T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 16-06-2011, n. 5355 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.L’ente ricorrente riferisce che nell’ambito del procedimento esecutivo promosso avanti al Tribunale di Roma in danno della sig.ra Reho Bianca Maria, debitrice esecutata, in data 29.10.1996 è stata aggiudicata alla società L. soc. coop. l’immobile sito in Roma, località Borghetto, distinto in N.C.T. al Foglio 59, part.lle 279 e 277, La sig.ra Maria Teresa Scanavacca, legale rappresentante della soc. L. soc. coop, ha presentato in data 21.2.1997, prot. 18121 istanza di condono, ai sensi della legge n. 724/1994 nonchè dell’art.40, comma 6, ex lege n. 47 del 1995, per l’avvenuta realizzazione di un fabbricato adibito ad attività turisticoricettiva sull’immobile in questione.

In data 26 giugno1997 è stato depositato dal Giudice dell’esecuzione il Decreto di Trasferimento d’immobile a favore della soc. L. soc. coop.

Successivamente, l’Associazione volontari del Servizio Sociale Cristiano, con sede in Roma, in data 17 settembre 1998 ha acquistato a titolo gratuito, ai sensi dell’art.9 del D.L. n. 460 del 1997, l’immobile in oggetto. La società L. soc. coop in data 16 febbraio 2000 ha trasmesso all’ufficio condono del Comune documentazione integrativa ai fini della sanatoria.

Con provvedimento in data 20.3.2006, prot. n. 31980 il Comune di Roma ha respinto l’istanza di condono della società sul presupposto della tardività della domanda essendo la stessa presentata oltre il limite massimo previsto dall’art.40, comma 6, della Legge n. 47 del 1985 (entro 120 gg. dall’atto di trasferimento dell’immobile derivante da procedura esecutiva).

Avverso il suddetto provvedimento l’Ente ha proposto ricorso deducendo motivi di 1) Violazione e/o falsa applicazione del DPR n.380 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.40 della Legge n. 47 del 1985. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria: in quanto la società avrebbe presentato l’istanza di condono presso gli Uffici preposti del Comune in data 21.2.1997, ossia 114 giorni dopo l’aggiudicazione alla società L. soc. coop dell’immobile in questione e prima ancora della pubblicazione del Decreto di trasferimento dell’immobile subastato e pertanto, sarebbe stato rispettato il limite dei 120 giorni richiesto dall’art.40, comma 6 della legge n. 47 del 1985.

2) Violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 380 del 2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.39 della legge n. 724/1994: nella specie, si sarebbe maturato il silenzio accoglimento dell’istanza di condono presentata in data 21.2.1997, escludendo la possibilità all’Amministrazione di adottare un provvedimento tardivo di diniego.

3) Difetto di motivazione conseguente alla genericità del provvedimento adottato. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della Legge n. 241 del 1990 e succ. integr.. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria: il provvedimento impugnato non sarebbe supportato da adeguata motivazione impedendo al destinatario di poter ricostruire l’iter logico seguito per l’adozione dell’atto.

In seguito, parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla procedura esecutiva a corredo di ulteriore memoria difensiva.

Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso chiedendo la reiezione dello stesso

attesa l’infondatezza delle censure, con deposito di documentazione a difesa.

Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di infondatezza per le seguenti ragioni.

2.1.Osserva il Collegio che la determinazione dirigenziale n. 209/2006 impugnata ha disposto la reiezione dell’istanza di condono – presentata dal legale rappresentante della società L. coop a r.l. volta ad ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell’art.40, comma 6 della Legge n. 47 del 1985 – sulla base di una serie di presupposti di fatto e di diritto, e in particolare "per l’avvenuta realizzazione di abusi edilizi….. consistenti nella costruzione di un fabbricato adibito ad attività turisticoricettiva, l’immobile è distinto al N.C.T. al foglio 59 p.lle 279/277; – che, in data 26.06.1997, è stato depositato in Cancelleria il Decreto di Trasferimento della proprietà dell’immobile; – che il summenzionato decreto trasferisce esclusivamente un appezzamento di terreno sito in località "Borghetto",è distinto al foglio 59 p.lle 279/277; – che, ai sensi dell’art.40, comma 6 della L.47/85 possono conseguire la concessione…..in sanatoria: "Nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile…."

Orbene, ai sensi di tale norma di sanatoria l’immobile da condonare deve rientrare nelle previsioni di sanabilità previste dalla legge stessa e deve essere oggetto di trasferimento derivante dalla procedura esecutiva, mentre risulta per tabulas che non vi è corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di condono e quanto indicato nel decreto di trasferimento della procedura esecutiva: infatti, la concessione in sanatoria è stata richiesta relativamente alla costruzione di un fabbricato adibito ad attività turisticoricettiva sull’immobile distinto in N.C.T. al foglio 59 p.lle 279/277, mentre il decreto di cui alla procedura esecutiva in data 26 giugno 1997 ha trasferito esclusivamente la proprietà del predetto appezzamento di terreno,sito in loc. Borghetto, senza alcun riferimento alla costruzione ivi realizzata abusivamente.

Ne deriva, quindi, l’evidente difformità, specificamente indicata nell’atto impugnato, tra l’oggetto del trasferimento della proprietà di cui al decreto e quanto invece indicato nella domanda di sanatoria. Da ciò non appaiono sussistere i censurati vizi di difetto di motivazione di cui al secondo e terzo motivo di impugnazione.

Peraltro, non va sottaciuto che appare irrilevante il rilievo posto dall’Ente ricorrente riguardo il rispetto del limite dei 120 giorni per la presentazione della domanda di sanatoria di cui all’art. 40 della legge n. 47 del 1985 (primo mezzo), circostanza neppure contestata nell’atto impugnato, il quale evidenzia il rilievo assorbente circa la difformità tra l’immobile oggetto di sanatoria e quello oggetto di trasferimento di proprietà di cui alla procedura esecutiva, con la conseguente non applicabilità, tra l’altro, nella specie dell’istituto del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio, attesa detta difformità delle opere e la non operatività del condono ai sensi dell’art. 40, comma 6 della L. 47 del 1985.

In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto.

L’andamento del processo e la peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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