T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-06-2011, n. 5357 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

su delega dell’avv. Stoppa,, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente, proprietaria di immobile residenziale sito nel Comune di Capodimonte (VT), Strada Piansano, n. 42, distinto in NCEU al Foglio 20, part.lla 607 sub 10 graffata con sub.18, riferisce che tale immobile è stato edificato con concessione edilizia n. 17 del 7.9.1982 e che in data 16.12.2010 è stata presentata un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una loggia di circa mq 1,76, mediante demolizione di una porzione del prospetto e ricostruzione di muratura perimetrale arretrata. Secondo la ricorrente la realizzazione della loggia comporterebbe una riduzione della superficie interna dell’appartamento da m.69,70 a m. 67,10 pari ad una riduzione della volumetria per mc 7,15.

Lamenta la ricorrente che dopo oltre un mese dalla scadenza del termine di cui all’art.20 del DPR n. 380 del 2001, l’Amministrazione non avrebbe ancora provveduto sull’istanza proposta e che la mancata conclusione del procedimento attivato con la predetta istanza di permesso di costruire sarebbe illegittima ai sensi dell’art. 117 del cpa e, pertanto, chiede a questo Tribunale la conseguente dichiarazione dell’obbligo del Comune intimato di provvedere.

A tal fine allega quale unico articolato motivo di impugnazione la Violazione e falsa applicazione dell’art.20 del DPR n. 380 del 2001. Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere, in quanto il Comune ai sensi della normativa edilizia rubricata avrebbe dovuto concludere il procedimento attivato dalla parte entro 75 giorni dalla presentazione della domanda e adottare il provvedimento finale entro il 1° marzo 2011; in tal senso, risulterebbe violato l’obbligo sancito dall’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, con la conseguente formazione del silenziorifiuto ai sensi dell’art.20, comma 9 del Dpr n. 380 del 2001. Conclude con la richiesta della declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di permesso di costruire presentata e il conseguente obbligo del Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso, disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso del protrarsi dell’inadempimento.

Il Comune di Capodimonte intimato non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di consiglio del 9 giugno 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito, il ricorso presenta profili di fondatezza e va, pertanto, accolto, nei sensi di seguito precisati.

2.1. Il Collegio osserva che il petitum della domanda ricade nel giudizio disciplinato dagli articoli 31 e 117 del c.p.a. introdotti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, norme che regolano gli aspetti processuali del rito speciale per le controversie instaurate a fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, nonché nel meccanismo di formazione "automatica" del silenzio, di cui alla disciplina "sostanziale" dettata dall’art.2 della Legge n.241 del 1990 e succ. modif.. In particolare, la domanda è stata proposta nel giudizio diretto ad accertare se il silenzio serbato da una Pubblica Amministrazione sull’istanza del richiedente violi, o meno, l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa (in generale, cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 9 gennaio 2002, n.1). Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito dell’Amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, garantendo così l’obbligo di pronuncia espressa (positiva o negativa) e motivata nonchè del rispetto del clare loqui gravante sull’Amministrazione, in ottemperanza ai principi, di portata ancora più generale, di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, chiarezza e leale collaborazione tra P.A. e privato nonché correttezza e buona amministrazione di cui all’art.97 della Cost. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n.1586; idem, 29 febbraio 2008, n. 793; Tar Lazio, Roma, sez. II, 15 luglio 2009, n. 7011).

Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risulta formalmente concluso dal Comune di Capodimonte il procedimento avviato con l’istanza proposta dalla ricorrente, con la conseguenza che, allo stato, rileva la perdurante e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione riguardo la specifica richiesta da parte della sig.ra P. di provvedere sull’istanza di permesso di costruire la suddetta opera edilizia.

2.2. Nella specie, si è formato il silenzio rifiuto e sussistono i presupposti di operatività, in favore della ricorrente, del relativo meccanismo di tutela giurisdizionale e pertanto, va accolto il ricorso proposto sul detto silenziorifiuto formatosi sulla predetta domanda, fermo restando che l’accoglimento del gravame comporta esclusivamente l’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza proposta dal soggetto interessato in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente), assegnando al Comune di Capodimonte stesso il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, e con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo per il Comune di Capodimonte (VT) di provvedere in modo espresso e motivato (positivamente o negativamente) sull’istanza prodotta dalla ricorrente, entro il termine di 90 giorni (novanta), decorrente dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, nei termini e nei modi di cui in motivazione;

– compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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