Corte Costituzionale sentenza n. 333 SENTENZA 15 – 24 novembre 2010 .

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 48 del 1-12-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 1 della legge
della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario
regionale – Assunzione e dotazioni organiche), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28
gennaio – 2 febbraio 2010, depositato in cancelleria l’8 febbraio
2010 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
Udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il giudice
relatore Sabino Cassese;
Uditi l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Sabina Ornella Di Lecce per la
Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato
il 28 gennaio 2010 e depositato il 30 gennaio 2010 (reg. ric. n. 18
del 2010), ha impugnato l’articolo 1 della legge della Regione Puglia
27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzione e
dotazioni organiche), per violazione dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell’articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2007), e dell’articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010).
2. – La norma impugnata concerne le assunzioni e le dotazioni
organiche relative al Servizio sanitario della Regione Puglia. In
particolare, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia n.
27 del 2009 prevede che, «nel rispetto dei limiti di spesa per il
personale previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), come
modificato dall’art. 3, comma 115, lettere a) e b), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, fermo restando il numero dei dipendenti in
servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2008 presso
le aziende sanitarie e gli enti pubblici del servizio sanitario
regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle cessazioni dal
servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione a livello
regionale nella misura del 40 per cento». Il comma 2 dispone che «la
Giunta regionale con apposito provvedimento procede alla
distribuzione delle somme disponibili di cui al comma 1 sulla base di
specifici fabbisogni correlati a nuove attivita’ e/o nuovi servizi».
Il comma 3 prevede, poi, che «il restante 60 per cento dei minori
costi di cui al comma 1 e’ destinato alla copertura del fabbisogno
individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio
sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in
conformita’ alle disposizioni legislative vigenti, previa
approvazione da parte della Giunta regionale». Il comma 4, infine,
stabilisce che, per dare attuazione alla suddetta legge, «le aziende
ed enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e
le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale,
nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale».
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene,
innanzitutto, che la disposizione impugnata non fornirebbe adeguate
garanzie in ordine al rispetto dei limiti fissati dalla legislazione
statale alle spese per il personale, in particolare dall’art. 1,
comma 565, della legge n. 296 del 2006, per l’anno 2008, e dall’art.
2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009, per l’anno 2010. Tali
norme legislative statali stabiliscono che gli enti del servizio
sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica adottando le
misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino
il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per
cento per ciascuno degli anni ivi considerati, tra i quali figurano
il 2009 e il 2010. La difesa dello Stato, pertanto, osserva che la
disposizione impugnata, «prevedendo che i minori costi derivanti
dalle cessazioni del servizio negli anni 2009 e 2010 vengano
integralmente impiegati, anche se con modalita’ diverse in ambito
regionale e a livello di singola azienda, per nuove assunzioni,
comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle spese per
il personale, obiettivo avuto di mira dal legislatore statale con le
leggi finanziarie 2009 e 2010, cosi’ da compromettere la concreta
attuazione delle suindicate disposizioni legislative statali». Di
conseguenza, dal momento che l’art. 1, comma 565, della legge n. 296
del 2006, e l’art. 2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009,
costituirebbero principi fondamentali in materia di coordinamento
della finanza pubblica, la violazione di tali norme statali da parte
della disposizione impugnata determinerebbe la lesione dell’art. 117,
terzo comma, Cost.
4. – Si e’ costituita in giudizio la Regione Puglia, sostenendo
che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri
sono inammissibili e, comunque, non fondate.
