Cass. pen., sez. VI 27-06-2008 (18-06-2008), n. 26005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
1.- Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la penale responsabilità di C.A.M. per il delitto ex art. 372 c.p., per avere, quale teste in un giudizio civile, affermato falsamente che, in occasione della restituzione al proprietario P.G. delle chiavi di un appartamento già condotto in locazione da tale L.D., non aveva nè visitato l’appartamento nè autorizzato il P. a fare i lavori e portarle il conto.
2.- Propone ricorso per cassazione la prevenuta, deducendo che:
a.- il reato, consumato il 14.10.1996, si è prescritto;
b.- nella specie la punibilità è esclusa a sensi dell’art. 384 c.p., comma 2, in quanto la C., in ragione dell’interesse che aveva nella causa per il fatto di essersi impegnata a saldare lei per conto dell’inquilino i lavori di riparazione, non poteva essere assunta come testimone in quel giudizio a norma dell’art. 246 c.p.c..
DIRITTO
E’ fondato il rilievo (con conseguente assorbimento della eccezione di prescrizione del reato, comunque infondata, a norma degli artt. 157 e 160 c.p., nel testo previgente alla L. n. 251 del 2005, applicabile "ratione temporis" in relazione alla data di emissione della pronuncia di prime cure) sulla applicabilità dell’esimente di cui al cpv. art. 384 c.p..
Risulta, invero, con chiarezza dalla sentenza di prime cure che la C. si era impegnata con il P. a saldare lei per conto dell’inquilino i lavori di riparazione che il proprietario avrebbe eseguito. Tale circostanza poneva indubbiamente la donna nella condizione di soggetto interessato nella causa civile in cui si discuteva di tali lavori e del loro pagamento. Come tale, essa non avrebbe potuto essere assunta come testimone in quel giudizio a sensi dell’art. 249 c.p.c..
Bisogna quindi annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’imputata non è punibile a sensi dell’art. 384 c.p., comma 2.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p.. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’imputata non è punibile a sensi dell’art. 384 c.p., comma 2.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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