Cass. civ. Sez. I, Sent., 24-10-2011, n. 22045 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 2.1.2006 la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto da M. B. ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento a giudizio pensionistico davanti alla Corte dei Conti iniziato nel 1959 e definito il 17 gennaio 2004, rilevando che lo stesso era stato depositato il 26 agosto 2005, e quindi oltre i sei mesi successivi alla definitività del provvedimento emesso nel giudizio presupposto.

Avverso la decisione B.M. ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’omessa considerazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, sospensione che avrebbe reso tempestivo il ricorso.

Questa Corte, con sentenza n. 23813 del 2008 ha accolto il ricorso e, pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Venezia, con il decreto impugnato, ha parzialmente accolto la domanda. Ha osservato la Corte di merito che il giudizio dinanzi alla Corte dei conti risultava iniziato il 27.1.1976 e concluso con sentenza di rigetto, emessa in sede di rinvio, del 17.1.2004.

La durata complessiva era stata di 28 anni, il termine ragionevole, pari a tre anni per il primo grado, due anni per il grado di appello e due anni per il definitivo giudizio di merito, era stato violato e, per la durata eccedente quella ragionevole, pari a 21 anni, ha liquidato per danno non patrimoniale la somma di Euro 10.500,00.

Contro il predetto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il P.G. e la parte ricorrente hanno depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2. – Con i due motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che non sia stato applicato l’orientamento giurisprudenziale che prevede la liquidazione del danno in Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e in Euro 1.000,00 per i successivi.

3.- Il motivo con il quale è denunciato vizio di motivazione è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. non essendo stata formulata la sintesi del fatto controverso.

E’ fondata, invece, la censura che denuncia violazione di legge in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale perchè la Corte del merito ha liquidato una somma non corrispondente a quella che avrebbe liquidato questa Corte ex art. 384 c.p.c. in forza della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02). In applicazione dei predetti criteri, tenuto conto della durata complessiva del giudizio presupposto, pari a 28 anni circa, l’indennizzo va riliquidato nella misura di Euro 14.000,00. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 14.000,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

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