Corte Costituzionale sentenza n. 342 SENTENZA 17 – 26 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 1-12-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 230,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria
2010), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 1°
marzo 2010, depositato in cancelleria il 5 marzo 2010 ed iscritto al
n. 34 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 3 novembre 2010 il giudice
relatore Paolo Maria Napolitano;
Uditi l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e
l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione siciliana, in persona del Presidente pro tempore
della Giunta regionale, con ricorso del 25 febbraio 2010, notificato
al Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° marzo 2010 (ma
consegnato, a tal fine, all’Ufficiale giudiziario in data 27 febbraio
2010), ha sollevato, in via principale, questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), con riferimento
agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale (regio
decreto 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto
della Regione siciliana») e all’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello
statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).
1.1. – Riferisce la Regione ricorrente che il comma 229 del
medesimo art. 2 della legge n. 191 del 2009, consentendo la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con
destinazione agricola posseduti sino al 1° gennaio 2010 e non sino al
1° gennaio 2008, come precedentemente previsto, ha, conseguentemente,
differito al 31 ottobre 2010 anche il termine, gia’ fissato al 31
ottobre 2008, per il versamento della imposta sostitutiva e per la
redazione ed il giuramento della perizia estimativa, di cui all’art.
2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Diposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita’), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
Aggiunge la ricorrente che il comma 230 dell’art. 2 della legge
n. 191 del 2009 – cioe’ la disposizione censurata – stabilisce che le
«maggiori entrate» derivanti dall’applicazione del comma 229
affluiscono ad un fondo speciale, di cui al successivo comma 250 del
gia’ citato art. 2. Cio’ al fine di assicurare il finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai
settori della istruzione e della organizzazione di eventi
celebrativi, indicati nell’Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del
2009, tutti, secondo la ricorrente, legati ad esigenze dello Stato
gia’ previste da altre leggi nazionali.
1.2. – Tanto premesso, ritiene la Regione che l’art. 2, comma
230, della legge n. 191 del 2009 violi gli artt. 36 e 37 dello
Statuto di autonomia regionale nonche’ l’art. 2 del d.P.R. n. 1074
del 1965, il quale detta le disposizioni di attuazione dello Statuto
in materia finanziaria.
Osserva infatti la difesa siciliana che le «maggiori entrate» di
cui all’art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009 non derivano
ne’ dalla istituzione di una nuova imposta ne’ dall’aumento della
aliquota relativa ad una imposta preesistente, ma dalla riapertura
dei termini per il versamento di un’imposta sostitutiva gia’
prevista; cio’ farebbe escludere la ricorrenza dei presupposti
fissati dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 per la loro
attribuzione all’Erario.
Infatti il gettito derivante dalla riscossione della, gia’
esistente, imposta sostitutiva, oltre che privo del carattere della
novita’, non e’ volto a soddisfare specifiche esigenze dello Stato,
essendo destinato a confluire in un fondo – gia’ previsto dall’art.
7-quinques, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche’
disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del
debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 – la cui finalita’ e’ la
soddisfazione di plurime esigenze finanziarie, ne’ ne e’ identificato
specificamente l’impiego, dovendo essere questo successivamente
precisato – tramite futuri decreti che dovranno essere emanati dal
Presidente del Consiglio dei ministri – scegliendo fra quelli
indicati nel richiamato Elenco 1 allegato alla legge n. 191 del 2009.
1.3. – Precisa ancora la ricorrente che, in passato, il gettito
dell’imposta sostitutiva e’ sempre stato attribuito alla Regione,
come, peraltro, si e’ anche verificato per quello derivante dalla
imposta sostituita.
Ne’ e’ corretta la qualificazione di «maggiori entrate»
attribuita a quelle derivanti dalla applicazione della norma
censurata. Infatti, se e’ vero che il versamento della imposta
sostitutiva potrebbe nell’anno 2010 determinare, relativamente a tale
periodo, un incremento delle entrate tributarie, a cio’ si
accompagnerebbe, riguardo agli anni successivi, un decremento delle
medesime per effetto del mancato o ridotto versamento della imposta
sostituita.
