Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il Magistrato militare di sorveglianza con ordinanza del 26/2/2008 ha dichiarato inammissibile l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia presentata da D.G., sul rilievo che il relativo procedimento s’era concluso con sentenza di condanna a pena sospesa ex art. 163 c.p.p.;
che il ricorso proposto dal D. avverso la predetta ordinanza si palesa fondato, poichè, coma esattamente osserva il P.G.M. nella requisitoria scritta, la remissione del debito per spese di giustizia è consentita, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, a favore del condannato, sia detenuto in esecuzione della pena sia non detenuto per effetto del beneficio della sospensione condizionale della pena;
che, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato militare di sorveglianza.
Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.