Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-10-2011, n. 22056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’eredità di R.A. era oggetto di contesa tra il pronipote minorenne P. (figlio di r.f., nipote ex filio di A.), per il quale nel luglio 1984 agiva in giudizio la madre S.F., e le cinque altre figlie del de cuius.

Il tribunale di Ferrara accertava che R.A. aveva simulato la vendita a due figlie ( A. e N.) del fondo (OMISSIS), sito in comune di (OMISSIS) e aveva donato alle altre figlie ( V., Ve. e I.) un diverso terreno.

Alla domanda di R.P. avevano resistito N., A. e R.V., mentre Ma.Fr. e B.R. erano intervenuti quali figli di J. e Ve., le quali avevano rinunciato all’eredità.

Detratta la somma versata al padre del minore Pietro, il tribunale determinava in 30 milioni la somma che era dovuta all’attore a integrazione della quota di legittima.

Investita da appelli delle parti, la sentenza, dopo un primo giudizio e la cassazione pronunciata da questa Corte con sentenza n. 12474 del 2002, veniva parzialmente riformata il 27 maggio 2008, in sede di rinvio, dalla Corte d’appello di Bologna, che determinava in 55.662,00 Euro la somma dovuta a R.P..

Nelle more erano deceduti anche: R.V., alla quale erano succeduti M.F., Ma.Na. e M. M.J.; R.A., che aveva lasciato erede la sorella N.; Ma.Na..

R.N., Ma.Fr., B.R. e M. F. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 maggio 2009 e illustrato da memoria.

R.P. e M.M.J. sono rimasti intimati.

Conviene qui riprendere i passaggi argomentativi di S.U. 9445/11, che bene riassumono l’insegnamento in tema di applicazione dell’art. 366 bis c.p.c.. e si attagliano alla specie.

Osserva il Collegio che essendo stato proposto contro una sentenza depositata il 28/1/2009, il ricorso in questione deve conformarsi alle disposizioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo il quale i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4 devono concludersi, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un pertinente quesito di diritto;

che nell’interpretare tale disposizione, questa Suprema Corte ha stabilito che, rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, il quesito di diritto non può esaurirsi nella mera formulazione di una domanda o di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri (C. Cass. 2008/3519, 2008/11535 e 2008/22653); che nel caso di specie, i ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte felsinea ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn.3, chiedendo alla Suprema Corte di voler rispondere ai seguenti quesiti di diritto:

a) "se il giudice nella sua attività di interpretazione della domanda, possa qualificarla come azione di ripetizione dell’indebito oggettivo anzichè come domanda di collazione con conseguente condanna dell’obbligato (o del suo erede) alla restituzione della somma ricevuta";

b) "Se sia dovuta una liquidazione in denaro per la quota di partecipazione ad un’impresa familiare e se il credito per tale liquidazione possa essere compensato con il debito per il prezzo dovuto per l’acquisto di un fondo";

che si tratta di quesiti inadeguati, perchè inidonei a far comprendere, dalla loro sola lettura, i fatti a monte del processo, le ragioni della decisione impugnata ed il diverso principio che avrebbe dovuto essere invece applicato. Va aggiunto che la rubrica del secondo motivo denuncia anche un vizio di motivazione, ma la trattazione non si conclude, nè contiene, la chiara indicazione del fatto controverso, cioè un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *