Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-05-2011) 14-06-2011, n. 23776

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la ordinanza 12.11.2010 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli, in parziale riforma della decisione 22.9.2010 del Giudice delle indagini preliminari, parzialmente accogliendo i motivi di appello proposti dalla difesa del prevenuto, ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

La difesa dell’indagato richiede l’annullamento della ordinanza impugnata deducendo, con un primo motivo, vizio di contraddittorietà della motivazione. In particolare la parte ricorrente rileva che il Tribunale del riesame, prendendo atto della esclusione dell’esistenza di sufficienti indizi con riferimento al delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (capo A della originaria rubrica della imputazione) ed escludendo, con riferimento al delitto di illecito porto e detenzioni di armi (capo g1 della rubrica dell’imputazione), l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 2001, art. 7, ha pur tuttavia, senza fornire adeguata motivazione, ritenuto la sussistenza della medesima aggravante con riferimento all’ipotesi di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capo b dell’imputazione).

Con un secondo motivo la difesa denuncia altresì la violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3 e art. 274 c.p.p., ex art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in ordine alla valutazione della sussistenza della presunta pericolosità del P.L. ritenuta con riferimento alla esistenza del pericolo di reiterazione del reato alla luce della pericolosità manifestata in riferimento all’episodio di violenza nei confronti di C. l’ergastolano, al numero delle armi e alla sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 collegata al capo B) della imputazione.

Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il P. L. è indagato in stato di detenzione con riferimento alle ipotesi di violazione: B) del reato di cui all’art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e D.L. n. 152 del 2001, art. 7; G1) del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., L. 14 Ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12, 14 e L. n. 203 del 1991, art. 7. Dal medesimo provvedimento si evince altresì che: 1) il Tribunale del riesame, con precedente decisione aveva escluso la gravità indiziaria in relazione all’art. 416 c.p.; 2) la difesa aveva formulato nuova istanza volta ad una modificazione del regime restrittivo della libertà previa esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Sul punto il Tribunale del riesame ha affermato: "…tuttavia, in considerazione della mancanza di elementi che possano far ritenere che P. L. fosse partecipe del sodalizio per cui opera il fratello, condividendone il sistema, o comunque essendo a conoscenza dei relativi meccanismi operativi (così come osservato dal Tribunale nella già citata ordinanza di riesame), deve ritenersi che non sia possibile attribuire alla detenzione delle armi da parte dell’odierno istante la finalità di agevolare il clan camorristico in questione…..pertanto….in mancanza di gravi indizi in ordine alla coscienza e volontà da parte di P.L. di agevolare con la detenzione delle pistole il clan dei casalesi, deve pervenirsi all’annullamento della contestata aggravante…." Sostenendo, peraltro: "…resto, invece, la contestata aggravante con riferimento alla condotta di intestazione fittizia inscindibilmente connessa alla agevolazione del clan, dal momento che essa è finalizzata ad evitare la apprensione patrimoniale da parte dell’Autorità in relazione alla qualità di camorrista del titolare effettivo".

Il tribunale quindi, da un lato, accogliendo l’appello dell’indagato, ha escluso l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al delitto di cui al capo G1); dall’altro ha ritenuto sussistente l’aggravante con riferimento al solo reato di cui al capo B). Sulla base di queste premesse processuali il collegio osserva quanto segue. Il ricorso è fondato e va accolto, anche in conformità delle conclusioni formulate anche dal Procuratore Generale.

La motivazione del provvedimento denota un’obbiettiva contraddittorietà e un’evidente carenza di motivazione. Infatti, a fronte dell’affermata mancanza di elementi che possano far ritenere il P.L. "partecipe del sodalizio" cui era aderente il proprio fratello e che fosse "consapevole" di aiutare un’ associazione camorristica, il Tribunale non spiega le ragioni per le quali sia pervenuto a conclusioni diametralmente opposte con rifermento all’accusa di violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Infatti, non viene spiegato se e come il P.L. fosse consapevole della appartenenza del proprio fratello al clan camorristico, nonchè per conto di quale affiliato al clan, il P.L. rivestisse la funzione di prestanome fino al 2003 nonchè in epoca successiva al dicembre del 2008. La assenza di qualsiasi chiarimento sul punto rende la motivazione viziata ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con la conseguenza che il provvedimento deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli il quale dovrà procedere ad un nuovo esame della complessiva posizione del P.L.. Il nuovo giudizio demandato al giudice del rinvio dovrà vertere sui seguenti punti:

a) Valutazione dell’esistenza di elementi indizianti idonei a ritenere la sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 connessa al reato di cui al capo B). b) Valutazione della "pericolosità" che, ex artt. 274 e 275 c.p.p. dovrà essere specificatamente riconsiderata ai fini della scelta della misura cautelare più idonea, dovendosi tenere conto del mutato quadro indiziario.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato dalla Cancelleria alla Autorità competente ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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