Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-10-2011, n. 22057 Notificazione del gravame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 settembre 2008, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello proposto da D.B. avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Napoli nella causa instaurata il 30 aprile 1992 da F.C. in opposizione a decreto ingiuntivo notificatogli a istanza del creditore D..

Nel giudizio era volontariamente intervenuto F.A..

La Corte d’appello riteneva che il gravame era stato proposto tardivamente in data 22 marzo 2005, perchè la sentenza del tribunale recava la attestazione del deposito in data 21 gennaio 2004 e un secondo timbro con la dicitura "pubblicato il 17 febbraio 2004".

Reputava che la data dalla quale computare i termini utili per l’impugnazione fosse esclusivamente la prima, risalente al gennaio.

D.B. con atto notificato il 2 settembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria e corredato da quesito di diritto. I F. sono rimasti intimati.
Motivi della decisione

La sentenza impugnata è espressione di quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale quando sull’originale di una sentenza figuri una doppia attestazione da parte del cancelliere, il quale dà atto che essa era stata depositata in una certa data e pubblicata in una data successiva, ai fini del computo del c.d. termine lungo per l’impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ. occorre fare riferimento alla data di deposito e non a quella di pubblicazione, in quanto è solo la prima che integra la fattispecie di cui all’art. 133 cod. proc. civ. (cfr., di recente, Cass 7240/11;

17290/09; 20858/09).

Un’ opinione opposta è manifestata da Cass. 12681/08 (nonchè Cass. 14862/09 e Cass. 3217/11), a mente della quale, per effetto del combinato disposto degli artt. 133 e 327 cod. proc. civ. il termine annuale per l’impugnazione della sentenza non notificata inizia a decorrere dalla data della sua pubblicazione e, laddove sulla sentenza pubblicata appaiano due date, una di deposito in cancelleria da parte del giudice e l’altra, successiva, di pubblicazione indicata come tale dal cancelliere, è solo a quest’ultima che bisogna aver riguardo ai fini della decorrenza del termine.

Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento. Vale in proposito osservare che l’art. 327 c.p.c., applicato dai giudici napoletani, che è relativo alla decadenza dall’impugnazione, stabilisce che gli ordinari mezzi di impugnazione non possono proporsi dopo decorsi sei mesi (all’epoca della vicenda de qua un anno) dalla pubblicazione della sentenza.

Ora, la giurisprudenza più rigorista trae spunto dall’art. 133 c.p.c., secondo il quale la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice, per argomentare che, in presenza di una data di deposito attestata dal cancelliere, la parte dovrebbe desumerne che con quell’atto è già avvenuta la pubblicazione utile ai fini dell’impugnazione.

L’evidente conflitto tra le due attestazioni contenute nella sentenza è risolto supponendo che con la seconda, quella relativa alla pubblicazione, il cancelliere abbia inteso riferirsi alle registrazioni di cancelleria previste dal decreto 264/00 (art. 13, comma 1, n. 16) e dall’art. 28 disp. att. c.p.c..

L’orientamento rigorista aggiunge che al termine deposito, in mancanza dell’affiancamento con altre espressioni specificatrici, non può essere dato altro senso diverso da quello proprio dell’art. 133 c.p.c., trattandosi di atto pubblico.

Esso nega infine che sussista alcun sacrificio dell’affidamento del cittadino, il quale in presenza di un’attestazione di deposito deve riferirla a quell’attività di deposito che il cancelliere deve compiere ex art. 133 c.p.c. per pubblicare la sentenza.

Nessuna di queste argomentazioni è convincente.

La decadenza dall’impugnazione deriva, come si è ricordato, dallo spirare di un termine che inizia a decorrere dalla "pubblicazione della sentenza". La parte che deve sottostare al termine è quindi indotta, sia dal principio di affidamento, sia da un’interpretazione letterale di questa disposizione, ad ancorare la propria attività alla pubblicazione e non al deposito della sentenza.