4.1. – La difesa regionale osserva, innanzitutto, che la
disposizione impugnata risponde all’esigenza di sopperire al
fabbisogno individuato da ogni singola azienda o ente pubblico del
servizio sanitario regionale, «senza alterare in alcun modo
l’equilibrio finanziario delle risorse a tal fine destinate». In
particolare, sostiene la Regione Puglia, la legge censurata, muovendo
dalla mappa del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008
presso ciascuna azienda o ente, consente l’utilizzo dei minori costi
derivanti dalle cessazioni del servizio negli anni 2009 e 2010
secondo precise modalita’, nel pieno rispetto dei principi fissati
dalla legislazione statale. Secondo la difesa regionale, pertanto, la
censura prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri si
risolverebbe in una «mera "perplessita’" in ordine a presunte
inadeguate garanzie sul rispetto dei limiti» di spesa fissati dalla
legislazione statale. Il ricorso sarebbe percio’ inammissibile
perche’ «solleva una questione di costituzionalita’ disancorata da
precisi e inequivoci quesiti».
4.2. – Nel merito, la difesa regionale rileva che la disposizione
impugnata presenta una inequivocabile e preliminare precisazione, dal
momento che essa richiama espressamente il rispetto dei limiti di
spesa per il personale previsti dall’art. 1, comma 565, della legge
n. 296 del 2006. La norma censurata, mediante tale richiamo,
confermerebbe «la volonta’ di rispettare i limiti di spesa imposti
dalla legge nazionale attraverso due distinte modalita’: la prima
fissa il numero dei dipendenti in servizio a qualsiasi titolo alla
data del 31 dicembre 2008 e blocca, conseguentemente, il relativo
costo; la seconda sottrae alle aziende il 40% dei costi derivanti
dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010». La Regione
Puglia, poi, potra’ autorizzare le aziende sanitarie a procedere al
reclutamento di risorse umane, sulla base di specifici fabbisogni
correlati a nuove attivita’ e/o nuovi servizi, previa verifica sia
della spesa sostenuta dalle stesse aziende, sia del rispetto, a
livello regionale, del contenimento della spesa nei limiti stabiliti
dallo Stato. Cio’ sarebbe confermato, inoltre, dal comma 1-bis
dell’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009,
introdotti dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 – e dunque in
data successiva al ricorso presentato dal Presidente del Consiglio
dei ministri – il quale richiama espressamente, con riferimento alla
rideterminazione delle piante organiche, anche il rispetto di quanto
previsto dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
4.3. – La difesa regionale, infine, sottolinea che l’infondatezza
delle censure prospettate deriverebbe dalla lettura dell’art. 2,
comma 73, della legge n. 191 del 2009, la cui lesione e’ lamentata
dal ricorrente. Tale disposizione, ad avviso della Regione Puglia,
prevede un meccanismo di verifica dell’effettivo conseguimento del
contenimento della spesa del personale sanitario, affidata a un
«Tavolo tecnico» per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 12
dell’intesa 23 marzo 2005, approvata in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano. Questo meccanismo di verifica, secondo la Regione
Puglia, sarebbe calibrato «attraverso controlli da effettuare ex post
e non gia’ affidati a mere previsioni in ordine a comportamenti
ipotizzabili ex ante». Ne discende, pertanto, che la preoccupazione
manifestata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
in epigrafe sarebbe «priva di fondamento».
5. – In data 28 settembre 2010, l’Avvocatura generale dello
Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato
una memoria illustrativa, con la quale la difesa dello Stato
ribadisce le censure prospettate nel ricorso. In particolare,
l’Avvocatura generale dello Stato rileva che la normazione censurata,
«proprio perche’ in grado di porre, ex ante, la Regione in una
situazione di irrimediabile inadempimento, contrasta in modo
insanabile non solo con i principi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ma altresi’ con i principi di leale
collaborazione e di ragionevolezza». L’illegittimita’ costituzionale
della disposizione impugnata, inoltre, non parrebbe esclusa, ad
avviso del ricorrente, dal riferimento espresso all’art. 2, comma 73,
della legge n. 191 del 2009 – perche’ tale disposizione si riferisce
a controlli ex post – ne’ puo’ ritenersi sanata dalla espressa
finalita’ della norma censurata, che richiama «il rispetto dei limiti
di spesa per il personale fissati dall’art. 1, comma 565, della legge
n. 296 del 2006». Le modalita’ attuative previste dalla disposizione
impugnata, infatti, comporterebbero oneri tali da pregiudicare i
limiti fissati dalla legislazione statale.
