Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 14-06-2011, n. 23801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

na del Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia in data 29.11.2005, F.A., titolare di un’agenzia di assicurazioni della quale erano clienti A. G. ed il di lei marito R.A., veniva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed Euro 400 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 346, 48, 479, 56 e 640 c.p., commesso fino al (OMISSIS) in concorso con C.D., impiegato presso l’Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS), vantando con la A. ed il R. amicizie presso la Commissione Invalidi Civili di detta Azienda, facendosi consegnare dalla A. la somma di Euro 1.000 con la promessa di farle conseguire l’aumento dal 70% al 100% della percentuale di invalidità, falsificando il numero di protocollo della relativa domanda per anticipare la visita, inducendo la Commissione Medica, con l’allegazione alla domanda, di certificazioni e referti relativi ad altri pazienti a formare un verbale di accertamento non conforme al vero e così tentando di far riconoscere alla A. benefici economici non dovuti.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base alle dichiarazioni della A. e del R., a quelle dei componenti della Commissione Invalidi Civili e dei medici autori apparenti della certificazioni allegate alla domanda di invalidità ed alla documentazione acquisita.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. nullità della sentenza per irregolarità del rinnovo della notifica della citazione a giudizio in appello, disposto alla prima udienza del 19.10.2009 con rinvio all’udienza del 21.12.2009, e conseguente illegittimità della dichiarazione di contumacia dell’imputato, osservando che alle udienze del 21.12.2009 e del 18.2.2010 la difesa chiedeva rinvio non solo per legittimo impedimento del difensore, ma anche per l’invalidità del rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8, mancando la prova dell’affissione dell’avviso alla porta del domicilio dell’imputato e della notifica del successivo avviso di deposito dell’atto presso la casa comunale e non essendo stato rispettato il termine a comparire di venti giorni;

2.2. nullità della sentenza per omesso avviso al difensore del rinvio del dibattimento d’appello per la discussione al 25.2.2010, disposto alla precedente udienza del 18.2.2010, doveroso in considerazione della brevità del differimento rispetto al periodo di riposo di cinque giorni certificato per l’impedimento per motivi di salute del difensore, che rendeva allo stesso impossibile recarsi presso gli uffici giudiziari di Bari per prendere cognizione della data del rinvio, non comunicata dal difensore d’ufficio presente all’udienza del 18.2.2010;

2.3. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di celebrazione del giudizio in primo grado con il rito abbreviato;

2.4. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di A.G. e R.A. in quanto rese da soggetti che dovevano essere qualificati come concorrenti nel reato quali istigatori nel sollecitare gli imputati ad adottare tutte le misure necessarie per conseguire l’aumento della percentuale di invalidità, e le cui deposizioni dovevano pertanto essere assunte in forma garantita.

2.5. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di millantato credito, denunciando la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della A. e del R. ed il contrasto delle stesse con la richiesta di restituzione del denaro versato al solo C. e con le dichiarazioni dei testi D., Co., N. e F.G. sul lamentare segnatamente la A. l’illiceità del comportamento illecito del C.;

2.6. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di falso ideologico e tentata truffa ed in particolare alla consapevolezza del F., nel porre i denuncianti in contatto con il C., che quest’ultimo avrebbe dato luogo alla formazione di atti falsi piuttosto che ad una mera raccomandazione;