Pertanto la ricerca della data di deposito, quale veicolo per conoscere la data di pubblicazione ex art. 133 c.p.c., è esigibile solo ove nell’atto da impugnare non sia presente una specifica attestazione che riguardi la pubblicazione.

Il conflitto tra le due attestazioni deve essere necessariamente risolto attribuendo ad una di esse un senso diverso da quello che è foriero delle conseguenze della pubblicazione della sentenza, che è il momento in cui l’atto è reso conoscibile alle parti e che fa decorrere il tempo utile per il gravame.

Orbene, l’orientamento rigorista è costretto a risolvere la contraddizione attribuendo all’attestazione di "pubblicazione" un senso che è estraneo – e anzi opposto – a quello proprio del termine, individuandolo nelle attività di annotazione nei registri di cancelleria, che è attività meramente interna dell’ufficio. Per contro è ben più piana una lettura che attribuisca all’attestazione di "deposito" il senso di "deposito in minuta". Si trova in tal caso ancoraggio nell’art. 119 disp. att. c.p.c., che prescrive la consegna di una minuta da parte dell’estensore al presidente del Collegio e da questi al cancelliere, che ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo. Ultimata la scritturazione, presidente ed estensore verificano la corrispondenza dall’originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza e la avviano alla pubblicazione da parte del cancelliere.

Ora, nel corso del tempo l’attestazione del deposito in minuta è invalsa negli uffici giudiziari quale momento utile a fissare l’adempimento (rilevante anche disciplinarmente) dell’attività di predisposizione della sentenza da parte dell’estensore.

L’affermarsi degli strumenti elettronici ha progressivamente compresso tali fasi, grazie alla scritturazione diretta da parte dell’estensore e alla consegna al cancelliere di un testo che: a) a volte deve essere controfirmato dal presidente; b) a volte consta della sola motivazione e deve essere completato con "l’intestazione" della sentenza (cioè con l’epigrafe predisposta sovente dalla cancelleria); c) a volte è completo, ma perviene al cancelliere quando questi non è in condizione, per il carico di lavoro, di provvedere al deposito nel senso proprio di cui all’art. 133.

Il differimento del formale deposito per la condizione delle cancellerie è spesso di alcuni giorni e talvolta di molte settimane.

L’uso dell’attestazione "depositato in minuta" mantiene quindi attualità al fine di scandire i tempi dell’attività giurisdizionale e quelli della cancelleria. E’ dunque ben più agevole ritenere che in presenza di una doppia contraddittoria attestazione – tra deposito e pubblicazione della sentenza – la prima si riferisca al deposito della minuta, cioè a un’attività codificata, interna al procedimento di pubblicazione della sentenza e riconoscibile nella prassi giudiziaria. Nè va trascurato un altro fondamentale argomento: l’interpretazione rigorista finisce con il sottrarre alle parti una frazione, che può essere anche molto consistente, giungendo in situazioni patologiche ad alcuni mesi, del tempo utile per l’impugnazione, che deve essere non inferiore a sei mesi (un anno prima della modifica dell’art. 327 c.p.c.). Anteriormente alla "pubblicazione" la sentenza, per quanto depositata, non è infatti nota ai contendenti. Nè si può credere diversamente, giacchè se la cancelleria ha proceduto a doppia attestazione e alla seconda ha attribuito la denominazione di "pubblicazione", con evidenza ha dato atto della circostanza che, prima di quella data, la sentenza non era stata ancora "resa pubblica".

Il senso del primo termine, "depositato", è quindi da desumere dalla connessione con l’uso del secondo, che da una luce convincente alla vicenda amministrativa, salvaguardando i diritti dei litiganti.

Va pertanto riaffermato il principio di cui alla massima ufficiale di Cass. 12681/08.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso, poichè l’appello proposto dal D. il 22 marzo 2005, avverso sentenza pubblicata il 17 febbraio 2002, era tempestivo, dovendosi tener conto della sospensione feriale.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al giudice di merito, per lo svolgimento del giudizio di appello.

In sede di rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per lo svolgimento del giudizio di appello, ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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