6. – In data 28 settembre 2010, la Regione Puglia ha depositato
una memoria illustrativa, con la quale la difesa regionale eccepisce
l’inammissibilita’ e l’assoluta infondatezza del ricorso. La Regione
Puglia sottolinea, inoltre, che la legge impugnata individuerebbe
semplicemente un percorso operativo con il quale la Regione fissa la
dotazione organica al 31 dicembre 2008 e consente l’utilizzo dei
minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel
2009 e 2010 secondo differenti finalita’ e modalita’. Lo scopo della
norma sarebbe pertanto di «assicurare la funzionalita’ delle
strutture del servizio sanitario regionale, senza interferenza alcuna
sui costi che restano fissati dalle leggi dello Stato e che la
Regione Puglia si impegna a rispettare in modo assolutamente
contestabile». La resistente riporta, poi, che il Consiglio regionale
ha approvato un disegno di legge – divenuto poi legge della Regione
Puglia 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012.
Adempimenti) – che sospende gli effetti della disposizione impugnata
fino all’emanazione della decisione di questa Corte sul ricorso in
epigrafe. La legge della Regione Puglia n. 12 del 2010, inoltre,
dispone il divieto per gli enti del servizio sanitario regionale di
procedere per gli anni 2010-2011-2012 alla copertura mediante
incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato dei posti
resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della legge
(cosiddetto «blocco del turn-over»). La copertura di posti vacanti ed
eventuali assunzioni in deroga al blocco delle assunzioni, in caso di
comprovata necessita’ e urgenza e accertata l’impossibilita’ di
garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza con il
personale in servizio, debbono comunque rispettare i limiti di spesa
previsti dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 e della
programmazione economica finanziaria prevista dal Piano di rientro ai
sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125
(Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in
materia finanziaria). Secondo la Regione Puglia, dunque, le modifiche
legislative intervenute sottrarrebbero «ogni e qualsiasi fondamento
alle preoccupazioni espresse dallo Stato nel presente giudizio»,
determinando in tal modo – come chiarito dalla difesa regionale nel
corso dell’udienza pubblica – la cessazione della materia del
contendere.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso del 28 gennaio 2010, depositato il 30 gennaio
2010 (reg. ric. n. 18 del 2010), il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, ha impugnato l’articolo 1 della legge della Regione Puglia 27
novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzione e
dotazioni organiche), per violazione dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell’articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2007), e dell’articolo 2, commi 71 e 73, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010).
1.1. – L’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2009
riguarda le assunzioni e le dotazioni organiche relative al servizio
sanitario regionale. In particolare, il comma 1 prevede che, «nel
rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall’articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge
finanziaria 2007), come modificato dall’art. 3, comma 115, lettere a)
e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il numero
dei dipendenti in servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31
dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e gli enti pubblici del
servizio sanitario regionale (SSR), i minori costi derivanti dalle
cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a
disposizione a livello regionale nella misura del 40 per cento». Il
comma 2 dispone che «la Giunta regionale con apposito provvedimento
procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui al comma 1
sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attivita’ e/o
nuovi servizi». Il comma 3 stabilisce che «il restante 60 per cento
dei minori costi di cui al comma 1 e’ destinato alla copertura del
fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del
servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni
adottato in conformita’ alle disposizioni legislative vigenti, previa
approvazione da parte della Giunta regionale». Il comma 4, infine,
prevede che, per dare attuazione alla suddetta legge, «le aziende ed
enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e le
relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell’ambito
del sistema informativo sanitario regionale».
