T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-06-2011, n. 5356 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– i ricorrenti, proprietari di un terreno sito in Roma, via Drò n.16, hanno chiesto al Comune di Roma istanza per ottenere il rilascio del permesso di costruire al fine di edificare sullo stesso un villino bifamiliare;

– in data 25 settembre 2009 l’Amministrazione ha comunicato, ai sensi dell’art.10 bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi al rilascio del richiesto titolo abilitativo, a seguito dei quali i ricorrenti hanno proposto osservazioni;

– con provvedimento in data 12 gennaio 2010 è stata emanata la determinazione dirigenziale n. 24 del 12.1.2010, con la quale il Comune ha respinto l’istanza dei ricorrenti in assenza anche di un piano di recupero urbanistico all’interno dei perimetri riguardo le aree;

– avverso detto provvedimento i ricorrenti hanno proposto ricorso deducendo motivi di illegittimità ed eccesso di potere sotto vari profili;

– con ordinanza n. 1991 del 7 maggio 2010, questa sezione ha disposto il riesame del provvedimento impugnato;

– con istanza prodotta in data 21 gennaio 2011, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di ordinare l’esecuzione della predetta ordinanza cautelare, in mancanza di adempimento da parte del Comune, nominando un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento;

CHE

– in prossimità dell’odierna Camera di consiglio, il Comune ha prodotto memoria conclusionale nonché copia della determinazione dirigenziale n.443 del 16 maggio 2011 con cui il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica ha disposto la reiezione dell’istanza presentata dai ricorrenti volta ad ottenere il permesso di costruire richiesto dai medesimi;

CHE

alla Camera di consiglio del 9 giugno 2011 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di esecuzione dell’ordinanza formulata alla luce del provvedimento da ultimo adottato dal Comune e depositato in atti;

TANTO PREMESSO

Il Collegio prende atto di quanto comunicato, documentato e confermato anche dal difensore dei ricorrenti in udienza, riguardo la sopravvenuta emanazione della determinazione dirigenziale n.443 del 16 maggio 2011 – con cui il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica del Comune ha disposto la reiezione dell’istanza presentata dai ricorrenti volta ad ottenere il permesso di costruire richiesto dai medesimi – e dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuto difetto di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *