Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 14-06-2011, n. 23804

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di Pace di Breno in data 8.6.2009, con la quale D.V.N. veniva condannato alla pena di Euro 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 c.p. commesso in (OMISSIS) percuotendo B.P.G. e cagionandogli trauma facciale e contusioni multiple.

Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione in ordine:

1. alla mancata declaratoria di estinzione del reato per risarcimento del danno, lamentando che il Tribunale abbia fondato la decisione negativa sulle sole dichiarazioni della parte offesa a fronte della prova offerta dalla difesa sull’accordo intervenuto con il legale del B. per un risarcimento quantificato in Euro 650 e non abbia assunto in merito la deposizione del Mar. O.M., della Stazione dei Carabinieri di Artogne;

2. all’affermazione di responsabilità dell’imputato, denunciando l’attribuzione di credibilità alle dichiarazioni della persona offesa nonostante le contraddizioni emerse dalle contestazioni e dal raffronto con quanto riferito dal teste Cerea.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per risarcimento del danno è inammissibile.

La sentenza impugnata motivava invero congruamente sulla mancanza di qualsiasi prova documentale del versamento e sull’irrilevanza della deposizione sul punto del teste O., il quale nella stessa prospettazione difensiva non avrebbe assistito al pagamento, ma solo alla presentazione dell’imputato e della persona offesa presentatisi presso il suo ufficio per una remissione della querela poi non perfezionatasi ed all’aver avuto in mano il B., nell’occasione, una busta asseritamente contenente la somma versatagli; elementi, questi, dei quale con assoluta coerenza veniva evidenziata l’inidoneità a provare la circostanza addotto dalla difesa. Ed a queste valutazioni il ricorrente non muove censure specifiche, limitandosi a riproporre le argomentazioni già discusse.

2. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, proposto per il vero in termini che non ne evidenziano l’autonomia rispetto al motivo che precede, e comunque limitato al generico riferimento ad incongruenze nelle dichiarazioni della persona offesa, delle quali non si specifica l’incidenza sul percorso argomentativo del giudizio di condanna, ed alla contraria versione dell’imputato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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