T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 16-06-2011, n. 5349 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendola illegittima sotto più profili, il signor F.G. ha impugnato – chiedendone, contestualmente la sospensione dell’esecutività – la determinazione (assunta il 20.10.2010) con la quale i competenti organi del Ministero dell’Interno (preso atto del giudizio di inidoneità fisica espresso, nei suoi confronti, dall’apposita Commissione esaminatrice) l’hanno escluso dal concorso indetto, con D.M. n. 5140/2008, per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco.

Stante la manifesta fondatezza delle pretese attoree, nella Camera di Consiglio del 4.5.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Discostandosi nettamente da quanto evidenziato "in prime cure", le risultanze dei nuovi accertamenti sanitari (disposti, appunto, in sede istruttoria) hanno infatti concluso nel senso che l’interessato è, in realtà, pienamente idoneo – ovviamente dal considerato punto di vista oculistico (ché di questo, in buona sostanza, si trattava e si tratta) – allo svolgimento delle mansioni di cui è causa.

E tanto basta, al Collegio, per riconoscere – come si è detto – fondato ed, in quanto tale (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, ivi compreso il compenso spettante al soggetto verificatore), meritevole di accoglimento il ricorso "de quo".

Le spese ordinarie di lite sono liquidate in Euro 1.500,00; mentre per quel che concerne in particolare la liquidazione del compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio delega il proprio Presidente il quale provvederà (con decreto e su documentata istanza dell’avente titolo) ai sensi dell’art.66, IV comma, del d.lg. n.104/2010.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti costituentine oggetto;

condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro quanto all’ordinario, mentre per la liquidazione del compenso spettante al soggetto verificatore dispone come indicato in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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