T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 16-06-2011, n. 5341 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 30 giugno 1998, i ricorrenti impugnano gli atti specificati in epigrafe e ne chiedono l’annullamento.

Riferiscono di essere ausiliari specializzati che nel corso del 1996 e 1997 hanno prestato servizio presso l’Azienda "Complesso Ospedaliero S. Filippo Neri" di Roma con contratti di lavoro a termine e che in data 11 marzo 1998 la predetta Azienda ospedaliera richiedeva all’UPLMO l’avviamento per n. 70 ausiliari specializzati, prevedendo il limite di età in 41 anni.

Il 28 maggio veniva pubblicata la graduatoria, che vedeva i ricorrenti S.G., G.S. e G.P. esclusi per aver superato il limite di età; mentre S. e V. venivano esclusi per non aver raggiunto un punteggio utile per essere collocati entro i primi 70.

Avverso la predetta graduatoria vengono dedotti i seguenti motivi:

1.violazione del bando di concorso e della richiesta dell’11 marzo 1998 di avviamento a selezione, nonché degli artt. 3, 35 e 97 Cost.; art. 3, co. 6, della legge n. 127 del 1997 e dei principi generali. Eccesso di potere.

Deducono i ricorrenti che illegittimamente il bando di concorso prevedeva il limite di età di 41 anni per la partecipazione alla selezione in argomento. Né risulta, nel caso di specie, che il Regolamento dell’Azienda prevedesse deroghe al predetto principio né che esso abbia subito modifiche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6 della legge n. 127 del 1997. Comunque, quand’anche il Regolamento prevedesse la predetta deroga sarebbe comunque illegittimo, non potendosi configurare alcun presupposto giustificativo in relazione alla qualifica di "ausiliario specializzato";

2. violazione della richiesta di avviamento dell’11 marzo 1998, art. 16 della legge n. 56 del 1987, art. 4 della legge n. 160 del 1988 e artt. 3, 35 e 97 Cost. e principi generali. Eccesso di potere.

Contrariamente alla richiesta inoltrata dall’Azienda ospedaliera, l’Ufficio Provinciale del lavoro e della M.O. ha selezionato 70 aspiranti, la maggior parte dei quali sprovvista della qualifica di "ausiliario specializzato", raggiungendo, tuttavia, un punteggio superiore rispetto a quello dei ricorrenti;

3. violazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987; degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei principi generali. Eccesso di potere.

L’esclusione dei ricorrenti S. e V. è illegittima, poiché ove non si fossero inseriti tra i primi 70 candidati privi dei titoli professionali richiesti, pur con il punteggio loro attribuito, avrebbero comunque conseguito l’avviamento.

Non è stato, inoltre, tenuto in alcun conto l’anno di servizio prestato presso l’Azienda con contratto di lavoro a termine.

In relazione a quest’ultimo rilievo i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 35 e 97 Cost., dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, laddove esclude la conservazione della iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento soltanto a coloro che siano stati assunti con contratti a termine di durata superiore ai quattro mesi nell’anno solare.

Si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), il quale eccepisce, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso; nel merito, conclude per il rigetto,

Si è costituita anche l’Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri, la quale eccepisce la tardività del ricorso, nella parte che riguarda l’impugnativa del bando di concorso del 21 aprile 1998; nel merito, chiede che il ricorso sia respinto.

All’Udienza del 25 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, costituiscono oggetto del presente gravame gli elenchi dei lavoratori esclusi e non dall’avviamento a tempo indeterminato presso l’Ente Ospedaliero intimato, oltre che della relativa richiesta avanzata dall’Azienda predetta nonché dello stesso bando di concorso.

Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato

Merita adesione, infatti, l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall’Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri, relativamente all’impugnativa del bando di concorso ed alla richiesta di avviamento a selezione di n. 70 unità di operatoriausiliari specializzati da adibire ai servizi socio sanitari, formulata dall’Azienda predetta in data 11.3.1998.