1.4. – La ricorrente ricorda che, secondo il dettato degli artt.
36 e 37 dello Statuto di autonomia siciliana e dell’art. 2 del d.P.R.
n. 1074 del 1965 – fatta eccezione per le nuove entrate tributarie il
cui gettito sia destinato per legge a soddisfare particolari
finalita’, contingenti o continuative, dello Stato legislativamente
precisate – spettano alla Regione siciliana, fra l’altro, tutte le
entrate tributarie, comunque denominate, riscosse nell’ambito del suo
territorio. Poiche’, nel caso in questione, non ci si trova di fronte
ad una nuova imposta – essendo solamente stati prorogati i termini
relativi ad una preesistente imposta sostitutiva – la Regione ritiene
che la riserva allo Stato, disciplinata dal comma 230 dell’art. 2
della legge n. 191 del 2009, delle «maggiori entrate» tributarie
configuri la violazione dei suddetti parametri costituzionali,
cagionandole un pregiudizio economico, dato che viene assegnato allo
Stato il gettito derivante da un’imposta che ne sostituisce un’altra,
il cui gettito sarebbe andato alla Regione.
Prosegue la ricorrente affermando come, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, per nuove entrate tributarie debbano intendersi
soltanto quelle derivanti da un atto impositivo nuovo, in mancanza
del quale l’entrata non si sarebbe verificata, e che e’ preclusa la
devoluzione allo Stato di entrate tributarie, riscosse nel territorio
siciliano, prive del carattere della novita’.
Ribadita, pertanto, la carenza di tale carattere nell’ipotesi in
questione – poiche’ la disciplina impugnata incide su fattispecie
gia’ oggetto di tassazione ed il cui provento era di specifica e
sicura spettanza regionale – la ricorrente chiede che venga
dichiarata la illegittimita’ costituzionale del comma 230 dell’art. 2
della legge n. 191 del 2009, in quanto lesivo delle attribuzioni
regionali in materia finanziaria quali risultanti dagli artt. 36 e 37
dello Statuto di autonomia e dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.
2. – Si e’ costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
2.1. – Ritiene, infatti, la difesa erariale che la
interpretazione della disposizione censurata operata dalla ricorrente
sia incoerente e frutto di un esame della stessa non coordinato col
restante tessuto normativo in argomento.
Rilevato che il comma 229 dell’art. 2 della legge n. 191 si
limita a prorogare l’efficacia delle disposizioni gia’ contenute
negli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
in tema di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– Legge finanziaria 2002), disposizioni queste ultime gia’, d’altra
parte, oggetto di precedenti proroghe contenute in diversi
provvedimenti legislativi, e che, in passato, come affermato anche
dalla ricorrente, il gettito tributario derivante dalla applicazione
di siffatta normativa era stato attribuito alla Regione siciliana,
non appare chiaro alla resistente difesa il motivo per cui la Regione
ritenga ora che, diversamente da quanto sinora avvenuto, dalla
proroga disposta con la legge n. 191 del 2009 deriverebbe la
devoluzione allo Stato del gettito dell’imposta sostitutiva. Ad
avviso dell’Avvocatura una lettura coerente delle disposizioni in
questione dovrebbe far ritenere la continuita’ dell’applicazione dei
criteri finora seguiti nella assegnazione delle risorse finanziarie
derivanti dall’imposta sostitutiva.
2.2. – La diversa interpretazione fornita dalla ricorrente si
fonda esclusivamente su di un dato letterale, trascurando i risultati
cui si perviene tramite un’esegesi di tipo sistematico, che tenga
conto della prassi previgente e dei principi costituzionali in
materia. Deve, infatti, riconoscersi che il comma 229 dell’art. 2
della legge n. 191 del 2009 ha inteso prorogare non solo la normativa
sostanziale concernente l’imposta sostitutiva contenuta negli artt. 5
e 7 della legge n. 448 del 2001, ma l’intero pertinente corpus
normativo, ivi compreso l’art. 79 della legge ultima citata, il quale
contiene una clausola di salvaguardia in base alla quale le
disposizioni di cui alla legge n. 448 del 2001 sono applicabili nei
confronti di Regioni e Provincie speciali compatibilmente con quanto
prevedono gli statuti di autonomia.
Cosi’ come per le precedenti proroghe, in relazione alle quali
non si e’ mai posta in dubbio la persistenza della clausola di
salvaguardia, anche nel caso presente non vi e’ ragione di ritenere
che sia stato alterato il consolidato sistema di riparto del gettito
della imposta sostitutiva, quale derivante dall’applicazione dei
principi costituzionali di cui agli artt. 36 e 37 dello statuto di
autonomia della Regione siciliana e alle relative norme di
attuazione.
Soggiunge, peraltro, la difesa erariale che non sarebbero
condivisibili le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine al
fatto che le disposizioni di cui al comma 250 dell’art. 2 della legge
n. 191 del 2009 non comporterebbero la destinazione delle maggiori
entrate tributarie derivanti dalla applicazione della imposta
sostitutiva a particolari finalita’ dello Stato, tale da
giustificarne, in via astratta, la attribuzione a quest’ultimo.
Ritiene, infatti, l’Avvocatura che la specifica e puntuale
individuazione nell’Elenco 1 allegato alla legge n. 191 delle
finalita’ per le quali e’ istituito il fondo cui, in linea di
principio, affluisce il gettito dell’imposta sostitutiva, ricorrendo
i requisiti previsti dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965,
consentirebbe la deroga all’abituale criterio di attribuzione delle
entrate tributarie relative alla Regione siciliana.
3. – In prossimita’ della udienza pubblica, la ricorrente Regione
siciliana ha depositato una memoria illustrativa nella quale insiste
per la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale della norma
impugnata. In particolare, contesta la perdurante applicabilita’
dell’art. 79 della legge n. 448 del 2001, escludendo, altresi’, che
sussistano i requisiti che, in base a quanto prevedono le norme di
rango costituzionale, giustificherebbero la mancata attribuzione alle
finanze regionali del gettito dell’imposta sostitutiva di cui alla
legge ultima citata.
4. – Anche l’Avvocatura dello Stato ha depositato una breve
memoria illustrativa, nella quale ribadisce che, dovendo le
disposizioni legislative essere interpretate in senso conforme a
Costituzione, l’art. 2, comma 229, della legge 191 del 2009, nel
differire ulteriormente i termini di applicazione del regime della
imposta sostitutiva prevista dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del
2001, ha inteso prorogare la applicabilita’ dell’intera normativa
riferita a detto tributo, ivi compreso, pertanto, l’art. 79 della
legge n. 448 del 2001, che, facendo salve le prerogative di Regioni e
Provincie ad autonomia speciale, esclude la applicabilita’, nella
parte loro riferibile, del censurato comma 230 dell’art. 2 della
legge n. 191.
Tale considerazione, secondo quanto dalla medesima sostenuto,
assorbe i rilievi, che pur l’Avvocatura conferma, sulla non lesivita’
per le prerogative siciliane dell’eventuale destinazione del gettito
della imposta sostitutiva riscossa sull’isola al fondo di cui al
comma 250 del medesimo art. 2 della legge n. 191.

Considerato in diritto

1. – La Regione siciliana ha sollevato, con riferimento agli
artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia regionale (regio decreto 15
maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della
Regione siciliana») e all’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 230, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), nella
parte in cui prevede che le maggiori entrate tributarie derivanti
dalla applicazione del comma 229 dello stesso art. 2 della citata
legge n. 191 del 2009 «affluiscono al fondo di cui al comma 250 con
le modalita’ ivi previste».
2. – Onde meglio comprendere l’esatta portata della questione di
legittimita’ costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, e’
necessario ricostruire, in maniera meno sintetica di quanto fatto nel
ricorso introduttivo del giudizio, l’articolato tessuto normativo nel
quale si va ad inserire la disposizione oggetto di censura.
