Corte Costituzionale sentenza n. 340 SENTENZA 17 – 26 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 1-12-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 16, comma 2,
della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge
finanziaria per l’anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 1° – 4 marzo 2010, depositato
in cancelleria il 4 marzo 2010 ed iscritto al n. 33 del registro
ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
Udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Uditi l’avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Nicoletta Gervasi
per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso del 4 marzo 2010, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre
2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010), per violazione
dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli
articoli 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
La norma impugnata dispone che, in materia di concessioni
demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, su richiesta del
concessionario, puo’ essere disposta una proroga fino ad un massimo
di venti anni, sia pure in ragione dell’entita’ degli investimenti
realizzati e dei relativi ammortamenti, sulla base di criteri e
modalita’ stabiliti dalla Giunta regionale con regolamento.
Si premette che, la materia de quo, e’ oggetto di procedura di
infrazione n. 4908 del 2008 della Commissione europea, che ha
sollevato questione di compatibilita’ con il diritto comunitario
della normativa italiana in materia di concessioni del demanio
marittimo con finalita’ turistico-ricreative, nonche’ delle
conseguenti iniziative legislative assunte dalle regioni.
In particolare l’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione,
nell’ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del
demanio marittimo (con finalita’ turistico-alberghiere) attribuisce
preferenza – cosiddetto diritto d’insistenza – al concessionario
uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le censure
sollevate dalla Commissione, ha approvato il decreto-legge 20
dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), che, all’art. l, comma 18,, abroga l’art. 37, comma 2,
del Codice della navigazione, e, nel contempo, dispone una proroga
estensibile, per la specificita’ del territorio italiano, alle
concessioni in atto sino al 2015. Orbene, mentre il primo comma
dell’art. 16 della legge Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77,
prevedendo una proroga sino al 2015 si adegua alla normativa statale,
diversamente il comma 2 del medesimo articolo, oggetto della presente
impugnativa, introduce una deroga consentendo la possibilita’ del
permanere della concessione sino ad un massimo di 20 anni e, in
sostanza, attua un rinnovo automatico. Cosi’ disponendo la norma
regionale impugnata viola l’art. 117, primo comma, della Costituzione
in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario in tema di liberta’ di stabilimento e tutela della
concorrenza (rispettivamente agli artt. 49 e 101 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea di cui l’art. 117, primo comma
citato offre copertura. La norma impugnata infatti prevede ed
introduce un diritto d’insistenza in favore del soggetto gia’
possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della
medesima. Detto automatismo determina una disparita’ di trattamento
tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza
e di liberta’ di stabilimento. Non sono previste ne’ procedure di
gara e neppure forme idonee di pubblicita’ afferenti la procedura
relativa al rinnovo, al fine di tutelare le esigenze concorrenziali
di altre imprese presenti sul mercato, in contrapposizione al
titolare della concessione scaduta o in scadenza.
2. – Con memoria del 30 marzo 2010, si e’ costituita in giudizio
la Regione Toscana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
infondato, in quanto la concessione non sarebbe prorogata
automaticamente, ma procedendo ad una valutazione caso per caso, in
considerazione degli investimenti effettuati per garantire lo
sviluppo turistico. Occorrerebbe pertanto un bilanciamento
d’interessi tra la tutela della concorrenza e quella del turismo, di
competenza regionale, trattandosi inoltre di dover tutelare il
livello occupazionale e di stimolare la ripresa dell’economia
toscana.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della
legittimita’ costituzionale dell’articolo 16, comma 2, legge della
Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno
2010), nella parte in cui dispone che «Su richiesta del
concessionario la durata della proroga puo’ essere estesa fino ad un
massimo di venti anni, in ragione dell’entita’ degli investimenti
realizzati e dei relativi ammortamenti», per violazione dell’art.
117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli articoli 43
(ora 49) e 81 (ora 101) del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in quanto determina una disparita’ di trattamento tra gli
operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di
liberta’ di stabilimento, dal momento che non sono previste procedure
di gara al fine di tutelare le esigenze concorrenziali delle imprese
che non siano titolari di una concessione scaduta o in scadenza.
2. – La questione e’ fondata.
2.1. – Ai fini del suo accoglimento e’ sufficiente il richiamo
alla sentenza di questa Corte n. 180 del 2010, che ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 1 della legge della
Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 (Modifica della legge
regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo e di zone di
mare territoriale in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n.
296), nella parte in cui ha inserito, nella legge regionale n. 9 del
2002, l’art. 8-bis, comma 2, il quale dispone che «i titolari di
concessioni demaniali marittime (omissis) potranno chiedere entro il
31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad
un massimo di venti anni».
La norma impugnata – analogamente a quella della Regione
Emilia-Romagna – stabilisce che «su richiesta del concessionario la
durata della proroga puo’ essere estesa fino ad un massimo di venti
anni, in ragione dell’entita’ degli investimenti realizzati e dei
relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalita’ definiti
dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di
categoria dei concessionari entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge».
Tale disposizione – come e’ stato affermato dalla richiamata
sentenza – «viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di
stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti la norma
regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto gia’
possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della
medesima. Detto automatismo determina una disparita’ di trattamento
tra gli operatori economici in violazione dei principi di
concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano
il demanio marittimo non hanno la possibilita’, alla scadenza della
concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso
in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido
programma di investimenti».
Ne’ al fine di affermare la legittimita’ della norma impugnata
vale la giustificazione addotta dalla Regione Toscana, la quale
oppone che la concessione non sarebbe prorogata automaticamente, ma
sulla base di una valutazione caso per caso, in considerazione degli
investimenti effettuati per garantire lo sviluppo turistico, e che
occorrerebbe pertanto un bilanciamento d’interessi tra la tutela
della concorrenza e quella del turismo, di competenza regionale,
trattandosi di dover tutelare il livello occupazionale e di stimolare
la ripresa dell’economia toscana.
La disciplina regionale impedisce infatti l’accesso di altri
potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere
all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori.
La norma impugnata determina, dunque, un’ingiustificata
compressione nella gestione del demanio marittimo, violando il
principio di parita’ di trattamento, che si ricava dagli artt. 49 e
ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in tema di
liberta’ di stabilimento, e favorendo i vecchi concessionari a
scapito degli aspiranti nuovi.
La previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in
luogo di una procedura di rinnovo che «apra» il mercato, e’ del tutto
contraddittoria rispetto al fine di tutela della concorrenza e di
adeguamento ai principi comunitari (sentenza n. 1 del 2008).
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 77 del
2009, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione,
in relazione all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010). Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Finocchiaro Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 novembre 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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