T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-06-2011, n. 5351

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor D.D.P. ha impugnato il provvedimento – notificatogli il 26.3.2003 – col quale lo si è ritenuto inidoneo a svolgere il servizio militare incondizionato.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 4.5.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unica circostanza rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: l’esser stato affetto, il D.P., da un pneumotorace spontaneo sinistro.

In presenza di una tale circostanza (pacificamente risultante "per tabulas"), non si vede obiettivamente come le Autorità militari (pena la violazione di quanto disposto, in materia, dall’art.11 del D.M. n.14 del 4 aprile 2000: e della direttiva tecnica approvata con apposito, e successivo, decreto direttoriale) avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione quale quella di cui è causa.

E dunque; atteso

che una tale determinazione (quand’anche non la si voglia considerare come un vero e proprio "atto dovuto") ha una natura, quanto meno, vincolata;

che ciò rende applicabile il disposto dell’art. 21 octies della legge 241/90: ai sensi del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora (come la p.a. ha abbondantemente dimostrato) sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe – in concreto – potuto esser diverso da quello che lo connota;

che, in ogni caso, i (ben tre) giudizi sanitari di cui trattasi (espressione di una chiara discrezionalità tecnica) non presentano certo quegli aspetti di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli potrebbero invalidarli,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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