2.1. – Con gli artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale –
Legge finanziaria 2002), il legislatore aveva previsto che, ai fini
della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art.
67 (gia’ art. 81), comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), di seguito TUIR, fosse possibile assumere quale valore
iniziale – sulla base del quale calcolare, appunto, la plusvalenza o
la minusvalenza realizzata all’atto delle cessione dei beni –
anziche’ il costo o il valore di acquisto, rispettivamente, di
titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
ovvero di terreni edificabili e con destinazione agricola, tutti
posseduti al 1° gennaio 2002, quello determinato tramite perizia
giurata di stima riferita a tale data.
Condizione necessaria per poter accedere a tale meccanismo di
calcolo delle plusvalenze – rientranti, in linea di principio, nel
novero dei cosiddetti «redditi diversi» soggetti, come tali, a
tassazione – (o delle minusvalenze) era il pagamento di un’imposta –
sostitutiva di quella che si sarebbe dovuta versare in ragione della
plusvalenza in ipotesi successivamente realizzata – pari, nel caso di
partecipazioni societarie di cui all’art. 5 della legge n. 448 del
2001, a seconda che la partecipazione fosse o meno qualificata ai
sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR, al
4 o al 2 per cento del valore di stima, e, nel caso di terreni,
edificabili e con destinazione agricola, pari al 4 per cento del
valore di stima. Il versamento della imposta sostitutiva, o,
quantomeno, della prima delle tre rate in cui il pagamento poteva
essere frazionato, doveva avvenire entro il 16 dicembre 2002.
Successivamente, i termini temporali di applicazione di tale
normativa sono stati piu’ volte differiti: cio’ a partire dal
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in
materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di
procedure di contabilita’), convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 21 febbraio 2003, n. 27, nel quale, all’art. 2, comma 2, si
e’ espressamente previsto che le disposizioni di cui ai ricordati
artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 si applichino con riguardo a
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e terreni
edificabili e agricoli detenuti sino al 1° gennaio 2003, prevedendosi
altresi’ il differimento al 16 maggio 2003 del termine sia per la
redazione ed il giuramento della perizia di stima che per il
pagamento della imposta sostitutiva o della prima rata del suo
importo.
Come accennato, il legislatore e’, quindi, nuovamente intervenuto
sui predetti termini, differendoli con ulteriori provvedimenti (che
e’ superfluo elencare analiticamente) per ben otto volte. In tutti
questi casi, e’ opportuno precisare, il legislatore e’, peraltro,
sempre intervenuto novellando non il testo normativo primigenio,
cioe’ gli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, ma quello
contenuto nell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002.
L’ultima modifica – che viene censurata dalla Regione siciliana
nella parte che ritiene le si applichi – e’ quella contenuta nel
comma 229 della legge n. 191 del 2009, per effetto della quale il
metodo di determinazione tramite perizia di stima del valore base su
cui calcolare eventuali plusvalenze (o minusvalenze) e’ applicabile
per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati o per
terreni, edificabili e agricoli, detenuti sino al 1° gennaio 2010 e
l’imposta sostitutiva, o la prima rata di essa, puo’ essere versata
non oltre il 31 ottobre 2010, data entro la quale deve essere redatta
e sottoposta a giuramento anche la ricordata perizia.
Come detto, il successivo comma 230 dell’art. 2 della legge n.
191 del 2009, cioe’ la disposizione oggetto del giudizio di
legittimita’ costituzionale, prevede che le maggiori entrate
realizzate per effetto della applicazione del comma 229, cioe’ per
effetto del pagamento della imposta sostitutiva, affluiscano, con le
modalita’ ivi previste, al fondo di cui all’ulteriore comma 250.
3. – Sulla base dell’assunto interpretativo, non espressamente
dichiarato ma logicamente sottinteso, che l’effetto della
disposizione censurata sia la destinazione al fondo in discorso
dell’integrale importo della imposta sostitutiva come sopra
percepita, ricomprendendo in esso anche le somme a tale titolo
riscosse nella Regione siciliana, detta Regione lamenta che, in tale
modo, sarebbero stati violati i principi costituzionali in tema di
finanza regionale, contenuti negli artt. 36 e 37 dello Statuto di
autonomia e nell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in base ai
quali, invece, sono di spettanza regionale, salve talune eccezioni
che, per quanto di rilevanza, saranno brevemente esaminate in
seguito, oltre alle entrate tributarie deliberate dalla Regione
stessa e che in questa sede non interessano, anche quelle erariali,
dirette ed indirette, comunque denominate, riscosse nell’ambito del
suo territorio.
4. – La questione non e’ fondata nei termini di seguito
specificati.
L’assunto della Regione non trova – a seguito di una complessiva
esegesi della normativa che sia orientata nel senso del rispetto dei
principi costituzionali e tenga altresi’ conto della pacifica
esperienza giuridica formatasi attorno alla normativa stessa – nel
dato legislativo un adeguato riscontro, tale da farlo ritenere
condivisibile.
4.1. – Deve, infatti, rilevarsi, come segnalato dalla difesa
dello Stato, che gli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 sono
inseriti in un testo legislativo che ha, come disposizione di
chiusura, l’art. 79 il quale, al comma 2, espressamente prevede che
«le disposizione della presente legge […fra le quali appunto sono
anche gli artt. 5 e 7…] sono applicabili alle regioni a statuto
speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti».
Non vi e’ dubbio che l’applicazione di siffatta clausola di
salvaguardia esclude che, per cio’ che concerne la Regione siciliana,
il gettito della imposta sostitutiva prevista dalle due norme di
legge sopra richiamate, se riscosso nell’ambito della Regione, possa
avere altra destinazione che non la Regione stessa.
Infatti condizione imprescindibile (trascurando quelle ulteriori
derogatorie) acciocche’, operando la disciplina d’eccezione contenuta
nell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, un’entrata tributaria
erariale, seppur riscossa in Sicilia, affluisca alle casse dello
Stato (e non a quelle della Regione) e’ che si tratti di una nuova
entrata tributaria, per tale dovendosi necessariamente intendere una
entrata aggiuntiva che non venga anticipatamente a sostituire quelle
gia’ in precedenza previste siccome spettanti alla Regione.
4.2. – In tal senso gia’ si e’ puntualmente espressa la
giurisprudenza di questa Corte la’ dove ha precisato, sia pure con
riferimento ad altra Regione a statuto speciale, che – essendo stato
previsto, per effetto di una disposizione sopravvenuta, quale
meccanismo per la riscossione di un preesistente tributo, il
versamento anticipato di un acconto e, in un secondo tempo, il
versamento del saldo – la attribuzione dell’acconto all’Erario e’
illegittima, in presenza di disposizioni di rango costituzionale che
assegnano alla Regione il gettito della preesistente imposta. Cio’ in
quanto, diversamente operando, l’effetto della disposizione
sopravvenuta non sarebbe quello «di lasciare invariato il gettito per
la Regione, facendo beneficiare solo lo Stato di un aumento di
entrate determinato dalla nuova disciplina legislativa; ma quello di
avocare allo Stato l’intero importo di un gettito tributario […] in
precedenza ripartito fra Stato e Regioni» (sentenza n. 198 del 1999).
E’ questo il caso anche della imposta sostituiva ora in
questione, posto che il metodo di determinazione del valore base
previsto dagli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 ed il
versamento della imposta sostitutiva ivi disciplinata andra’
logicamente ad incidere, comportandone una diminuzione,
sull’ammontare delle imposte che si potrebbero riscuotere, in ragione
delle maggiori plusvalenze realizzate, ove non si facesse ricorso al
citato metodo.
Del resto, nella sentenza n. 29 del 2004 che ha affrontato in
modo specifico il caso della spettanza di un’imposta sostitutiva
riscossa nell’ambito territoriale della Regione siciliana, si e’
chiarita la caratteristica di tale tributo, precisando che «non si
tratta di una nuova entrata, ma di una imposta sostitutiva di tributi
di pacifica spettanza regionale (sentenza n. 49 del 1972), e, di
conseguenza, si e’ fuori dall’ipotesi eccezionale prevista a favore
dello Stato dall’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto della
Regione siciliana in materia finanziaria, secondo il quale spettano
alla Regione siciliana "tutte le entrate tributarie erariali riscosse
nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque
denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui
gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri
diretti a soddisfare particolari finalita’ contingenti o continuative
dello Stato specificate nelle leggi medesime"».
