Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2011) 14-06-2011, n. 23742 Imputabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to Galeota Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 19/10/2010, la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata in data 29/03/2010 dal g.u.p. del Tribunale della medesima città con la quale T.S. era stato ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata. p.2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 88 e 89 c.p. per non avere la Corte territoriale riconosciuto la non imputabilità o la ridotta imputabilità pur essendovi agli atti la prova che l’imputato, al momento del fatto, versasse in uno stato di intossicazione irreversibile derivante dall’uso di stupefacenti. p.3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. La Corte territoriale, avanti alla quale la stessa questione era stata dedotta, l’ha disattesa rilevando che l’imputato era perfettamente capace di intendere e volere – essendo "soggetto soltanto ai temporanei effetti dello stupefacente abitualmente usato" – sulla base dei seguenti elementi:

– la generica relazione dell’ASL Napoli (OMISSIS);

– la relazione della comunità dove l’imputato era ricoverato sin dal (OMISSIS) la quale attestava che il medesimo si trovava in fase di miglioramento "circostanza impossibile da verificarsi se egli fosse mai stata affetto da cronica intossicazione da stupefacente";

– la freddezza dimostrata dal T. "nell’esecuzione e nella gestione della fuga che mal si concilierebbe con la situazione mentale denunziata";

– l’isolato tentativo di suicidio era un dato neutro ed equivoco potendo dipendere da numerose cause e che, quindi, non era indice di un vero e proprio squilibrio mentale.

A fronte di tale complessa motivazione, il ricorrente, invocando, in modo generico, una serie di condivisibili massime di questa Corte di legittimità, si è limitato a ribadire la propria tesi difensiva sostenendo che: a) era stato per diversi anni assuntore di stupefacenti in specie di eroina; b) lo stesso comportamento tenuto era indice di poca lucidità; c) la Corte avrebbe dovuto scientificamente accertarsi dello stato di tossicodipendenza e, quindi, la sua capacità di intendere e volere. Sennonchè si deve replicare che la censura riproposta con il presente ricorso, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura va rigettata, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Infine, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’impugnata sentenza.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

DISPONE procedersi alla correzione dell’errore materiale del dispositivo dell’impugnata sentenza nel senso che, dove è scritto "19 – 10 -2010" deve leggersi ed intendersi "29 – 03 – 2010". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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