con
ordinanza del 9 settembre 2009, iscritta al n. 4 del registro
ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visti gli atti di costituzione della Farpower S.r.l. e della
Regione Puglia;
Udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
Uditi gli avvocati Eugenio Picozza per la Farpower S.r.l. e gli
avvocati Maria Liberti e Leonilde Francesconi per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con
ordinanza del 9 settembre 2009, ha sollevato, in riferimento all’art.
117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione,
questione di legittimita’ costituzionale dell’art 3, comma 16, della
legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale
2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «la
realizzazione dei parchi eolici e’ disciplinata dalle direttive di
cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione
di impianti eolici nella Regione Puglia)».
Il rimettente impugna, altresi’, per effetto del richiamo operato
dalla norma censurata, gli artt. da 4 a 8 e gli artt. 10, 13 e 14 del
regolamento regionale n. 16 del 2006.
Il giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di annullamento
della determinazione della Regione Puglia – Ufficio Programmazione
VIA e Politiche Energetiche n. 342 del 4 giugno 2008 – che, nel
richiamare gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del
2006, ha negato l’autorizzazione richiesta dalla ricorrente, Farpower
S.r.l., per la realizzazione di un parco eolico.
L’atto impugnato era motivato sul presupposto che parte delle
opere oggetto di valutazione erano in contrasto con i divieti di cui
agli artt. 10 e 14, comma 2, e che, comunque, il rilascio del
provvedimento richiesto era subordinato al rispetto del parametro di
controllo previsto dall’art. 14, comma 7.
Il rimettente, dopo aver rilevato che la materia oggetto del
giudizio a quo trova la sua disciplina nel decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’), ritiene che il
regolamento n. 16 del 2006, oggetto del rinvio recettizio operato
dall’art. 3 impugnato, sia in contrasto con gli indicati parametri
costituzionali.
In particolare, le disposizioni impugnate violerebbero sia la
competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute
sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia e al governo del territorio. Il
legislatore regionale avrebbe, infatti, reso obbligatorio uno
strumento di pianificazione – i Piani regolatori per l’installazione
di impianti eolici (PRIE) – sconosciuto alla legge statale e
provveduto ad indicare i criteri in base ai quali si individuano le
aree non idonee alla installazione dei suddetti impianti senza il
preventivo necessario coinvolgimento dello Stato.
In proposito il remittente osserva che gli artt. 4, 5 e 6 del
regolamento n. 16 del 2006 disciplinano il contenuto e le modalita’
di approvazione dei PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di
individuare le aree in cui non e’ consentito localizzare gli
aerogeneratori, indicando l’art 6, comma 3, a prescindere
dall’adozione dei suddetti Piani e in attesa delle linee guida
statali di cui al comma 10 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003,
specifiche zone ritenute non idonee alla installazione di impianti
eolici.
I successivi artt. 8 e 10 prevedono, poi, che la valutazione di
impatto ambientale relativa agli indicati impianti deve avvenire
mediante uno studio comparato delle diverse proposte progettuali
concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio (ossia in uno stesso
PRIE), da tenersi a scadenze prefissate in sede regionale, e cio’ al
fine di individuare gli elementi di eventuale incongruita’ o di
sovrapposizione tra le diverse installazioni e, quindi, di
razionalizzare le relative proposte.
In particolare, l’art. 10 detta i criteri ai quali deve attenersi
la documentazione che il proponente deve presentare al fine di
consentire la valutazione sopra indicata, tra i quali rilevano le
prescrizioni a salvaguardia dell’effetto visivo e paesaggistico
(lett. b), della flora e della fauna (lett. c), dell’inquinamento
acustico (lett. d), della sicurezza (lett. g), della viabilita’
(lett. h), delle linee elettriche (lett. i), delle pertinenze (lett.
j).
Il TAR della Puglia osserva, ancora, che, con l’art. 13, il
legislatore regionale ha introdotto un indice massimo di
affollamento, denominato «parametro di controllo» (P), limitativo del
numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree
territoriali e frutto del rapporto tra la somma delle lunghezze dei
diametri di tutti gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un
Comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla superficie
comunale.
Infine, il remittente rileva che l’art. 14 del regolamento n. 16
del 2006 detta disposizioni transitorie particolarmente restrittive
applicabili, con effetto di salvaguardia, nelle more
dell’approvazione dei PRIE e per un tempo massimo di centottanta
giorni, decorsi i quali «si potranno realizzare impianti eolici solo
se le Amministrazioni comunali saranno dotate dei suddetti PRIE».
In particolare, i commi 2 e 3 dell’art. 14 indicano un insieme di
aree non idonee all’installazione di impianti eolici e i criteri in
base ai quali e’ possibile individuare quelle in cui e’ invece
possibile localizzare tali strutture, stabilendo il successivo comma
7 che nell’indicato periodo transitorio il parametro di controllo
comunale (P) di cui all’art. 13 e’ ridotto al valore di 0,25.