1.2. – Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la
disposizione impugnata violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., con
specifico riguardo alla materia del coordinamento della finanza
pubblica, in relazione al combinato disposto dell’art. 1, comma 565,
della legge n. 296 del 2006, e dall’art. 2, commi 71 e 73, della
legge n. 191 del 2009. In particolare, ad avviso dell’Avvocatura
generale dello Stato, il meccanismo introdotto dalla norma censurata,
«prevedendo che i minori costi derivanti dalle cessazioni del
servizio negli anni 2009 e 2010 vengano integralmente impiegati,
anche se con modalita’ diverse in ambito regionale e a livello di
singola azienda, per nuove assunzioni, comporta oneri tali da
pregiudicare il contenimento delle spese per il personale, obiettivo
avuto di mira dal legislatore statale con le leggi finanziarie 2009 e
2010, cosi’ da compromettere la concreta attuazione» delle
disposizioni legislative statali. Secondo il ricorrente, pertanto, la
norma impugnata non fornirebbe «adeguate garanzie» in ordine al
rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale alle spese per
il personale sanitario, in particolare dall’art. 1, comma 565, della
legge n. 296 del 2006, per l’anno 2008, e dall’art. 2, commi 71 e 73,
della legge n. 191 del 2009, per l’anno 2010.
2. – In via preliminare, va respinta l’eccezione di
inammissibilita’ sollevata dalla Regione Puglia perche’ il ricorso
prospetterebbe «una questione di costituzionalita’ disancorata da
precisi e inequivoci quesiti».
La violazione lamentata e i parametri invocati sono chiaramente
individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri nel proprio
ricorso e le argomentazioni ivi svolte, benche’ esposte in forma
sintetica, «bastano tuttavia per consentire l’individuazione
dell’oggetto del giudizio e delle ragioni cui si collegano i dubbi di
legittimita’ costituzionale» (sentenza n. 318 del 2009). Il
ricorrente lamenta che la norma impugnata, prevedendo che i minori
costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010
vengano integralmente impiegati per nuove assunzioni, comporterebbe
oneri tali da pregiudicare «il contenimento delle spese per il
personale» sanitario, obiettivo indicato dalla legislazione statale
di principio nella materia a competenza concorrente del coordinamento
della finanza pubblica.
3. – Non puo’ essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere, come prospettato nel corso dell’udienza pubblica dalla
difesa regionale, ad avviso della quale le modifiche legislative
intervenute successivamente al ricorso avrebbero fatto venir meno le
ragioni stesse del gravame.
La disposizione impugnata e’ stata modificata dall’art. 19, comma
6, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme
urgenti in materia di sanita’ e servizi sociali), che ha inserito i
commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies nell’art. 1 della legge
della Regione Puglia n. 27 del 2009, prevedendo una rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale sanitario, con decurtazione
dei posti dei cessati dal servizio nel 2009 pari al 40 per cento
della spesa. Si tratta di una riduzione che non riguarda i posti gia’
coperti ovvero oggetto di procedimenti in itinere.
Successivamente, la legge della Regione Puglia 24 settembre 2010,
n. 12 (Piano di rientro 2010-2012 – Adempimenti), ha sospeso
l’efficacia della disposizione impugnata fino alla decisione di
questa Corte (art. 3) e ha introdotto il cosiddetto «blocco del
turn-over» per il triennio 2010-2012 (art. 2). La legge della Regione
Puglia n. 12 del 2010, quindi, non ha abrogato, ma solo sospeso
l’efficacia della norma censurata. La sospensione, inoltre, e’ stata
disposta a partire dal 6 agosto 2010, mentre la legge della Regione
Puglia n. 27 del 2009 e’ in vigore dal 30 novembre 2009. Infine, la
stessa efficacia della legge regionale n. 12 del 2010 e’ condizionata
al raggiungimento dell’accordo tra Stato e Regione Puglia per il
piano di rientro. Qualora l’accordo non venisse sottoscritto entro il
15 dicembre 2010, termine fissato da ultimo dall’art. 2, comma 2, del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore
dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito
dalle legge 1° ottobre 2010, n. 163, anche il «blocco del turn-over»
verrebbe rimosso.
4. – Nel merito, la questione e’ fondata.
4.1. – La disposizione impugnata non rispetta i principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica
stabiliti dall’art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006, e
dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009.