2.7. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione dal dicembre del 2002, periodo in cui veniva presentata la pratica.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita irregolarità del rinnovo della notifica della citazione a giudizio in appello è infondato. Premesso che il decreto di citazione veniva notificato a mani dell’imputato l’8.10.2009, e che all’udienza del 19.10.2009 veniva disposto il rinnovo della notificazione del decreto con rinvio al 21.12.2009 per il solo mancato rispetto del termine a comparire, quest’ultima notifica risulta infatti regolarmente e tempestivamente eseguita con immissione dell’avviso nella cassetta postale dell’imputato il 31.10.2009 e restituzione della cartolina per compiuta giacenza il 12.11.2009. 2. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita omissione dell’avviso al difensore del rinvio del dibattimento d’appello per la discussione al 25.2.2010 è anch’esso infondato. Principio generale in materia è che il difensore, il quale abbia ottenuto il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento a comparire, abbia diritto a ricevere l’avviso di fissazione della nuova udienza solo laddove la data della stessa non sia stabilita nell’ordinanza dibattimentale con la quale il rinvio viene disposto; altrimenti essendo l’avviso ritualmente recepito dal difensore designato in sostituzione e presente alla pronuncia dell’ordinanza (Sez. U., n.8285 del 28.2.2006, imp. Grassia, Rv.232906). Tanto incontestabilmente essendosi verificato nel caso di specie, il principio suddetto non ammette deroghe con riferimento alla dimensione del rinvio, purchè lo stesso sia riferito a data successiva alla cessazione dell’impedimento; nè rileva l’adempimento o meno dell’onere del difensore presente di comunicare tempestivamente la data del rinvio al difensore titolare, attenendo la circostanza ai rapporti interni fra quest’ultimo ed il sostituto processuale.

3. Il motivo di ricorso relativo all’omessa pronuncia della sentenza impugnata sul motivo di appello riguardante il rigetto della richiesta di celebrazione del giudizio in primo grado con il rito abbreviato è inammissibile; la questione non era invero oggetto di specifico motivo di appello.

4. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni di A.G. e R.A. è infondato.

La sentenza impugnata è infatti congruamente motivata sul punto con riferimento all’emergere dalle dichiarazioni della A. come la stessa non fosse consapevole del ricorso degli imputati ad operazioni fraudolente ed al riscontro proveniente in tal senso dal comportamento della predetta, che dopo la comunicazione dell’esito negativo della richiesta si rivolgeva ai membri della commissione narrando l’accaduto e pretendendo la restituzione del denaro versato, e dalla difformità fra la sottoscrizione della A. sulla domanda di invalidità e quella presente su altra richiesta agli atti; ed il ricorso non evidenzia profili di manifesta illogicità di detta argomentazione.

5. Infondato è altresì il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di millantato credito. La sentenza impugnata motiva adeguatamente sull’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e sull’irrilevanza di quelle dei testi a difesa, osservando a quest’ultimo proposito che il N. e F.G. si limitavano ad escludere il verificarsi di un ultimo incontro nel quale l’imputato avrebbe assicurato la prossima riunione della commissione, e che il particolare non era decisivo; nè la coerenza del giudizio è posta realmente in discussione dai rilievi del ricorrente.

6. Infondato è ancora il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato per i reati di falso ideologico e tentata truffa. Anche per questo profilo la sentenza impugnata contiene congrua motivazione, valutando senza manifeste aporie logiche, ai fini della consapevolezza del F. in ordine alle operazioni fraudolente del C., l’aver il primo illustrato alle parti offese il proprio modus operandi quale comune con il C., indicato la somma richiesta come remunerazione dovuta ad entrambi, sottolineato il comune potere di intervento, qualificato sè stesso fin dal primo contatto come membro della invalidità civile, tranquillizzato la A. dopo il perfezionamento dell’accordo e quindi assunto corresponsabilità nella gestione della pratica.

7. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo violazione alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Posto che il termine prescrizionale, pari ad anni sette e mesi sei, va prolungato di mesi quattro e giorni quattordici per effetto di sospensioni del dibattimento per impedimenti dell’imputato e del difensore dal 20.9.2005 al 29.11.2005 e dal 21.12.2009 al 25.2.2010, detto termine non decorre dalla data della presentazione della pratica, evento di per sè neutro, ma dal periodo in cui il F. rappresentava alle parti offese le possibilità di intervento sulla stessa, che la sentenza di primo grado colloca dal maggio al luglio del 2003, e non risulta pertanto trascorso.

Il ricorso va pertanto rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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