Cosi’ riportato il testo delle norme impugnate, il TAR remittente
ritiene che esse, nella parte in cui determinano le zone non idonee
alla installazione di impianti eolici e i relativi criteri di
individuazione, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.
Sul punto verrebbe in rilievo l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n.
387 del 2003, il quale, espressione della competenza esclusiva dello
Stato in materia di tutela dell’ambiente, riserva alla Conferenza
unificata il compito di adottare le linee guida volte ad assicurare
un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e,
quindi, di indicare i siti adatti alla loro costruzione.
A parere del remittente le disposizioni oggetto di censura
contrasterebbero anche con il principio fondamentale relativo alle
materie «trasporto e distribuzione nazionale di energia» e «governo
del territorio» fissato dall’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387
del 2003.
Ed invero, le indicate competenze legislative verrebbero in
rilievo con riferimento a quelle disposizioni regolamentari che
prevedono l’approvazione a livello comunale dello strumento di
pianificazione (PRIE), la fissazione di un indice massimo di
affollamento (il parametro di controllo P) e il blocco sine die della
realizzazione di nuovi impianti eolici in assenza dell’indicato
strumento di pianificazione comunale per il quale non viene previsto
un termine per la sua adozione.
Osserva il TAR remittente che l’art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs.
n. 387 del 2003, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione
alla costruzione di impianti di energia alimentati da fonti
rinnovabili, non contempla simili poteri, ne’ consente di aggravare
il procedimento di autorizzazione, ovvero di limitare la possibilita’
di costruire nuovi aerogeneratori mediante la formazione di piani
regolatori settoriali o l’applicazione di indici massimi di densita’.
Il legislatore nazionale con l’art. 12 ha, infatti, voluto
perseguire la finalita’ di semplificazione; finalita’, con la quale
le norme regionali si pongono in contrasto, non prevedendo esse
neanche un termine entro il quale devono essere approvati i PRIE,
risultando cosi’ eluso anche il termine di centottanta giorni
previsto dall’art. 12 per la conclusione del procedimento
autorizzatorio.
Con riferimento alla rilevanza della questione sollevata, il
rimettente osserva che il provvedimento oggetto del giudizio
principale di fatto impedisce, per effetto del suo richiamo al
regolamento n. 16 del 2006, il rilascio dell’autorizzazione unica
richiesta dalla ricorrente.
2. – Si e’ costituita in giudizio la Farpower S.r.l. chiedendo
che la Corte dichiari fondata la questione sollevata dal TAR della
Puglia.
La parte privata, dopo aver censurato l’utilizzo del rinvio
recettizio operato dal legislatore regionale alla fonte
regolamentare, ripropone in modo sostanzialmente analogo le
argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione, rilevando che,
per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento impugnato,
la Regione Puglia ha introdotto una disciplina che limita
l’installazione di impianti eolici in contrasto con quanto disposto
dal legislatore statale il quale ha, al contrario, dettato una
normativa volta all’incremento della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
3. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Puglia chiedendo che
la Corte dichiari le questioni inammissibili o, in subordine,
infondate.
3.1. – La difesa regionale, in via preliminare, ritiene
inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione prospettata in
riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento n. 16 del
2006, in quanto il provvedimento, impugnato nel giudizio principale,
richiama esclusivamente gli artt. 10 e 14.
La fattispecie oggetto di esame da parte del giudice a quo,
infatti, risulterebbe regolata dalla disciplina transitoria di cui
all’art. 14, comma 1, il quale indica i criteri di valutazione dei
progetti di impianti eolici presentati, come quello della societa’
ricorrente, nei termini di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento n. 16 del 2006 e in assenza
dell’approvazione dei PRIE.
3.2. – Nel merito la Regione Puglia ritiene, comunque, le
questioni infondate.
Per quanto attiene alla presunta violazione dell’art. 117,
secondo comma, lett. s), Cost., la Regione osserva che la
giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto alle Regioni la
possibilita’ di fissare, nell’esercizio delle loro potesta’
legislative, limiti di tutela ambientale piu’ rigorosi rispetto agli
standard minimi uniformi previsti dal legislatore statale.
Nel caso di specie, il regolamento n. 16 del 2006 pur dovendo
essere ricondotto alla materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», conterrebbe anche prescrizioni di tutela
ambientale assumendo sul punto rilievo quanto disposto dall’art. 12,
comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003.
Osserva la Regione che tale norma non e’ stata ancora attuata con
la conseguenza che, in applicazione dei principi affermati dalla
giurisprudenza costituzionale sopra indicata, non puo’ essere
preclusa alle Regioni la possibilita’ di introdurre una disciplina
volta ad una corretta installazione degli impianti eolici sul
territorio al fine di evitare un vulnus alla tutela ambientale.