Secondo i principi ripetutamente affermati in giurisprudenza, i bandi di concorso recanti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti concorrenti sotto il profilo della previsione di specifici requisiti di partecipazione sono suscettibili di immediata ed autonoma impugnazione, ovvero possono essere impugnati congiuntamente con il provvedimento di esclusione che di quelle clausole faccia applicazione, purché entro il termine di decadenza previsto per l’impugnazione del bando, con la conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso il bando ove siano decorsi i termini per l’impugnativa (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2003, n. 2881; A.P. 4 dicembre 1998, n. 1)

Nella specie, il bando risulta pubblicato in data 21 aprile 1998 e conosciuto dai ricorrenti in relazione ai requisiti richiesti, comprendente anche il limite di età, all’atto di presentazione della domanda, sicché, il ricorso, notificato in data 30 giugno 1998, è irrimediabilmente tardivo.

Analogamente per quanto riguarda l’impugnativa della lettera n. 3633 dell’11 marzo 1998, con cui l’Azienda S. Filippo Neri ha avanzato all’UPLMO la richiesta di avviamento al lavoro di n. 70 ausiliari specializzati da adibire a servizi socio sanitari, essendo stata pubblicata presso la Sezione Circoscrizionale dell’Impiego di Roma in data 21 aprile 1998, con l’indicazione che tutti i lavoratori interessati potevano presentare domanda nei giorni 27, 28 e 29 aprile.

Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti assumono che illegittimamente l’Ufficio Provinciale del lavoro e della M.O. ha selezionato 70 aspiranti, la maggior parte dei quali sprovvista della qualifica di "ausiliario specializzato".

Osserva il Collegio che l’art. 16 della legge n. 56 del 1987 consente l’assunzione nelle Amministrazioni pubbliche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli Uffici circoscrizionali del lavoro. Ciò avviene senza alcuna valutazione comparativa tra i candidati, ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Detta norma esplicitamente recita che "La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa". Tale prescrizione riguarda i criteri di valutazione da adottare in sede di convocazione degli avviati, in numero doppio rispetto ai posti e secondo il rigoroso ordine di graduatoria.

Va poi precisato che come rappresentato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Commissione regionale per l’impiego nel Lazio, nella seduta dell’8 giugno 1989, ha deliberato che "per gli avviamenti e selezione a seguito di richieste numeriche, per mansioni a basso contenuto professionale, in relazione all’art. 16 della legge n. 56/1987, devono essere avviati tutti i lavoratori iscritti secondo l’ordine di graduatoria". E nell’elenco delle qualifiche a basso contenuto professionale individuate nella stessa delibera figura anche quella di ausiliario sociosanitario.

Ciò trova conferma nell’art. 4, comma 4 bis, del D.L. n. 86/1988, convertito nella legge n. 160/1988 che per i livelli retributivi funzionali per i quali non è richiesto titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo, non ha inteso introdurre una rigida divisione dei lavoratori per professionalità.

La censura è quindi infondata.

Con il terzo motivo si deduce la illegittima esclusione dai predetti elenchi dei ricorrenti S. e V., determinata dalla inclusione in graduatoria di lavoratori senza requisiti e dal mancato riconoscimento del precedente contratto a termine, in quanto superiore ai quattro mesi di cui all’art. 23 della legge n. 56 del 1987.

Le argomentazioni addotte a confutazione del secondo motivo di ricorso sono idonee ad inficiare anche la prima parte di detta censura. A ciò si aggiunga che i predetti ricorrenti non precisano quale sia stato il punteggio loro attribuito ed a quali lavoratori è stato attribuito un punteggio erroneo. La censura si appalesa, quindi, nella sua restante parte inammissibile per genericità.

Deve, infine, dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, sollevata con riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, poiché il termine di quattro mesi nell’anno solare per conservare l’iscrizione nelle liste di collocamento non appare irragionevole, posto che ciò consente una rotazione dei lavoratori disoccupati iscritti nelle liste di collocamento.

Per le argomentazioni che precedono il ricorso in parte va dichiarato irricevibile ed in parte deve essere respinto.

In considerazione del lungo tempo trascorso per la definizione della controversia, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte irricevibile e in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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