In base a tali principi, concordati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti del servizio sanitario
concorrono agli obiettivi di finanza pubblica, adottando le misure
necessarie a garantire che le spese del personale non superino il
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento
per ciascuno degli anni ivi considerati (dal 2007 al 2012).
La legislazione statale, in particolare, individua un fine,
indica un mezzo per raggiungerlo e prevede un meccanismo di
controllo. Il fine consiste nella riduzione della spesa per il
personale sanitario, nella misura dell’1,4 per cento rispetto
all’anno 2004, a partire dal 2007 fino al 2012 (art. 1, comma 565,
lettere a) e b), della legge n. 296 del 2006, e art. 2, comma 71,
della legge n. 191 del 2009). Il mezzo e’ rappresentato dalla
individuazione della consistenza organica e dal programma di
revisione della medesima, finalizzato alla riduzione della spesa
complessiva (art. 1, comma 565, lettera c), della legge n. 296 del
2006, e art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009). Il controllo,
infine, e’ costituito dal meccanismo di verifica dell’effettivo
conseguimento degli obiettivi, nell’ambito del «Tavolo tecnico» per
la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23
marzo 2005, approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano (art. 1, comma 565, lettera e), della legge n. 296 del 2006,
e art. 2, comma 73, della legge n. 191 del 2009).
4.2. – I principi contenuti nelle menzionate disposizioni statali
non sono rispettati dalla norma censurata, in quanto essa non prevede
riduzioni di organico e dispone che, a partire dal 2009, i minori
costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010
siano integralmente utilizzati per spese relative al personale
sanitario. Tali minori costi sono messi a disposizione: 1) per il 60
per cento, degli enti del servizio sanitario per l’assunzione di
personale (commi 1 e 3); 2) per il 40 per cento, della Giunta
regionale, che procede alla distribuzione nel settore sanitario
«sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attivita’ e/o
nuovi servizi» (commi 1 e 2). Che la quota del 40 per cento, a
disposizione della giunta regionale, sia impiegata per le spese di
personale sanitario e per nuove assunzioni e’ agevolmente desumibile
in via interpretativa. L’articolo in cui le disposizioni sono
inserite e’ intitolato «Servizio sanitario regionale. Assunzioni e
dotazioni organiche». Il termine «fabbisogno», usato nel comma 3 con
riguardo alle dotazioni organiche degli enti del servizio sanitario,
ricorre anche nel comma 2 in relazione al 40 per cento dei minori
costi. Infine, la stessa Regione Puglia, nel ricostruire il
meccanismo previsto dalla norma censurata, ha affermato, nei propri
atti difensivi, che anche la quota del 40 per cento dei minori costi
derivanti da cessazioni dal servizio e’ impiegata per nuove
assunzioni.
Non rileva, inoltre, il fatto che l’art. 1, comma 1, della legge
della Regione Puglia n. 27 del 2009, menzioni espressamente il
rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall’art. 1,
comma 565, della legge n. 296 del 2006. La norma censurata, pur
richiamando i principi stabiliti dalla legislazione dello Stato,
prevede, mediante la riutilizzazione integrale dei minori costi
derivanti dalle cessazioni, un meccanismo che con essi e’ in
contrasto. La circostanza che la Regione Puglia abbia modificato per
ben due volte la disciplina censurata – dapprima prevedendo una
decurtazione delle dotazioni organiche e, successivamente,
introducendo il cosiddetto «blocco del turn-over» per il triennio
2010-2012 – costituisce una ulteriore prova che la disposizione
impugnata non diminuisce la spesa.
In conclusione, l’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della
Regione Puglia n. 27 del 2009, destinando l’intero ammontare dei
minori costi derivanti da cessazioni del servizio negli anni 2009 e
2010 a nuove assunzioni, non rispetta i principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione statale in materia di coordinamento
della finanza pubblica e viola, quindi, l’art. 117, terzo comma,
Cost.

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale – Assunzione e dotazioni organiche). Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Cassese Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 24 novembre 2010. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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