A sostegno di quanto sopra la Regione Puglia rileva che proprio
l’indicata norma statale prevede, dopo l’adozione delle suddette
linee guida, un obbligo di adeguamento alle stesse da parte delle
Regioni. Conseguirebbe da cio’ l’implicito riconoscimento in capo al
legislatore regionale del potere di adottare, nelle more
dell’approvazione delle indicate linee guida, una disciplina come
quella impugnata.
La difesa regionale ritiene, pertanto, infondate le censure
proposte dal TAR remittente nei confronti delle norme regolamentari
richiamate dall’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del
2007, in quanto esse non hanno la finalita’ di limitare
l’installazione degli impianti eolici, ma di porre, nei sensi sopra
esposti, una disciplina efficace solo fino alla emanazione delle
linee guida statali ex art. 12, comma 10 del decreto legislativo n.
387 del 2003 e, dunque, stante il loro carattere di cedevolezza, esse
non sarebbero idonee a ledere sfere di competenza legislativa dello
Stato.
Con riferimento alla presunta violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost. la Regione Puglia, dopo aver osservato che le norme
regionali non impongono un blocco sine die alla realizzazione degli
impianti eolici in assenza dei PRIE, rileva che sebbene tali
strumenti di pianificazione non siano contemplati dall’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003, quest’ultimo, comunque, non preclude ai
Comuni la possibilita’ di individuare le aree in cui e’ possibile
installare i suddetti impianti.
4. – In prossimita’ dell’udienza la Regione Puglia e la Farpower
S.r.l. hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le
argomentazioni contenute nei rispettivi atti di costituzione.
In particolare la Regione Puglia ha evidenziato che il 18
settembre 2010 e’ stato pubblicato il decreto del Ministro dello
sviluppo economico con il quale sono state dettate, in attuazione
dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, le linee guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La difesa regionale afferma che, nel rispetto di quanto previsto
dall’indicato decreto, la Regione ha posto in essere la necessaria
attivita’ al fine di adeguare la propria normativa alle suindicate
linee guida.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia dubita,
in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma
della Costituzione, della legittimita’ costituzionale dell’art 3,
comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nonche’ degli
artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, e 14 del Reg. 4 ottobre 2006, n. 16
(Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione
Puglia), richiamati dalla fonte legislativa impugnata.
1.1. – In particolare, l’art. 3, comma 16, della legge reg. n. 40
del 2007 prevede che «la realizzazione dei parchi eolici e’
disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16
(Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione
Puglia)».
Dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la
diposizione censurata compie alle norme regolamentari, i rilievi di
costituzionalita’ vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in
tal modo recepito.
2. − Nel merito la questione e’ fondata nei termini di seguito
indicati.
Il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnativa di un provvedimento
con il quale la Regione Puglia ha negato l’autorizzazione alla
realizzazione di un parco eolico, in quanto il relativo progetto non
rispettava le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 14, commi 2 e 7,
del regolamento n. 16 del 2006.
Il riferimento alle disposizioni sopra indicate e’ giustificato
dal fatto che la fattispecie oggetto del giudizio principale e’
regolata, ratione temporis, dalla disciplina transitoria di cui
all’art. 14, comma 1, valida per i progetti eolici presentati prima
dell’approvazione dei Piani regolatori per l’installazione di
impianti eolici (PRIE) previsti dal cennato regolamento e, comunque,
fino al termine massimo di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore dello stesso. Tra tali progetti rientra quello in esame, in
quanto presentato il 28 novembre 2006, a circa un mese di distanza
dalla entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 21 ottobre 2006.
Su tali evenienze si fonda l’eccezione di inammissibilita’
formulata dalla Regione Puglia, in relazione alla rilevanza nel
giudizio a quo dei soli artt. 10 e 14 del regolamento: essa pero’
risulta superata dalla circostanza che tali disposizioni operano
numerosi richiami alle altre norme contenute nel regolamento, nonche’
dal fatto che l’art. 14 si pone in rapporto di strumentalita’ con
queste ultime: in effetti detto articolo si limita ad introdurre una
disciplina transitoria che, in attesa dell’entrata in vigore di
quella prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente i
contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi.
In particolare, l’art. 14, dopo aver stabilito al comma 1 i
limiti di efficacia della disciplina transitoria, al successivo comma
2 indica le aree che devono considerarsi non idonee all’installazione
di impianti eolici, riproducendo in modo quasi identico le
indicazioni contenute ai medesimi fini nell’art. 6, comma 3.
Sempre l’art. 14, al comma 7, prevede, poi, che per l’intera
durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di
controllo comunale di cui all’art. 13, non potra’ superare il valore
di 0,25, ivi compreso il territorio gia’ interessato da impianti
realizzati e/o autorizzati.
