Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-04-2011) 14-06-2011, n. 23800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, Sezione distaccata di Poggio Mirteto, in data 18.10.2007, G.P. veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 c.p. commesso il (OMISSIS) percuotendo S.M. e cagionandogli escoriazioni multiple al volto ed agli arti, contusione cranica e contusione del rachide lombare con lieve scivolamento di due vertebre.

Il reato era ritenuto procedibile d’ufficio, irrilevante essendo pertanto l’intervenuta remissione della querela, in quanto produttivo di malattia della durata di giorni trenta, come accertato in base alla deposizione del medico V.S., e provato dalle dichiarazioni della persona offesa e dal referto.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela, omettendo la mancanza di una valutazione critica delle conclusioni del medico rispetto ad un referto che indicava la durata della malattia in venti giorni;

2.2. carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato ed in particolare al contrasto fra la descrizione delle lesioni fornita dal S. e quanto sul punto riferito dai testimoni e documentato dal referto.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Nessuna illogicità può infatti evidentemente essere riscontrata nell’avere i giudici di merito privilegiato le argomentate conclusioni del medico, all’esito della vicenda, rispetto alla prognosi contenuta nel referto, dichiaratamente espressa in termini previsionali e suscettibili di rettifica a seguito del decorso della malattia.

2. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato. Il ricorrente propone invero genericamente argomenti in fatto già esaminati dalla sentenza impugnata, laddove osservava che le deposizioni testimoniali sull’assenza di segni evidenti delle lesioni erano superate dall’obiettiva constatazione di queste ultime di cui al referto.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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