Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-05-2011) 14-06-2011, n. 23741 Attenuanti comuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 02/02/2010, la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza pronunciata, nei confronti di T.E., in data 22/04/2009 dal g.u.p. del tribunale della medesima città. p.2, Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 62 bis c.p. per avere la Corte negato la concessione delle suddette attenuanti nonostante avesse concesso quella della L. n. 203 del 1991, art. 8 senza peraltro avere esaminato quegli elementi fattuali (confessione – comportamento processuale) che, se correttamente valutati, avrebbero dovuto indurre alla concessione delle chieste attenuanti generiche. La Corte, invece, aveva incentrato il suo giudizio solo sui parametri di cui all’art. 133 c.p. senza procedere al raffronto fra questi e le situazioni soggettive prospettate a favore di esso ricorrente. p.3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. La Corte territoriale ha ritenuto che costituissero elementi preclusivi alla concessione delle attenuanti generiche "la gravità dei reati contestati, l’intensità del dolo" ed il fatto che la confessione dei vari reati era intervenuta quando a carico dell’imputato era già stato acquisito un chiaro quadro probatorio, sicchè, "in assenza di più penetranti verifiche sulla definitività del recesso dal contesto associativo, l’unico elemento di cui si può dare atto è rappresentato dalla scelta dell’imputato di collaborare con l’Autorità Giudiziaria", scelta che, però, era già stata premiata dal primo giudice con la concessione dell’attenuante di cui all’art. 8, L. cit. che non implicava necessariamente anche la concessione delle chiesta attenuanti generiche.

In questa sede, il ricorrente torna a ribadire la sua tesi ma la medesima va ritenuta infondata sia in diritto (l’art. 8, L. cit., come ha già chiarito la Corte territoriale adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, non implica il riconoscimento anche delle attenuanti generiche) sia in fatto perchè la Corte ha negato la concessione delle chieste attenuanti sulla base di una globale valutazione della gravità dei fatti, della capacità a delinquere del ricorrente ed in genere della sua complessiva personalità sulla quale, però, la Corte territoriale, alla stregua di ben precisi dati fattuali, non ha espresso un giudizio particolarmente positivo. In conclusione, la suddetta motivazione deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali;

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