Quanto all’art. 10 del regolamento n. 16 del 2006, esso
stabilisce i criteri di redazione della relazione di impatto
ambientale che il richiedente l’autorizzazione deve presentare al
fine di consentire all’amministrazione la valutazione del progetto,
secondo quanto previsto dal precedente art. 8.
In particolare, l’art. 10, nel prendere in considerazione
l’impatto visivo e paesaggistico (lettera b), il rispetto della
flora, della fauna e dell’ecosistema (lettera c), l’inquinamento
acustico ed elettromagnetico (lettere d ed e), nonche’ aspetti
prettamente tecnici (lettere f, g, h, i, j, l, m), sottopone il
progetto di cui si chiede l’autorizzazione all’osservanza di
specifiche regole.
2.1. – Cosi’ individuata la portata precettiva delle norme
regionali sopra indicate, va osservato che le medesime, nella parte
in cui prevedono aree non idonee all’installazione degli impianti
eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in
contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Questa Corte ha, infatti, dichiarato l’illegittimita’
costituzionale di norme regionali analoghe a quelle oggetto di
scrutinio, in quanto l’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi
ove non e’ possibile costruire i suddetti impianti puo’ avvenire solo
a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il
corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte
della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricita’), dovendosi qualificare l’indicata norma quale
espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia
ambientale (sentenza n. 119 del 2010).
La Corte ha, in particolare, affermato che la predisposizione
delle indicate linee guida e’ finalizzata a garantire un’adeguata
tutela paesaggistica, di talche’ non e’ consentito alle Regioni
«proprio in considerazione del preminente interesse di tutela
ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere
autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto
inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di
energia alternativa» (sentenza n. 16 del 2009).
L’impossibilita’ da parte delle Regioni di adottare una propria
disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli
impianti eolici prima dell’approvazione delle indicate linee guida
nazionali rende, poi, irrilevante l’adozione di queste ultime
avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili),
nelle more del presente giudizio di costituzionalita’.
2.2. − Le impugnate norme regionali, poi, nella parte in cui
prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto e’
subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un
impianto eolico, contrastano con l’art. 117, terzo comma, Cost., e,
in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore
statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia.
In particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs.
n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto
al rilascio della indicata autorizzazione.
La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione,
e’ finalizzata a rendere piu’ rapida la costruzione degli impianti di
produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle
condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali
impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da
parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE)
e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di
controllo P).
Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato parametro
costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre,
nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli
indicati dalla norma statale (sentenza n. 124 del 2010).
2.3. – Il richiamo compiuto dagli artt. 10 e 14 alle altre
disposizioni contenute nel regolamento n. 16 del 2006 impone alla
Corte l’esame anche di queste ultime.
In particolare, dopo l’indicazione contenuta negli artt. 1, 2, e
3 delle finalita’ e dell’ambito di applicazione dell’indicato
regolamento, gli artt. 4, 5, 6 e 7 sono diretti alla disciplina dei
PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di individuare le aree
non idonee all’installazione di impianti eolici.
Il successivo art. 8 stabilisce che la valutazione di impatto
ambientale relativa al singolo progetto di impianto eolico deve
essere compiuta mediante un esame congiunto con gli altri progetti
che insistono sulla stessa area, elencando i successivi artt. 9, 10 e
11 i documenti che a tali fini il richiedente deve depositare e i
criteri con i quali vanno predisposti.
L’art. 12 detta la disciplina in materia di impianti eolici
off-shore; l’art. 13 introduce, poi, il parametro di controllo con lo
scopo di regolare il numero di interventi in determinate aree
territoriali (comunali e intercomunali). Tale parametro, fissato in
0,75, e’ calcolato sulla base del rapporto tra la somma delle
lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori e il lato del
quadrato di area della superficie comunale secondo il dato ISTAT.
Infine, quanto all’art. 14, oltre a contenere le previsioni gia’
sopra scrutinate, al comma 3 individua i criteri tecnici validi per
l’individuazione delle zone dov’e’ possibile collocare gli impianti
eolici (anch’essi in parte indicati dall’art. 3); mentre i commi da 4
a 6 fissano gli adempimenti che il proponente deve rispettare per
ottenere l’autorizzazione, tra i quali rientra il rispetto in sede di
progettazione delle prescrizioni contenute nell’art. 10 dalla lettera
b) alla lettera n) e nell’art. 11.
Dal vaglio delle diverse disposizioni del regolamento n. 16 del
2006 e’ evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, in
quanto sono tutte dirette a disciplinare il procedimento di
autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con
i parametri costituzionali sopra indicati.
Cio’ comporta che, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, deve essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
consequenziale dell’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del
2007, nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n.
16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7 (sentenza n. 69
del 2010).
3. − Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti
dal remittente.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 16,
della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), nella parte in
cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4
ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti
eolici nella Regione Puglia);
Dichiara, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 16, della
legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le
restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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