4.3. – Ne’, ad avviso di questa Corte, varrebbe obiettare, come
invece sostanzialmente fatto dalla Regione ricorrente nella sua
memoria illustrativa, che la clausola di salvaguardia e’
espressamente contenuta solo nella legge n. 448 del 2001 e non anche
nel decreto-legge n. 282 del 2002 che, per la prima volta, ha
differito i termini di operativita’ degli artt. 5 e 7 della legge n.
448 del 2001, ne’ in tutte le numerose ulteriori proroghe disposte
con successivi provvedimenti normativi.
Appare, infatti, indubbio che, la’ dove l’art. 2 del
decreto-legge n. 282 del 2002, nelle sue molteplici versioni, ha
rinnovato la applicabilita’ delle piu’ volte ricordate disposizioni
di cui agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, anche per epoche
successive a quelle originariamente stabilite, ha tuttavia mantenuto
fermi tutti gli altri limiti, non temporali, riguardanti la
applicazione delle disposizioni medesime, ivi compresi quelli
derivanti dal rispetto delle norme statutarie, o di relativa
attuazione, pertinenti le Regioni speciali e le Provincie autonome.
Si tratta, del resto, di un percorso argomentativo gia’ seguito
da questa Corte nei sopra ricordati casi in cui l’imposta, riscossa
nella Regione Sardegna, e’ venuta ad anticipare un successivo
pagamento (sentenza n. 198 del 1999) e in cui, nella Regione
siciliana, e’ venuta a sostituirlo (sentenza n. 29 del 2004). Ad
analoga conclusione questa Corte e’ pervenuta anche nelle sentenze n.
430 del 1996 e n. 92 del 2003, relative ad imposte riscosse in
Sicilia, nelle quali si e’ affermato che «La questione proposta dalla
Regione siciliana si risolve, pertanto, nell’ambito interno
all’interpretazione della legge denunciata, la quale non prevede e
non consente, essa stessa, l’attribuzione allo Stato di entrate
tributarie erariali in contrato con le norme di attuazione dello
statuto siciliano in materia finanziaria, e, dunque, se non quando si
tratti di una nuova entrata tributaria, il cui gettito sia stato
specificamente destinato dalla legge a soddisfare particolari
finalita’ dello Stato».
5. – Alla luce di tale ricostruzione, suffragata, altresi’, dalla
costante prassi formatasi in ordine alla destinazione del gettito
della piu’ volte ricordata imposta sostitutiva sino alla entrata in
vigore della legge n. 191 del 2009 (ne’, d’altra parte, contraddetta
da una diversa prassi successiva relativa alla applicazione della
legge n. 191, posto che ratione temporis, essa ancora non puo’
essersi formata) e non sostanzialmente contrastata neppure dalle
difese del Presidente del Consiglio, deve escludersi che il gettito
della imposta sostitutiva di cui gli artt. 5 e 7 della legge n. 448
del 2001 riscosso, nei termini temporali differiti dal testo vigente
dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito
dalla legge n. 27 del 2003, nell’ambito del territorio della Regione
siciliana affluisca al fondo di cui al comma 250 dell’art. 2 della
legge n. 191 del 2009, afferendo, invece, alle risorse finanziarie
regionali.
6. – E’, pertanto, evidente che la questione di costituzionalita’
sollevata dalla Regione siciliana non e’ fondata, essendo erroneo il
presupposto interpretativo che ne e’ alla base.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 2, comma 230, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato — Legge finanziaria 2010), sollevata dalla Regione
siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione siciliana), e all’art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria), con il ricorso in
epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010.

Il Presidente: De Siervo

Il redattore: Napolitano

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 novembre 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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